È legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al dirigente medico che ometta di registrare nella cartella clinica gli interventi eseguiti, non attenda l’esito degli esami diagnostici, non informi il primario né assicuri il passaggio di consegne ai colleghi e, successivamente, intervenga sulla cartella clinica, alterandone il contenuto. Tali condotte, valutate nel loro complesso, integrano una manifesta violazione dei doveri professionali e degli obblighi di diligenza e correttezza gravanti sul sanitario con pluriennale esperienza, esprimendo un approccio alle mansioni connotato da grave negligenza operativa e determinando una irrimediabile lesione del vincolo fiduciario, con conseguente proporzionalità della sanzione espulsiva.
Nota a Cass. (ord.) 11 marzo 2026, n. 5483
Alfonso Tagliamonte
La Corte di Cassazione (ord. 11 marzo 2026, n. 5483) affronta il tema del licenziamento disciplinare di un dirigente medico. Nello specifico, la Corte di Appello di Bari (n. 388/2025) aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva escluso la natura discriminatoria o ritorsiva del recesso e ritenuto legittima la giusta causa di licenziamento per “manifesta violazione dei doveri professionali esigibili da un medico chirurgo con esperienza professionale pluriennale” mediante “un approccio alle mansioni lavorative divenuto approssimativo e connotato da gravi negligenze operative”. Gli addebiti, in particolare, consistevano essenzialmente nell’aver omesso di registrare in cartella clinica gli interventi eseguiti nei confronti di paziente affetta da significativa perdita ematica, di non aver atteso l’esito degli esami, né informato il primario, né lasciato le consegne ai colleghi nonché di aver successivamente alterato la cartella clinica.
Nel caso di specie, applicando i principi consolidati espressi dalle S.U., la Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità di censure che: “sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass., S.U. n. 34476/2019; n. 33373/2019; e n. 25950/ 2020).
La Corte osserva infatti che nei motivi del ricorso si lamentano diffusamente “pretese carenze motivazionali, anche nella forma dell’insufficienza dell’argomentare dei giudici d’appello, trascurando di considerare che le stesse non sono più sindacabili da questa Corte nel vigore del novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c.” (così come interpretato dalle S.U. nn. 8053 e 8054/2012) e che anche le critiche riguardanti l’attendibilità dei testimoni sono inammissibili essendo la relativa valutazione riservata al giudice del merito (fra tante, v. Cass. n. 16467/2017).
CORTE DI CASSAZIONE (ord.) 11 marzo 2026, n. 5483
FATTI DI CAUSA
1.La Corte di Appello di Bari, con la sentenza impugnata, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto la legittimità del licenziamento disciplinare intimato in data 15.10.2021 al dott. Or.Bi. dalla C.B. Spa per “manifesta violazione dei doveri professionali esigibili da un medico chirurgo con esperienza professionale pluriennale”.
- La Corte, in estrema sintesi, esclusa la dedotta natura discriminatoria o ritorsiva del recesso, ha condiviso col Tribunale la fondatezza degli addebiti, consistenti, essenzialmente, nell’aver omesso di registrare in cartella clinica gli interventi eseguiti nei confronti di paziente affetta da significativa perdita ematica, di attendere l’esito degli esami, di informare il primario, di lasciare le consegne ai colleghi, oltre ad aver successivamente alterato la cartella clinica.
Ha, quindi, considerato sussistente, come il primo giudice, la giusta causa di licenziamento, quale condotta espressiva di “un approccio alle mansioni lavorative divenuto approssimativo e connotato da gravi negligenze operative”.
- Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il soccombente con cinque motivi; ha resistito con controricorso l’intimata società, che ha anche depositato memoria.
All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.I motivi di ricorso possono essere esposti secondo la sintesi offerta dalla stessa parte ricorrente:
1.1. il primo denuncia: “Art. 360, I comma, n. 3 c.p.c. – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro – Erronea interpretazione ed applicazione delle disposizioni in materia di licenziamento discriminatorio e/o persecutorio – Erronea considerazione della pluralità di contestazioni avanzate a carico del Dott. Or.Bi. e della dinamica delle relazioni di servizio tra il dipendente ed il Primario Dott. Ta. – Irragionevolezza della presa di posizione per quanto attiene la presunta mancanza di prova in ordine alla natura ritorsiva del licenziamento irrogato – Motivazione largamente insufficiente”;
1.2. il secondo motivo denuncia: “Art. 360, I comma, n. 3 c.p.c. – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro – Erronea interpretazione ed applicazione delle previsioni del CCNL di settore in tema di doveri ed obblighi dei Dirigenti Medici – Mancata presa di posizione in ordine ai comportamenti di cura ed assistenza della paziente Magistro materialmente eseguiti dal Dott. Or.Bi. – Errata valutazione della presunta negligenza e/o imperizia manifestata dal dipendente in occasione dei fatti posti a fondamento della contestazione disciplinare – Distorta valutazione delle risultanze delle prove testimoniali”;
1.3. il terzo mezzo denuncia: “Art. 360, I comma, n. 3 c.p.c. – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro – Erronea interpretazione della disposizione di cui all’art. 246 c.p.c. e dei principi in materia di valutazione della attendibilità della deposizione resa in giudizio da un testimone – Omessa o comunque erronea valutazione in merito alla incapacità a testimoniare del teste Ta. in ragione dell’evidente posizione di conflitto di interessi con la posizione giuridica, fattuale e processuale del Dott. Or.Bi. – Assenza di motivazione in ordine ai profili di inattendibilità delle dichiarazioni rese in giudizio dal teste Ta.”;
1.4. il quarto motivo denuncia: “Art. 360, I comma, n. 3 c.p.c. – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro – Erronea interpretazione ed applicazione delle previsioni di legge riferite alla natura ed efficacia di una cartella clinica – Omessa considerazione dell’elemento relativo alle annotazioni false e pretestuose riportate in cartella dai Dottori Ta. e Scardigno – Erronea e distorta interpretazione circa l’effettiva volontà del Dott. Or.Bi. nell’eseguire le precisazioni sulla cartella clinica – Motivazione largamente insufficiente per quanto attiene la differenziazione sostanziale tra valutazione della manomissione della cartella clinica sul profilo penale e in ambito civilistico”;
1.5. il quinto denuncia: “Art. 360, I comma, n. 3 c.p.c. – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro – Erronea interpretazione ed applicazione delle previsioni del CCNL di settore in tema di provvedimenti disciplinari – Erronea e distorta qualificazione della nozione di giusta causa del licenziamento e delle elaborazioni giurisprudenziali in materia di proporzionalità tra condotta e sanzione disciplinare – Omessa considerazione della reale intenzionalità della condotta del lavoratore – Motivazione largamente insufficiente in ordine alla ritenuta riconducibilità del comportamento dell’Or.Bi. a fattispecie sanzionata col licenziamento dalla disciplina del CCNL di settore”.
- I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto presentano tutti concorrenti profili di comune inammissibilità.
2.1. Innanzitutto, il ricorso per cassazione, in quanto ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera chiara ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione (tra molte v. Cass. n. 9228/2016).
Il rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione – da intendere alla luce del canone generale “della strumentalità delle forme processuali” – comporta, fra l’altro, l’esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito (Cass. n. 23675/2013), in quanto è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. n. 25044/2013; Cass. n. 17739/2011; Cass. n. 7891/2007; Cass. n. 7882/2006; Cass. n. 3941/2002).
L’osservanza del canone della chiarezza e della sinteticità espositiva rappresenta l’adempimento di un preciso dovere processuale il cui mancato rispetto, da parte del ricorrente per cassazione, lo espone al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione (Cass. n. 19100/2006) ed è dunque inammissibile un ricorso che non consenta di individuare in che modo e come le norme di diritto sarebbero state violate nella sentenza impugnata, quali sarebbero i principi di diritto asseritamente trasgrediti nonché i punti della motivazione specificamente viziati (ex plurimis, Cass. n. 17178/2014 e giurisprudenza ivi richiamata).
Ciascuno dei motivi del ricorso all’attenzione del Collegio, risulta irrispettoso del canone della specificità del mezzo di impugnazione in quanto essi, sebbene tutti formalmente prospettati ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., non illustrano adeguatamente le ragioni poste a sostegno delle diverse doglianze articolate, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (v. Cass. n. 7394/2010, n. 20355/2008, n. 9470/2008). Si è infatti realizzata una mescolanza ed una sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, prospettando le medesime questioni sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione. L’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (in termini, Cass. n. 19443/2011).
2.2. Inoltre, si denuncia il vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., senza neanche individuare le norme di diritto che sarebbero state violate e, nella sostanza, si propone una diversa ricostruzione dei fatti.
Più volte le Sezioni unite di questa Corte hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 34476/2019; conf. Cass., Sez. Un., n. 33373/2019; Cass., Sez. Un., n. 25950/ 2020).
2.3. Occorre altresì osservare che nei motivi ci si duole diffusamente di pretese carenze motivazionali, anche nella forma dell’insufficienza dell’argomentare dei giudici d’appello, trascurando di considerare che le stesse non sono più sindacabili da questa Corte nel vigore del novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c. così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni Unite (cfr. Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054/2012).
2.4. Infine, vale sottolineare che anche le critiche concernenti l’attendibilità dei testimoni risultano inammissibili in quanto la valutazione è riservata al giudice del merito (per tutte v. Cass. n. 16467/2017).
- In ragione di tutte le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez. Un. n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il soccombente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.500,00, oltre Euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

