È discriminatoria la condotta del datore di lavoro che rifiuta di concedere al lavoratore padre l’esonero dal lavoro notturno adibendolo a turni di lavoro incompatibili con la conciliazione dei tempi di lavoro e di vita e con l’accudimento dei figli minori.
Nota a Trib. Bologna 9 gennaio 2026, R.G. n. 1600/25
Pamela Coti
Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), il co. 2 stabilisce che: “non sono obbligati a prestare lavoro notturno: a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa (…)”.
Tale dettato normativo è stato applicato dal Tribunale di Bologna 9 gennaio 2026, in relazione al ricorso di un lavoratore, dipendente di RFI, al quale era stato negato l’esonero dal lavoro notturno. La società riteneva, infatti, che tale diritto spettasse al padre solo nel caso in cui la madre fosse a sua volta impiegata in turni notturni.
Al riguardo, il Tribunale ha precisato che:
- l’art. 53, co. 2, del D.Lgs. n. 151/2001 riconosce alla lavoratrice madre, ovvero in alternativa al lavoratore padre convivente, la facoltà di sottrarsi al lavoro notturno fino al compimento del terzo anno di età del figlio. Tale previsione è finalizzata a garantire una presenza genitoriale nella fase iniziale di crescita del minore, configurando una tutela specifica che si aggiunge al divieto assoluto previsto per la madre nel primo anno di vita del bambino;
- la Corte di Cassazione con sentenza 25 luglio 2023, n. 22384 ha chiarito che tale facoltà integra un nucleo minimo di tutela, derogabile solo in senso più favorevole, e non può essere compressa da interpretazioni restrittive. In particolare, la Cassazione ha escluso che il diritto all’esonero sia subordinato alla circostanza che entrambi i genitori siano contemporaneamente adibiti a lavoro notturno;
- deve pertanto escludersi che il diritto del padre all’esonero possa essere esercitato solo ove la madre sia, a sua volta, lavoratrice notturna o rinunci al proprio diritto. Una simile interpretazione non trova alcun fondamento nel dato letterale della norma e contrasta con la ratio di tutela della genitorialità, che rimette ai genitori la scelta su chi debba beneficiare dell’esonero;
In definitiva, il Tribunale ha concluso ritenendo che la disciplina contenuta nell’art. 53, D.Lgs. n. 151/2001 deve essere interpretata in senso estensivo, a tutela effettiva della genitorialità e dell’interesse del minore. Ne deriva l’illegittimità di letture restrittive che limitino indebitamente il diritto del lavoratore padre all’esonero dal lavoro notturno.
Trib. Bologna 9 gennaio 2026, R.G. n. 1600/25

