Per valutare la sufficienza della retribuzione con riferimento ai soci di una cooperativa non rilevano elementi quali gli scatti di anzianità e l’iscrizione a forme di assistenza sanitaria.

Nota ad App. Milano 8 gennaio 2026, n. 923

 Massimo Citerni di Siena

Il Fasiv (assistenza sanitaria) e la quota di TFR non possono essere incluse nella retribuzione mensile né in quella oraria, poiché fanno riferimento, rispettivamente, a prestazioni assistenziali integrative (Fasiv) e ad istituti di retribuzione differita di cui il lavoratore, (salva la possibilità di parziale anticipazione in presenza di particolari condizioni) ha disponibilità solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro (TFR).

Questa, l’affermazione della Corte d’Appello di Milano (8 gennaio 2026, n. 923) la quale osserva che, nella fattispecie, il ricorrente percepiva una retribuzione inferiore a quella prevista per mansioni analoghe tanto dal CCNL Multiservizi quanto dal CCNL Proprietari di Fabbricati.

I giudici rilevano che il giudizio di proporzionalità retributiva non si basa su valutazioni non astratte, bensì sulla “dinamica salariale complessiva determinatasi nel mercato di riferimento, cui occorre fare riferimento per determinare la retribuzione “proporzionata” secondo il precetto costituzionale, che intende garantire ai lavoratori una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell’attività prestata” (v. Cass. n. 27711/2023, in q. sito con nota di M.N. BETTINI e F. DURVAL). Ciò, mediante una comparazione fra i trattamenti salariali previsti dai diversi CCNL applicabili al medesimo settore produttivo o a settori affini, siglati da sindacati parimenti rappresentativi e che contemplino qualifiche professionali e mansioni omogenee. In quest’ottica richiamano la sentenza della Cassazione n. 580/2022  secondo la quale “il richiamo agli altri c.c.n.l. non ha […] lo scopo di affermare l’esistenza di un principio di parità di trattamento, ma serve a verificare l’adeguatezza della retribuzione: il divario, infatti, rispetto a quanto l’appellante avrebbe percepito per lo svolgimento delle stesse mansioni, con lo stesso orario, in forza di altri contratti collettivi, è emblematico e idoneo a far cadere la presunzione di conformità all’articolo 36 Cost.”.

In tale prospettiva, la Corte d’Appello afferma che nel caso di specie il CCNL Multiservizi ed il CCNL Proprietari di Fabbricati rappresentano fonti comparabili di determinazione del salario e che rappresenta un indicatore del carattere non proporzionato della retribuzione il fatto che i valori retributivi di mercato, previsti dai suddetti contratti collettivi per i lavoratori a tempo pieno di pari anzianità e preposti allo svolgimento di mansioni omogenee, risultino sensibilmente superiori alla retribuzione corrisposta all’odierno appellato.

Viene perciò individuato, quale parametro di determinazione della retribuzione costituzionalmente adeguata, il CCNL Proprietari di Fabbricati, in linea con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe” (Cass., n. 27711/2023, cit.).

 App. Milano 8 gennaio 2026, n. 923

Retribuzione sufficiente dei soci di cooperativa
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: