In relazione al rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. 28 giugno 2012 n. 92, il termine quinquennale di prescrizione dei crediti retributivi è sospeso in costanza di rapporto e decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. E infatti, in base alla giurisprudenza di legittimità, “secondo la disciplina del rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato delineata dalla legge n. 142 del 2001, l’astratta possibilità di intimazione di un mero licenziamento da parte della cooperativa che porta all’estinzione del rapporto di lavoro, rende la tutela dei lavoratori in relazione alla vicenda estintiva del rapporto di lavoro incerta e non predeterminabile a priori, secondo un regime di stabilità, potendo essere applicata al (solo) licenziamento del socio, in ragione del requisito dimensionale, la tutela obbligatoria prevista dalla legge 604/1966 o quella variamente delineata dall’art. 18 della legge 300/70 nella versione novellata dalla legge n.92/2012 (sostituita per i nuovi assunti dal D.Lgs. n. 23/2015) che non garantisce sempre la stabilità del rapporto con conseguente applicazione della decorrenza dalla prescrizione dalla fine del rapporto, per la presenza dei presupposti di fatto relativi all’esistenza del metus del lavoratore” (v. Cass., n. 26958/2025; Cass.26246/2022; App. Milano, 8 gennaio 2026, n. 923, in q. sito con nota di CITERNI).

K. P.

Termine quinquennale di prescrizione dei crediti retributivi del socio di cooperativa
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