È escluso il cumulo giuridico per i pagamenti non tracciati delle retribuzioni, qualificandosi come illeciti autonomi e reiterati.
Nota Cass. (ord.) 20 marzo 2026, n. 6633
Pamela Coti
In caso di pagamento periodico della retribuzione in contanti la sanzione pecuniaria è applicata per ciascuna dazione economica e non opera il c.d. cumulo giuridico previsto dall’art. 8 co. 1, L. n. 689/1981, non ricorrendo la commissione di plurime violazioni con un’unica azione, bensì più condotte, distinte tra loro, ossia l’erogazione periodica di un compenso mediante denaro contante.
È questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza 20 marzo 2026, n. 6633 con riferimento ad un’ opposizione ad ordinanza di ingiunzione proposta da un’azienda nei confronti dell’Ispettorato del lavoro che aveva intimato il pagamento di una sanzione per aver corrisposto settimanalmente la retribuzione in contanti a una dipendente, in violazione dell’ art. 1, co. 910, della L. n. 205/2017.
In materia, la Cassazione ha rilevato che l’obbligo di pagamento tracciabile delle retribuzioni è puntuale e inderogabile, sicché ogni singola erogazione effettuata in violazione integra un illecito autonomo, sanzionabile separatamente e sottratto al cumulo giuridico e ha precisato che:
- secondo quanto stabilito dall’ art. 1, co. 910, 911 e 913, L. n. 205/2017, il datore di lavoro non può corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato, ma solo utilizzando una banca o un ufficio postale. Sono ammessi: bonifico su IBAN indicato dal lavoratore, strumenti di pagamento elettronico, pagamento in contanti allo sportello bancario o postale tramite conto di tesoreria, oppure assegno consegnato al lavoratore (o a un delegato in caso di impedimento);
- l’intenzione legislativa è quella di “rendere tracciabile ogni dazione economica che venga erogata dal datore di lavoro con modalità diverse da quelle espressamente previste e, di conseguenza, di correlare l’applicazione delle sanzioni amministrative a ciascuna violazione delle suddette modalità”;
- nel caso di specie, non trova applicazione il cumulo giuridico di cui all’art. 8, co. 1, L. n. 689/1981, secondo cui “salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”. Dalla norma si evince, infatti, che, in caso di plurime trasgressioni di diverse disposizioni o della medesima disposizione, l’applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo riguarda esclusivamente l’ipotesi in cui la pluralità delle violazioni discenda da un’unica condotta. Resta, dunque, escluso il caso di condotte distinte, sebbene collegate da una stessa intenzione plurioffensiva.
Svolgimento del processo
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello, confermando il provvedimento del giudice di primo grado, ha respinto l’opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta da A.A. nei confronti dell’Ispettorato del lavoro di Asti-Alessandria il quale aveva intimato il pagamento di una sanzione rilevando – sulla scorta del verbale redatto dalla Guardia di Finanza il 9.12.2019 – la violazione dell’art. 3, comma 3, del D.L. n. 12 del 2002 (convertito con modificazioni dalla legge n. 73 del 2002) per aver occupato, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, 2 dipendenti nonché la violazione dell’art. 1, commi 910 e 911 della legge n. 205 del 2017 per aver corrisposto la retribuzione in contanti.
- La Corte territoriale, ha rilevato che la determinazione della sanzione relativa alla legge n. 205 del 2017 era corretta, in quanto scopo della normativa era quello di rendere tracciabile ogni pagamento, con la conseguenza che ogni dazione costituiva illecito (e, dunque, la sanzione era stata calcolata in base al numero di dazioni, per altro riferibili solamente ad una lavoratrice); le dichiarazioni raccolte nel verbale e rilasciate dalle lavoratrice erano precise, obiettive e convergenti e in alcun modo contestate, evincendosi chiaramente la corresponsione settimanale (e non mensile) della retribuzione; l’ordinanza ingiunzione era sufficientemente motivata, posto che l’obbligo di motivazione non si estendeva alla concreta determinazione della sanzione e il giudice dell’opposizione (eventualmente investito della questione della congruità della sanzione) aveva il potere di determinarla.
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Avverso tale sentenza l’ingiunto ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’Ispettorato ha resistito con controricorso.
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Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, violazione dell’art. 1, commi 910, 911, 913 della legge n. 205 del 2017 avendo, la Corte territoriale, ritenuto erroneamente di interpretare le disposizioni normative nel senso di correlare la sanzione ad ogni dazione di denaro e non alla “retribuzione”; la sanzione risulta applicata in base ad un mero calcolo aritmetico (i mesi di durata del rapporto di lavoro, suddivisi in settimane), in assenza di qualsiasi istruttoria sulla data di corresponsione dei presunti pagamenti. Inoltre, l’affermazione della Corte di appello secondo cui va esclusa l’applicabilità del c.d. cumulo giuridico, ex art. 8 legge n. 689 del 1981 si pone in contrapposizione con l’art. 1, comma 913, della legge n. 205 del 2017 che prevede un cumulo sanzionatorio determinato ex lege, con conseguente motivazione apparente della sentenza impugnata.
- Con il secondo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, violazione dell’art. 3, della legge n. 241 del 1990 avendo, la Corte territoriale, fornito motivazione contraddittoria ove ha rilevato che non vi è onere di motivazione relativo alla quantificazione della sanzione e, poi, non ha espresso alcun apprezzamento in ordine alla quantificazione. Manca, per la sanzione di cui all’art. 3, comma 3, del D.L. n. 12 del 2002, ogni motivazione in ordine alla commisurazione; per questa sanzione, come per quella prevista dall’art. 1, commi 910 e 911 della legge n. 205 del 2017, la motivazione è insufficiente in quanto si basa su mere allegazioni basate su calcoli aritmetici (e non su concrete indagini)
Il primo motivo è in parte inammissibile e per la parte residua non è fondato.
- Il motivo è inammissibile, essendo i motivi di ricorso solo quelli specificamente previsti dall’art. 360 primo comma, n. 5, tra i quali, all’esito del D.L. n. 83/12, non rientra più il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (che rileva solo ove il vizio si converte in violazione di legge – cfr. Cass. n. 19881/2014 – ovvero concreti l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio). Come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione), vizio che non è presente nella sentenza impugnata, che è chiaramente intellegibile.
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Inoltre, le doglianze mirano ad ottenere, nella loro essenza, un più appagante coordinamento dei riscontri probatori acquisiti e si risolvono nell’unilaterale contrapposizione di un diverso inquadramento dei dati di fatto, esaminati in modo parziale e atomistico, e nella reiterazione di rilievi già disattesi dalla Corte d’Appello, con motivato e plausibile apprezzamento. In specie, la Corte territoriale ha precisato che la modalità di corresponsione della retribuzione (su base settimanale) emergeva chiaramente dalle dichiarazioni rilasciate dalle lavoratrici (dichiarazioni “rimaste del tutto incontestate”).
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L’art. 1, commi 910, 911, 913 della legge n. 205 del 2017 recita “910. A far data dal 1 luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; b) strumenti di pagamento elettronico; c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
911.I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
912.Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione”.
- Ebbene, in ordine all’interpretazione dell’art. 1, commi 910, 911, 913 della legge n. 205 del 2017, alla luce del canone esegetico dettato dall’art. 12 delle preleggi al c.c., il tenore lessicale delle disposizioni normative fa chiaramente intendere che il concetto di “retribuzione nonché ogni anticipo di essa” fa riferimento alla erogazione della somma pagata quale corrispettivo dell’attività lavorativa, erogazione che ha, quale caratteristica intrinseca, quella della periodicità (generalmente mensile). L’utilizzo della nozione generale di “retribuzione” (peraltro ricorrente in tutti i contesti normativi e negoziali che descrivono l’obbligazione principale del datore di lavoro) ha lo scopo specifico di distinguere tale istituto da altre erogazioni (ad es. rimborsi spese o liberalità) e le diverse modalità in cui può essere versata (modalità esplicitate dal comma 910) evidenzia la periodicità delle erogazioni attinenti all’istituto retributivo.
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Inoltre, la lettura sistematica di tutti i commi (910, 911, 913) evidenzia l’intenzione legislativa di rendere tracciabile ogni dazione economica che venga erogata dal datore di lavoro con modalità diverse da quelle espressamente previste e, di conseguenza, di correlare l’applicazione delle sanzioni amministrative a ciascuna violazione delle suddette modalità.
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Coerentemente, il legislatore ha previsto un minimo ed un massimo edittale della sanzione amministrativa da applicare, al fine di rendere proporzionata e ragionevole la sanzione anche in considerazione del tipo di periodicità scelta dal datore di lavoro per la corresponsione della retribuzione.
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Va espresso, pertanto, il seguente principio di diritto “l’art. 1, comma 913 della legge n. 205 del 2017 va interpretato nel senso che la sanzione pecuniaria ivi prevista (da graduare nell’ambito del minimo e del massimo edittale) è applicata per ciascuna dazione economica che non rispetti le modalità di erogazione della retribuzione come descritte nel comma 910”.
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Infine, con riguardo all’art. 8, comma 1, legge n. 689 del 1981, questa Corte ha affermato che “La unificazione, ai fini dell’applicazione della sanzione – nella misura massima del triplo di quella prevista per la violazione più grave – in ordine a plurime trasgressioni di diverse disposizioni o della medesima disposizione, riguarda, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, legge n. 689 del 1981, esclusivamente l’ipotesi in cui la pluralità delle violazioni discenda da un’unica condotta e, quindi, non opera nel caso di condotte distinte, quantunque collegate sul piano dell’identità di una stessa intenzione pluri-offensiva (al di fuori, in via di eccezione, delle violazioni attinenti alla materia previdenziale e assistenziale, indicate nel comma 2), nella cui ipotesi, perciò, trova applicazione il criterio generale del cumulo materiale delle sanzioni. Pertanto, la previsione di cui al medesimo articolo 8-bis, comma 1 della legge n. 689 del 1981, relativa alle violazioni amministrative commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria, è dettata al solo fine di escludere l’effetto aggravante che deriverebbe dalla reiterazione, e non in funzione di unificazione della condotta” (Cass., 20129/2022). In conformità a tale orientamento, la Corte territoriale ha escluso l’applicabilità del c.d. cumulo giuridico, non ricorrendo la commissione di plurime violazioni con un’unica azione bensì più condotte, distinte tra loro (ossia l’erogazione, ogni settimana, di un compenso mediante denaro contante).
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Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
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La censura, formulata come violazione di legge, si risolve, in realtà nella denuncia di un’anomalia motivazionale che, peraltro, non si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (come innanzi illustrato) e che, pertanto, non integra i requisiti richiesti dall’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

