La somministrazione di lavoro è un rapporto di lavoro in cui sono coinvolti tre soggetti: il lavoratore (somministrato), l’utilizzatore, ossia la società che ne utilizza le energie lavorative, l’agenzia di somministrazione con la quale il lavoratore conclude il proprio contratto di lavoro e che, a sua volta, stipula un contratto separato con la società utilizzatrice (cd. contratto di somministrazione), ove è stabilito quale attività il lavoratore sarà chiamato a svolgere presso l’utilizzatore e per quale periodo. Possono esercitare l’attività di somministrazione le agenzie iscritte nell’apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro e dal medesimo autorizzate, accreditate dalle Regioni.

Durante il periodo previsto dal contratto di somministrazione, il lavoratore svolge la propria attività in favore (e sotto la direzione e controllo) della società utilizzatrice ed ha diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore (artt. 33, co. 2 e 35, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015).

Il contratto tra lavoratore e agenzia di somministrazione può essere sia a termine (il lavoratore viene inviato in missione presso l’utilizzatrice per un periodo delimitato da un termine finale) che a tempo indeterminato (cd. staff leasing). In quest’ultimo caso, nei periodi intercorrenti tra una missione e quella successiva, i lavoratori rimangono assunti a tempo indeterminato senza prestazione di attività lavorativa e restano a disposizione dell’agenzia per cui viene loro corrisposta un’indennità di disponibilità stabilita nel contratto collettivo di riferimento (CCNL Agenzie per il Lavoro) che, all’art. 25, co. 3, impone all’agenzia di somministrazione di corrispondere al lavoratore dipendente una indennità stabilita nell’importo mensile di “1.000 euro, al lordo delle ritenute di legge e comprensivo del TFR (trattamento di fine rapporto)”, nonché di seguire una articolata procedura in caso di mancanza di occasioni di lavoro.

L’art. 25 CCNL cit. prevede infatti che, prima dell’adozione di un qualunque provvedimento espulsivo, l’agenzia esaurisca ogni tentativo di ricollocazione della risorsa nell’ambito di una procedura speciale, della durata da 6 a 8 mesi (variabile in base all’età) e, “in questo lasso temporale, l’Agenzia datrice di lavoro è chiamata ad adottare una serie di misure volte a favorire la ricollocazione del lavoratore, a partire dall’attuazione di un progetto formativo, approvato dai rappresentanti sindacali nell’ambito della Commissione Sindacale Territoriale competente”.

A.R.C.

Somministrazione a termine e a tempo indeterminato (c.d. staff leasing)
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