La mancata equiparazione alle presenze delle assenze dei lavoratori che fruiscono dei permessi ex L. 104/92 per assistere familiari costituisce discriminazione diretta.

Nota a App. Milano 24 Febbraio 2026, n. 215

Gennaro Ilias Vigliotti

Il contratto integrativo provinciale di Milano e provincia applicato dalla società prevedeva che alcune assenze  (come quelle per infortunio, astensione obbligatoria per maternità, ricoveri ospedalieri, permessi sindacali e permessi ex d.lgs. n. 151/2001) fossero computate come giorni di presenza al fine del raggiungimento delle giornate lavorative per ottenere il premio di risultato. Tale contratto, tuttavia, non comprendeva le assenze dei lavoratori che fruivano dei permessi ex L. n. 104/1992 per prestare assistenza ai familiari.

La Corte d’Appello di Milano (24 febbraio 2026, n. 215), confermando la sentenza del Tribunale di Milano, ha precisato che la fattispecie configura un’ipotesi di discriminazione diretta; in altre parole, tale modalità di erogazione del premio realizza una discriminazione diretta fondata sulla disabilità. E ciò, non soltanto quando la discriminazione viene subita a causa della propria disabilità, ma anche quando una persona la subisce in base alla disabilità del familiare assistito. Di conseguenza, secondo i giudici, la mancata equiparazione dell’assenza alla presenza in servizio, per i lavoratori che fruiscono dei permessi ex L. 104/92, integra un’ipotesi di discriminazione diretta in quanto fondata proprio sulla disabilità del soggetto a favore del quale fruiscono dei permessi.

In sostanza, dunque, è vietato discriminare non solo i disabili, ma anche coloro che assistono un disabile. La Corte d’Appello, oltre a richiamare l’art. 25, co. 1, L. n. 162/2001, cita la sentenza della Corte di Giustizia UE (causa Coleman C-303/06) secondo cui: “la direttiva 2000/78 e, in particolare, i suoi artt. 1 e 2, nn. 1 e 2, lett. a), devono essere interpretati nel senso che il divieto di discriminazione diretta ivi previsto non è limitato alle sole persone che siano esse stesse disabili. Qualora un datore di lavoro tratti un lavoratore, che non sia esso stesso disabile, in modo meno favorevole rispetto al modo in cui è, è stato o sarebbe trattato un altro lavoratore in una situazione analoga, e sia provato che il trattamento sfavorevole di cui tale lavoratore è vittima è causato dalla disabilità del figlio, al quale egli presta la parte essenziale delle cure di cui quest’ultimo ha bisogno, un siffatto trattamento viola il divieto di discriminazione diretta enunciato al detto art. 2, n. 2, lett. a)”.

In questo quadro, si ha discriminazione diretta non solo quando la stessa venga subita a causa della propria disabilità, ma anche quando una persona la subisca in base alla disabilità del familiare assistito. Nel caso di specie, per i giudici, “la mancata equiparazione dell’assenza alla presenza in servizio per i lavoratori che fruiscono dei permessi ex L. 104/92 integra un’ipotesi di discriminazione diretta in quanto fondata proprio sulla disabilità del soggetto a favore del quale fruiscono dei permessi. Il meccanismo di riduzione del Premio di risultato non pone, come sostenuto dalla società appellante, una regola neutra, in quanto finisce per colpire esplicitamente una categoria protetta rispetto a chi si assenta per altre ragioni (permessi sindacali, infortuni, etc.)”.

App. Milano 24 Febbraio 2026, n. 215

Discriminazione dei lavoratori che fruiscono dei permessi assistenza disabile
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