In caso di dimissioni rese da una lavoratrice nel periodo “protetto” ed inefficaci per mancata convalida, la Corte di Cassazione (ord. 24 marzo 2026, n. 6979) rileva che Il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, agli artt. 1, 2 e 3, disciplina la “nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI)” avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato e riconosce questo beneficio ai lavoratori dipendenti “che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”. Il citato art. 3 estende, inoltre, il riconoscimento della NASpI anche ai casi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale del rapporto intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966.
Nella fattispecie i giudici affermano che: a) la NASpI presuppone la cessazione del rapporto di lavoro e lo stato di disoccupazione involontaria; b) in difetto di convalida ex art. 55, D.Lgs. n. 151/2001, le dimissioni sono inefficaci e il rapporto deve considerarsi ancora in essere; c) tale inefficacia non è limitata al solo periodo protetto, ma incide in via definitiva sulla validità del recesso; d) ne consegue che, in assenza di cessazione del rapporto, non può essere riconosciuta la prestazione.
V.D.B.

