La Cassazione precisa la natura dei crediti vantati dai lavoratori in ipotesi di cessione illegittima d’azienda o di un suo ramo.
Nota a Cass. 2 marzo 2026, n. 4665
Fabrizio Girolami
In tema di cessione di ramo d’azienda giudizialmente dichiarata illegittima con ripristino del rapporto di lavoro con la società cedente, la somma che il lavoratore ceduto ha ricevuto a titolo di incentivo all’esodo – nell’ambito di un accordo conciliativo stipulato con la società cessionaria – non è detraibile, quale aliunde perceptum, dall’importo del risarcimento dovuto dalla società cedente per l’illegittima cessione di ramo d’azienda, non presentando alcun nesso causale con la cessione stessa.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 2 marzo 2026, n. 4665 relativa alla vicenda di un dipendente di un istituto bancario che, a far data dal 30.12.2005, era transitato alle dipendenze di altra società, a seguito della cessione del ramo d’azienda (art. 2112 c.c.) al quale era addetto.
Il lavoratore, con altri dipendenti, aveva impugnato la cessione vedendo accolta la domanda dalla Corte d’Appello di Napoli (sentenza n. 5410/2018) che la aveva dichiarata “nulla” e “inefficace”, con ordine di reintegrazione, con effetto ex tunc, presso l’originaria società cedente. In esecuzione della sentenza, il cedente aveva reintegrato il lavoratore (dal 5.11.2018), iniziando anche a corrispondergli le retribuzioni. Allo stesso tempo, la cessionaria aveva avviato una “procedura di mobilità” con “licenziamento collettivo” di vari dipendenti, tra cui il lavoratore (lettera del 5.6.2009). In pari data, le parti avevano sottoscritto un “accordo conciliativo” con cui, a fronte del riconoscimento di un incentivo all’esodo, il lavoratore avrebbe rinunciato all’impugnazione del licenziamento.
Il lavoratore aveva, quindi, agito in via monitoria nei confronti dell’originaria datrice di lavoro al fine di ottenere il risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni maturate dalla data della cessione poi dichiarata nulla (o, più precisamente, dalla costituzione in mora) sino alla reintegrazione effettiva (5.11.2018), con detrazione, a titolo di aliunde perceptum, dell’importo delle retribuzioni corrisposte dalla società cessionaria fino alla data del licenziamento.
Il Tribunale, in sede di opposizione, e la Corte d’Appello di Napoli (sentenza n. 457/2024) avevano condannato l’originario datore cedente al pagamento della “minor somma”, detraendo dall’importo complessivo, oltre alle retribuzioni percepite per 3 anni dalla cessionaria, anche l’incentivo all’esodo da quest’ultima erogato a fronte della rinuncia del lavoratore a impugnare il licenziamento che lo aveva interessato. Avverso tale sentenza, gli eredi del lavoratore (nel frattempo deceduto) avevano proposto ricorso per cassazione, al quale aveva resistito l’istituto di credito.
La Cassazione, con la sentenza in commento, ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata sul punto relativo alla detrazione dell’incentivo all’esodo (con rinvio alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione), osservando quanto segue:
- nell’ipotesi di cessione di ramo d’azienda, di cui sia giudizialmente accertata l’illegittimità con ripristino del rapporto di lavoro con il cedente, il lavoratore ceduto non ha diritto “alle retribuzioni” per il periodo intercorrente tra la data di cessione e quella di pubblicazione del provvedimento giudiziale che dichiara illegittima la cessione; per tale arco temporale può, infatti, ottenere solo il risarcimento del danno patito a causa dell’ingiustificato rifiuto del datore di ricevere la prestazione, da calcolarsi detraendo l’eventuale aliunde perceptum e soltanto a partire dal momento in cui il lavoratore ha costituito in mora il predetto datore ai sensi dell’art. 1217 c.c. (Cass. n. 5788/2023; Cass. n. 35982/2021);
- i crediti vantati dai lavoratori per effetto del mancato ripristino del rapporto di lavoro da parte del cedente – nonostante la sentenza di accertamento della illegittimità della cessione – hanno natura “retributiva” e non “risarcitoria”, in base alla sentenza n. 2990/2018 della Cassazione a Sezioni Unite, in q. sito annotata da A. TAGLIAMONTE, cui la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 29/2019, ha riconosciuto valore di “diritto vivente sopravvenuto” anche per la fattispecie dell’illegittima cessione di ramo d’azienda;
- quando la cessione di ramo d’azienda è dichiarata inefficace, il rapporto con la cessionaria deve intendersi instaurato “in via di fatto”. Ciò implica che le vicende risolutive inerenti a tale rapporto “non incidono sul diritto del lavoratore illegittimamente ceduto a percepire le retribuzioni a esso spettante in forza del rapporto con il cedente”. Tale rapporto deve ritenersi ancora in essere – seppure sospeso – fino alla “dichiarazione di inefficacia della cessione” (Cass. n. 35982/2021; Cass. n. 14712/2024);
- da ciò deriva che il lavoratore ha diritto, nei confronti del cedente, per il periodo intercorrente dalla cessione (o, meglio, dalla messa in mora) fino alla sentenza dichiarativa della nullità della cessione – al “risarcimento del danno”, con detraibilità dell’aliunde perceptum;
- per il periodo successivo alla sentenza dichiarativa dell’illegittimità della cessione, sussiste “in capo al datore cedente che, nonostante l’offerta della prestazione, non ha ottemperato al comando giudiziale di ripristino del rapporto lavorativo, giuridicamente rimasto in vita, l’obbligo di pagamento delle retribuzioni”. In tal caso, data la natura “retributiva” e “non risarcitoria” delle somme da erogarsi dal cedente inadempiente, non trova applicazione il principio della “compensatio lucri cum damno” su cui si fonda la detraibilità di quanto altrimenti percepito;
- nella fattispecie, costituiscono “circostanze pacifiche” l’avvenuta cessione del ramo d’azienda, il licenziamento del lavoratore a opera della cessionaria e la contestuale conclusione di un “accordo conciliativo” tra questa e il lavoratore (comprensivo del c.d. incentivo all’esodo); la sentenza d’appello che, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato illegittima la cessione, pronuncia cui è seguita la “reintegra” del lavoratore presso l’originario cedente;
- il credito azionato in sede monitoria dal lavoratore nei confronti del cedente ha a oggetto il “risarcimento del danno” rivendicato, dopo la declaratoria d’illegittimità della cessione, per il periodo “dalla messa in mora fino alla reintegra” (rectius fino alla sentenza dichiarativa dell’illegittimità della cessione). In tale ambito, la natura risarcitoria del credito legittima l’applicazione della “compensatio lucri cum damno” e, di conseguenza, la somma rivendicata (dal de cuius prima e dagli eredi successivamente) è stata “depurata” dalle retribuzioni versate dalla cessionaria per l’intera durata del rapporto;
- in tema di “compensatio lucri cum damno”, le Sezioni Unite (Cass. n. 12565/2018) hanno precisato che essa trova fondamento “nell’idea del danno risarcibile”, come risultato di una “valutazione complessiva degli effetti prodotti dall’atto dannoso”. Se l’atto dannoso produce, oltre al pregiudizio, un “vantaggio”, esso deve essere “calcolato in diminuzione dell’entità del risarcimento”;
- all’istituto in esame va ricondotta la disciplina dell’aliunde perceptum di cui all’art. 18, co 2 e 4, dello Statuto dei lavoratori (come modificato dalla L. n. 92/2012), i quali prevedono che dall’indennità risarcitoria da licenziamento “nullo” o “illegittimo” deve essere “dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative”;
- l’interpretazione effettuata dalla Corte territoriale sull’accordo conciliativo per cui “il fatto giuridico da cui trae origine la conciliazione è indubitabilmente la cessione stessa”, non solo tradisce il tenore letterale dell’accordo, ma è frutto di “un’errata applicazione dell’istituto della compensatio lucri cum damno e del sotteso canone di causalità adeguata, che induce a computare solo le conseguenze vantaggiose che appartengano alla serie causale dell’illecito e non quelle che abbiano una autonoma fonte e trovino nell’illecito solo un coefficiente occasionale”;
- nella specie, il “vantaggio rappresentato dall’incentivo all’esodo” non è originato dallo stesso “fatto causativo del danno”, ossia dall’illegittima cessione, ma trova il proprio antecedente causale nella “risoluzione del rapporto con la cessionaria per riduzione del personale”. E, mentre non è dubitabile che “abbia natura compensativa del danno arrecato dall’illegittima cessione quanto percepito dal lavoratore nello svolgimento del rapporto con la cessionaria”, atteso che in tale rapporto il predetto ha impiegato la medesima capacità lavorativa prima destinata al cedente, al contrario, l’incentivo all’esodo è corrisposto “per compensare il danno derivante dalla risoluzione del rapporto con la cessionaria” e non ha alcuna “relazione causale con la precedente cessione”.
CORTE DI CASSAZIONE 2 marzo 2026, n. 4665
Svolgimento del processo
1.La Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’appello di A.A., costituita in proprio e quale madre avente responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore B.B., nonché di C.C. e D.D., eredi di E.E., confermando la sentenza di primo grado che, revocato il decreto ingiuntivo emesso su ricorso di quest’ultimo per Euro 287.286,31, aveva condannato il Credito Emiliano Spa (d’ora in avanti anche “Credem”) al pagamento della minore somma di Euro 168.686,31, detraendo dall’originario importo quello di Euro 118.600,00 qualificato come aliunde perceptum.
- Dalla narrativa del ricorso e del controricorso risulta che
- E.E. ha lavorato, dal 21 maggio 1985, alle dipendenze del Credito Emiliano Spa, presso l’ufficio denominato “Tranap” in Napoli, inquadrato al primo livello della seconda Area professionale del c.c.n.l. per i quadri direttivi;
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con contratto stipulato il 30 dicembre 2005, Credem ha ceduto alla Istiservice, con effetti dal 1 gennaio 2006, due distinti uffici, tra cui quello cui era addetto il E.E. e, quindi, anche il rapporto di lavoro del medesimo;
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quest’ultimo, unitamente ad altri lavoratori, ha impugnato la cessione di ramo di azienda; la domanda è stata accolta dalla Corte d’Appello di Napoli che, con sentenza n. 5410/2018, ha dichiarato nulla e inefficace la cessione di ramo di azienda del 30 dicembre 2005 ed ha ordinato la reintegrazione dei lavoratori, con effetto ex tunc, nel posto di lavoro presso l’originario cedente Credem;
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in esecuzione di tale sentenza, il Credito Emiliano ha reintegrato E.E. il 5 novembre 2018 e, da tale data, ha iniziato a corrispondergli le retribuzioni;
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nelle more del processo volto ad acclarare la nullità della cessione di ramo di azienda, la cessionaria Istiservice ha avviato una procedura di mobilità all’esito della quale ha licenziato anche E.E., con lettera del 5 giugno 2009;
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in questa stessa data tra Istiservice e E.E. è stato siglato un verbale di conciliazione in cui il secondo, dietro erogazione della somma di Euro 118.600,00 a titolo di incentivo all’esodo, ha rinunciato all’impugnativa del licenziamento;
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nel procedimento per cui è causa, il Poppante ha, quindi, agito in via monitoria nei confronti della cedente rivendicando la somma di Euro 287.286,31, a titolo di risarcimento del danno parametrato alla retribuzioni calcolate dalla data della cessione poi dichiarata nulla (rectius dalla messa in mora) sino alla effettiva reintegra (5.11.2018), detratto, a titolo di aliunde perceptum, l’importo delle retribuzioni corrispostegli dalla cessionaria dal 1.1.2006 al 30.7.2009, data del recesso intimatogli da quest’ultima.
Il Tribunale, in sede di opposizione, e la Corte d’Appello hanno condannato la cedente a pagare la minor somma di Euro 168.686,31, detraendo dall’importo richiesto la somma di Euro 118.600,00 che il lavoratore ha ricevuto dalla cessionaria a titolo di incentivazione all’esodo nell’ambito del citato accordo conciliativo.
- Avverso la sentenza gli eredi di E.E. (deceduto nelle more) hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Credito Italiano Spa ha resistito con controricorso. La causa, originariamente fissata in adunanza camerale, in vista della quale entrambe le parti avevano depositato memorie, è stata rinviata per la trattazione in pubblica udienza, per il rilievo nomofilattico della questione posta dai motivi di ricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. per avere la Corte territoriale illegittimamente detratto dal risarcimento la somma corrisposta a titolo di incentivo all’esodo, considerata come aliunde perceptum; si denuncia altresì la violazione o falsa applicazione dell’art. 18, commi 2 e 4, St. lav. limitatamente alla nozione di aliunde perceptum, nonché la violazione o falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. in ordine all’unità del rapporto dopo l’accertamento di inefficacia della cessione di ramo d’azienda.
Parte ricorrente censura la sentenza d’appello per aver violato o falsamente applicato sia l’art. 1223 c.c., nel ritenere operativo nella specie il principio della compensatio lucri cum damno, sia l’art. 18, comma 4, nel considerare aliunde perceptum, detraibile dal risarcimento spettante al de cuius, il cd. incentivo all’esodo risultante dal verbale di conciliazione siglato tra il lavoratore e la cessionaria Istiservice in data 5 giugno 2009.
Si sostiene che, con il novellato art. 18, comma 4, St. Lav., il legislatore ha positivizzato il concetto di aliunde perceptum, statuendo – in linea con il granitico insegnamento di legittimità in materia – che può essere detratta a tale titolo non qualsiasi somma di denaro percepita dal lavoratore nel periodo intercorrente tra l’illegittima estromissione dal posto di lavoro e la sentenza che ricostituisce il rapporto con effetti ex tunc (cd. periodo intermedio) – ma solo quella percepita a fronte dell’impiego in un’altra occupazione della medesima capacità lavorativa liberata in conseguenza del licenziamento (Cass. 31 ottobre 2022, n. 32130; Cass. n. 16136/18, Cass. 7685/2016; Cass. n. 16143/14, Cass. 13871/07, Cass. n. 6906/09, Cass. 13715/04, Cass. n. 11758/03); si aggiunge, richiamando precedenti di legittimità, che “non costituisce aliunde perceptum detraibile il reddito conseguito dal dipendente reintegrato per effetto di attività che avrebbero potuto essere svolte anche durante l’esecuzione del contratto di lavoro illegittimamente risolto” (per tutte, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. 21 aprile 2009, n. 9474; Cass. 22 marzo 1995, n. 3319) e che neppure integra l’aliunde perceptum quanto il lavoratore percepisce all’esito e per l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, come il trattamento di fine rapporto (cui per legge è equiparato fiscalmente l’incentivo all’esodo) o l’indennità sostitutiva del preavviso non lavorato etc. (Cass. 23 gennaio 2009, n. 1707; Cass. 16 aprile 2008, n. 9988).
Si sottolinea, ancora, in ricorso che le somme oggetto del verbale di conciliazione non hanno mai rappresentato la contropartita di un’attività lavorativa, essendo state riconosciute dalla cessionaria Istiservice a fronte della mera accettazione del licenziamento collettivo; inoltre, si denuncia la violazione dell’art. 2112 c.c. per non avere la Corte distrettuale considerato che, una volta dichiarata nulla la cessione del ramo d’azienda, l’unicità del rapporto viene meno e ci si trova in presenza di due distinti rapporti, uno instaurato in via di fatto con il cessionario ed uno di diritto con il cedente, con la conseguenza che le vicende anche risolutive del rapporto instaurato solo di fatto con la società cessionaria non hanno alcuna incidenza sul rapporto giuridico con la cedente, come affermato dalla S.C., con la sentenza n. 5495 del 2011 pronunciata tra le parti in causa, nel separato procedimento concernente la cessione del ramo d’azienda.
A parere dei ricorrenti, nella vicenda in oggetto non può venire in rilievo il principio della compensatio lucri cum damno che presuppone un unico fatto generatore del danno e del lucro, laddove, nel caso in esame, il fatto generatore del lucro coincide non già con il fatto generatore del danno (ossia con la cessione illegittima), ma con la procedura di mobilità per licenziamento collettivo attivata dalla cessionaria, come cristallizzato nel verbale di conciliazione. Quindi, il “lucro” (ossia l’incentivo all’esodo) non è stata la conseguenza immediata e diretta del medesimo fatto illecito (cessione illegittima) da cui è derivato il danno ai sensi dell’art. 1223 c.c.
- Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per avere la Corte d’Appello interpretato il verbale di conciliazione senza osservare i canoni di ermeneutica contrattuale, sia letterale che sistematica. Infatti, dal significato univoco e testuale delle clausole del citato accordo emerge che la conciliazione sindacale e le somme in questione traggono origine esclusivamente dalla procedura di mobilità attivata dalla Istiservice nel disporre un licenziamento collettivo, cui è rimasto del tutto estraneo il Credito Emiliano.
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I due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente per stretta connessione logica, sono fondati.
3.1. Questa Corte, con indirizzo ormai consolidato, si è pronunciata sulla questione della natura dei crediti vantati dai lavoratori in ipotesi di illegittima cessione di azienda o di un suo ramo.
In particolare, si è affermato che, nell’ipotesi di cessione di ramo d’azienda, di cui sia giudizialmente accertata l’illegittimità con ripristino del rapporto di lavoro con il cedente, il lavoratore ceduto non ha diritto alla retribuzione per il periodo intercorrente tra la data di cessione e quella di pubblicazione del provvedimento giudiziale che dichiara illegittima la cessione, potendo ottenere il risarcimento del danno patito a causa dell’ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione, detratto l’eventuale aliunde perceptum, soltanto a partire dal momento in cui il lavoratore medesimo abbia provveduto a costituire in mora il predetto datore ex art. 1217 c.c. (v. Cass. n. 5788 del 2023; Cass. n. 35982 del 2021).
Si è, invece, stabilito che i crediti vantati dai lavoratori per effetto del mancato ripristino del rapporto di lavoro da parte della cedente, nonostante la sentenza di accertamento della illegittimità della cessione, hanno natura retributiva e non più risarcitoria, in base all’insegnamento delle Sezioni unite civili con la sentenza n. 2990 del 2018, cui la Corte costituzionale, con la sentenza n. 29 del 2019, ha riconosciuto valore di diritto vivente sopravvenuto anche per la fattispecie della illegittima cessione di ramo d’azienda (Cass. n. 21160 del 2019; n. 17784 del 2019; Cass. n. 21158 del 2019).
3.2. Si è, ancora, puntualizzato che, in tema di cessione di ramo d’azienda, di cui sia giudizialmente accertata l’inefficacia, il rapporto di lavoro con il cessionario deve intendersi instaurato in via di fatto, con la conseguenza che le vicende risolutive ad esso attinenti non sono idonee ad incidere sul diritto del lavoratore illegittimamente ceduto a ricevere le retribuzioni a lui spettanti in forza del rapporto con il cedente, che deve considerarsi ancora in essere, sebbene quiescente fino alla dichiarazione di inefficacia della cessione (Cass. n. 35982 del 2921; Cass. n. 14712 del 2024).
3.3. Dai principi richiamati discende che il lavoratore ha diritto, nei confronti della cedente, al risarcimento del danno per il periodo che intercorre dalla cessione, o meglio dalla messa in mora (su cui v. Cass. n. 19042 del 2024), fino alla sentenza dichiarativa della nullità della cessione, con detraibilità dell’aliunde perceptum; per il periodo successivo alla sentenza che accerta l’illegittimità della cessione sussiste, invece, in capo al datore cedente che, nonostante l’offerta della prestazione, non abbia ottemperato al comando giudiziale di ripristino del rapporto lavorativo, giuridicamente rimasto in vita, l’obbligo di pagamento delle retribuzioni. In tal caso, data la natura retributiva e non risarcitoria delle somme da erogarsi ai lavoratori da parte del cedente inadempiente, non trova applicazione il principio della compensatio lucri cum damno su cui si fonda la detraibilità di quanto altrimenti percepito (Cass. 21160 del 2019; Cass. n. 14712 del 2024).
3.4. Nella fattispecie oggetto di causa costituiscono circostanze pacifiche l’avvenuta cessione del ramo d’azienda da Credem a Istiservice, in data 30.12.2005, con inizio dell’attività di E.E. alle dipendenze della cessionaria a far data dal 1.1.2006; il licenziamento del lavoratore ad opera della cessionaria e la contestuale conclusione il 5.6.2009 di un accordo conciliativo tra questa e il lavoratore medesimo, accordo comprensivo del cd. incentivo all’esodo; la pronuncia in data 5.11.2018 della sentenza d’appello che, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato illegittima la cessione da Credem a Istiservice, pronuncia cui è seguita la reintegra del lavoratore presso l’originaria cedente.
3.5. Il credito azionato in sede monitoria nei confronti della cedente ha ad oggetto il risarcimento del danno rivendicato, dopo la declaratoria di illegittimità della cessione, per il periodo intercorrente dalla messa in mora fino alla reintegra (rectius fino alla sentenza dichiarativa dell’illegittimità della cessione). La natura risarcitoria del credito legittima l’applicazione della compensatio lucri cum damno e, in coerenza con tale principio, la somma rivendicata dal lavoratore, e poi dagli eredi, è stata depurata dalle retribuzioni al medesimo versate dalla cessionaria per l’intera la durata di tale rapporto, svoltosi dall’1.1.2006 fino al recesso del giugno 2009.
3.6. In tema di compensatio lucri cum damno le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 12565 del 2018, hanno evidenziato come l’istituto abbia “il proprio fondamento nella idea del danno risarcibile quale risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti dall’atto dannoso. Se l’atto dannoso porta, accanto al danno, un vantaggio, quest’ultimo deve essere calcolato in diminuzione dell’entità del risarcimento infatti, il danno non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella dell’interesse leso o condurre a sua volta ad un arricchimento ingiustificato del danneggiato. Questo principio è desumibile dall’art. 1223 cod. civ., il quale stabilisce che il risarcimento del danno deve comprendere così la perdita subita dal danneggiato come il mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito. Tale norma implica, in linea logica, che l’accertamento conclusivo degli effetti pregiudizievoli tenga anche conto degli eventuali vantaggi collegati all’illecito in applicazione della regola della causalità giuridica”.
L’istituto in esame opera in relazione agli effetti vantaggiosi che derivino al danneggiato dallo stesso fatto causativo del danno, sicché il beneficio non è detraibile quando rinvenga altrove la propria fonte.
3.7. All’istituto della compensatio deve ricondursi la disciplina dell’aliunde perceptum ora dettata dall’art. 18, commi 2 e 4, St. lav., come modificato dalla legge n. 92 del 2012, in virtù della quale dall’indennità risarcitoria da licenziamento nullo o illegittimo deve essere “dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative”.
3.8. La questione oggetto di causa concerne, invece, la detraibilità, a titolo di aliunde perceptum, dal risarcimento del danno riconosciuto al lavoratore illegittimamente ceduto, delle somme versategli in base all’accordo conciliativo da lui siglato con la società cessionaria.
Detto accordo, integralmente trascritto nel corpo del ricorso (pp. 31-36) prevede, per quanto rileva ai fini di causa, che “Il lavoratore accetta il licenziamento per riduzione del personale comminatogli dalla società in data odierna e rinuncia ad impugnarlo in qualsivoglia sede… A fronte di quanto sopra, la società verserà al lavoratore, che accetta, l’importo lordo di Euro 118.600,00 a titolo di incentivo all’esodo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, legge n. 153/1969, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997 e dell’art. 4, comma 2 bis, del D.L. n. 173/1988 convertito in legge n. 291/1988… Il lavoratore rinuncia definitivamente a qualsiasi azione o domanda giudiziaria proposta proponibile o in via di proposizione nei confronti della società… la società accetta le rinunce…”.
3.9. L’interpretazione data dalla Corte d’Appello all’accordo conciliativo, secondo cui “il fatto giuridico da cui trae origine la conciliazione è indubitabilmente la cessione stessa”, non solo tradisce il tenore letterale dell’accordo, il che integra la violazione dei canoni ermeneutici denunciata col secondo motivo di ricorso, ma è frutto di un’errata applicazione dell’istituto della compensatio lucri cum damno e del sotteso canone di causalità adeguata, che induce a computare solo le conseguenze vantaggiose che appartengano alla serie causale dell’illecito e non quelle che abbiano una autonoma fonte e trovino nell’illecito solo un coefficiente occasionale.
Nella specie, il vantaggio rappresentato dall’incentivo all’esodo non è originato dallo stesso fatto causativo del danno, vale a dire dall’illegittima cessione, ma trova il proprio antecedente causale nella risoluzione del rapporto con la cessionaria per riduzione del personale. E, mentre non è dubitabile che abbia natura compensativa del danno arrecato dall’illegittima cessione quanto percepito dal lavoratore nello svolgimento del rapporto con la cessionaria, atteso che in tale rapporto il predetto ha impiegato la medesima capacità lavorativa prima destinata alla cedente, al contrario, l’incentivo all’esodo è corrisposto per compensare il danno derivante dalla risoluzione del rapporto con la cessionaria e non ha alcuna relazione causale con la precedente cessione.
- Per le ragioni esposte, accolto il ricorso, deve cassarsi la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, affinché provveda ad un riesame della controversia uniformandosi ai principi di diritto richiamati, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di A.A. in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio B.B., C.C., D.D.

