In tema di licenziamento disciplinare, oggetto della contestazione dell’addebito, secondo la previsione di cui all’art. 7 L. n. 300/1970, è il fatto nei suoi elementi materiali, non anche le specifiche disposizioni legali o contrattuali che il fatto abbia violato.

Nota a Cass. (ord.) 8 aprile 2026, n. 8741

Pamela Coti

L’erronea indicazione delle disposizioni violate nella lettera di contestazione non comporta né l’invalidità della contestazione né che il giudice debba limitare la sua valutazione all’accertamento che il fatto violi le specifiche norme di cui si alleghi la violazione, dovendo, invece, esaminare la qualificazione giuridica del fatto contestato.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione (ord. 8 aprile 2026, n. 8741) in relazione al ricorso proposto da una società operante nel settore tessile che aveva intimato il licenziamento di un dipendente per un errore di cucitura, contestandogli altresì quattro precedenti sanzioni disciplinari.

I giudici di merito avevano dichiarato l’illegittimità del recesso, rilevando la mancata specifica indicazione della clausola del contratto collettivo relativa al licenziamento per recidiva. La Corte ha censurato la decisione di merito per essersi limitata a rilevare l’assenza del richiamo alla specifica norma collettiva, senza procedere ad un’autonoma valutazione giuridica dei fatti contestati, anche ai fini della loro riconducibilità alle ipotesi sanzionatorie previste. Tale omissione ha determinato un vizio originario del ragionamento decisorio, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio.

Nello specifico, la Cassazione, affermando che il giudice è tenuto a valutare complessivamente i fatti addebitati, ivi compresa la recidiva, anche in assenza dell’espressa indicazione della disposizione contrattuale applicabile, ha rilevato che:

  • “in tema di licenziamento disciplinare, oggetto della contestazione dell’addebito, secondo la previsione di cui all’ 7 legge n. 300 del 1970, è il fatto nei suoi elementi materiali, non anche le specifiche disposizioni legali o contrattuali che il fatto abbia violato, onde l’erronea indicazione delle suddette disposizioni non comporta né l’invalidità della contestazione né che il giudice debba limitare la sua valutazione all’accertamento che il fatto violi le specifiche norme di cui si alleghi la violazione, competendo invece al giudice la qualificazione giuridica del fatto contestato. Pertanto, non costituendo un accertamento di fatto ma una valutazione di diritto lo stabilire se una determinata vicenda contestata rientri o meno nella previsione del codice disciplinare, non è preclusa al giudice di appello una diversa valutazione sul punto, anche in assenza di specifiche contestazioni delle parti” (Cass. n. 4175/1997);
  • spetta, di conseguenza, al giudice procedere alla qualificazione giuridica del fatto accertato, stabilendone la riconducibilità alle previsioni del codice disciplinare;
  • è viziata la decisione che escluda la fattispecie espulsiva limitandosi a rilevare la mancata contestazione formale della norma collettiva applicabile, senza procedere ad autonoma qualificazione.

Corte di Cassazione ord. 8 aprile 2026, n. 8741

Svolgimento del processo

1.Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Firenze ha respinto il reclamo proposto da TINTORIA … Srl, società avente ad oggetto lavorazioni tessili, avverso la sentenza con la quale il Tribunale aveva confermato la ordinanza ex art. 1 comma 49, L. n 92/2012 di accertamento della illegittimità del licenziamento disciplinare (con applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria ex art. 18 comma 4 L. n. 300/1970) intimato a A.A. sulla base di contestazione che ascriveva al dipendente l’errata esecuzione di alcune cuciture (indispensabili alla corretta asciugatura del tessuto tinteggiato) con danneggiamento del tessuto lavorato e ritardo nella produzione dovuto alla necessità delle operazioni di ripristino; al lavoratore era stata contestata la recidiva biennale concernente l’irrogazione di quattro sanzioni disciplinari.

  1. La statuizione di conferma è stata fondata sulla considerazione che il fatto ascritto, provato nella sua materialità, era riconducibile a fattispecie punita dall’art. 73 c.c.n.l. con sanzione conservativa; il giudice del reclamo ha infatti escluso che con il richiamo nella lettera di contestazione ai precedenti disciplinari la parte datoriale avesse inteso contestare al dipendente la specifica fattispecie contemplata dal contratto collettivo come giustificativa del recesso datoriale in presenza di recidiva.

  2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso TINTORIA … Srl sulla base di cinque motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso.

  3. Parte ricorrente ha depositato memoria

  4. All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservato il deposito della ordinanza nel termine di legge.

Motivi della decisione

1.Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. 300/1970, dell’art. 74 c.c.n. di settore e dell’art. 2106 c.c. censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto necessaria al fine della specificità della contestazione e della rilevanza della recidiva giustificativa della sanzione espulsiva l’adozione di formule sacramentali; osserva che a tal fine, secondo il giudice di legittimità, era sufficiente un preciso richiamo ai precedenti disciplinari nella lettera di contestazione, come in concreto avvenuto; rappresenta inoltre che la lettera di licenziamento conteneva uno specifico riferimento all’art. 75 c.c.n.l. in tema di condotte giustificative della sanzione espulsiva; in questa prospettiva denunzia che la pretermissione, a fronte del chiaro tenore della lettera di contestazione e di quella di licenziamento, della recidiva si traduceva nella grave violazione della disciplina legale e contrattuale, oltre che di tutti i principi in tema di esercizio del potere disciplinare.

  1. Con il secondo motivo di ricorso deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli art. 1362 e sgg. c.c. censurando la sentenza impugnata in punto di interpretazione della lettera di contestazione dell’8 novembre 2021 che assume esprimere in maniera inequivoca la volontà dell’azienda di avvalersi della recidiva, rappresentata dai precedenti provvedimenti disciplinari, come confermato dalla lettera di licenziamento e desumibile dall’esame della lettera nel suo complesso.

  2. Con il terzo motivo di ricorso deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c. c. e dell’art. 75 c.c.n.l. censurando la sentenza impugnata per avere disatteso i costanti principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rilevanza, ai fini della valutazione di gravità, dei precedenti disciplinari, anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo e quali circostanze confermative del comportamento inadempiente.

  3. Con il quarto motivo deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 73 e 75 c.c.n.l. di settore e dell’art. 18 L. n. 300/1970, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto la concreta fattispecie riconducibile alle condotte punite dal contratto collettivo con la sola sanzione conservativa, senza considerare che la condotta accertata integrava un comportamento complesso e che erano pacifici i precedenti disciplinari per cui la fattispecie andava sussunta nell’ambito di quelle che in base all’art. 75 c.c.n.l. erano punite con sanzione espulsiva.

  4. Con il quinto motivo parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione dell’art. 2106 c.c. censurando la sentenza impugnata per non avere proceduto alla valutazione di gravità dei fatti addebitati sotto il profilo oggettivo e soggettivo, in particolare negando rilevanza alla recidiva e senza considerare il complessivo comportamento tenuto dal lavoratore.

  5. Il primo motivo di ricorso è fondato con effetto di assorbimento degli ulteriori motivi.

6.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di licenziamento disciplinare, oggetto della contestazione dell’addebito, secondo la previsione di cui all’art. 7 legge n. 300 del 1970, è il fatto nei suoi elementi materiali, non anche le specifiche disposizioni legali o contrattuali che il fatto abbia violato, onde l’erronea indicazione delle suddette disposizioni non comporta né l’invalidità della contestazione né che il giudice debba limitare la sua valutazione all’accertamento che il fatto violi le specifiche norme di cui si alleghi la violazione, competendo invece al giudice la qualificazione giuridica del fatto contestato. Pertanto, non costituendo un accertamento di fatto ma una valutazione di diritto lo stabilire se una determinata vicenda contestata rientri o meno nella previsione del codice disciplinare, non è preclusa al giudice di appello una diversa valutazione sul punto, anche in assenza di specifiche contestazioni delle parti (Cass. n. 4175/1997).

6.2. La qualificazione del contenuto di un atto si pone infatti come operazione ermeneutica indispensabile, prodromica alla individuazione della disciplina di legge o convenzionale applicabile (v. in tema di contratto Cass. n. 1920/2004).

6.3. Le indicazioni del giudice di legittimità orientano in relazione alla presente fattispecie nel senso che la Corte di merito non poteva limitarsi, come avvenuto, a prendere atto che nella lettera di contestazione non era richiamata la specifica norma collettiva che in presenza di recidiva rendeva la condotta del lavoratore sanzionabile con il licenziamento, ma doveva procedere ad un’autonoma valutazione in diritto della fattispecie contestata, ai fini di verifica della sussumibilità della stessa nell’una o nell’altra delle ipotesi sanzionate dalla norma collettiva.

6.4. La carenza di tale operazione di qualificazione da parte del giudice del reclamo il quale si è limitato ad affermare “Nella lettera di contestazione, i precedenti vengono richiamati nell’arco del biennio secondo la regola generale, ma senza altra precisazione. Non è contestata la fattispecie specifica prevista dal CCNL e resta quindi estranea alla presente valutazione”, vizia quindi in radice il ragionamento decisorio seguito nella sentenza impugnata imponendo la cassazione con rinvio della decisione, assorbita ogni residua censura.

  1. Alla Corte di rinvio è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione alla quale demanda il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

L’erronea indicazione delle disposizioni violate nella lettera di contestazione non rileva ai fini della legittimità del licenziamento
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