Il trasferimento della lavoratrice disabile presso una sede diversa e più vicina ai familiari rientra fra gli accomodamenti ragionevoli.

Nota a Trib. Firenze 24 febbraio 2026, N. R.G. 4308/25

Paolo Pizzuti

Il Tribunale di Firenze ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da una lavoratrice disabile (affetta da sclerosi multipla con andamento lievemente progressivo), accertandone il diritto a essere trasferita in un’altra regione, presso una sede aziendale diversa, più vicina al luogo di residenza di alcuni familiari. La dipendente viveva da sola in un immobile oggetto di pignoramento immobiliare e prossimo ad essere venduto all’asta e chiedeva pertanto il trasferimento (nel negozio di Palermo, in luogo di quello di Firenze). Secondo il Giudice, tale forma di trasferimento configura uno degli “accomodamenti ragionevoli” che il datore di lavoro era tenuto ad adottare in favore di lavoratori disabili.

Provare che l’onere finanziario derivante dal trasferimento è sproporzionato spetta al datore di lavoro (v. Cass. n. 3646/2024) e, nella specie, non è stato ritenuto determinante il dato dell’andamento economico negativo della sede di destinazione del trasferimento (peraltro, nel 2025 il datore di lavoro aveva aderito alla richiesta di spostamento temporaneo formulata dalla ricorrente a titolo di accomodamento poiché l’onere economico della retribuzione della stessa era stato lasciato in capo al negozio di Firenze).

La Corte ha sintetizzato il concetto di accomodamento ragionevole e i suoi principi base, considerando che:

a) l’“accomodamento ragionevole” impone al datore di lavoro di “adottare adeguamenti lato sensu organizzativi e di modificare la propria organizzazione per salvaguardare il diritto dei dipendenti a svolgere mansioni compatibili con il loro stato di salute; esso, dal contenuto variabile in ragione della esigenza di far fronte alle concrete circostanze del caso, si caratterizza per l’appropriatezza, l’adeguatezza e la pertinenza rispetto all’obiettivo di rimuovere gli ostacoli che, sotto vari profili, possono pregiudicare la piena ed effettiva partecipazione dei lavoratori con disabilità alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavori e conosce un limite laddove l’intervento sia tale da imporre al medesimo datore di lavoro modifiche di tale entità da sconvolgere l’assetto organizzativo dell’impresa”. Nello specifico, è ragionevole “ogni soluzione organizzativa praticabile che miri a salvaguardare il posto di lavoro del disabile in un’attività che sia utile per l’azienda e che imponga all’imprenditore, oltre che al personale eventualmente coinvolto, un sacrifico che non ecceda i limiti di una tollerabilità considerata accettabile secondo la “comune valutazione sociale” (così, in motivaz. Cass. n. 6497/2021, in q. sito con nota di D. MAGRIS);

b) ai sensi dell’art. 3, co. 3-bis, D.Lgs. n. 216/2003 (attuativo della Direttiva 2000/78 CE), qualsiasi datore di lavoro, pubblico o privato, “al fine di garantire il rispetto della parità di trattamento delle persone con disabilità” e la loro piena eguaglianza rispetto agli altri lavoratori, ha l’obbligo di “adottare “accomodamenti ragionevoli”, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009 n. 18”;

c) il D.Lgs. n. 62/2024, attuativo della Legge delega n. 227/2021, ha introdotto il concetto di “accomodamento ragionevole” (ai sensi dell’art. 2 della richiamata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità);

d) secondo l’art. 2 della Convenzione dell’ONU (richiamata dall’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs. n. 216/2003) per “accomodamenti ragionevoli” si intendono “le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali”.

Trib. Firenze 24 febbraio 2026, N. R.G. 4308/25

Disabile, accomodamenti ragionevoli e trasferimento
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