La nascita di un figlio successivamente all’esercizio dell’opzione di proroga non consente di fruire immediatamente dell’ulteriore estensione del periodo agevolabile (da 8 a 11 anni), ma permette di accedervi mediante una nuova opzione da esercitare entro il 30 giugno dell’anno successivo alla conclusione del periodo agevolato in corso.

Nota a AdE Risp. 18 marzo 2026, n. 80

Ludovica Scarselli

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 80/2026, si è occupata dell’estensione del periodo agevolabile per i ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 (c.d. “bonus rientro ricercatori” di cui all’art. 44 del D.L. n. 78/2010), nel caso di nascita di un figlio successivamente all’esercizio dell’opzione di proroga.

In termini generali, si ricorda che l’art. 44 del D.L. n. 78/2010 disciplina gli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero, prevedendo l’esclusione dalla formazione del reddito del 90% degli emolumenti percepiti.

Per i soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020, il “decreto Crescita” (D.L. n. 34/2019) ha introdotto il comma 3-ter dell’art. 44, che concede una durata dell’agevolazione più lunga (ad esempio, fino a 10 anni per chi ha due figli).

Per farlo, i soggetti interessati devono esercitare un’opzione e versare una somma pari a una percentuale dei redditi agevolati percepiti nell’anno precedente. L’aliquota è del:

  • 10% se il contribuente ha almeno un figlio minorenne oppure è (o diventa) proprietario di una casa in Italia;
  • 5% se il contribuente ha almeno tre figli minorenni ed è (o diventa) proprietario di una casa in Italia.

La Risposta n. 80/2026 origina dal seguente caso. Un contribuente era rientrato in Italia nel 2019 come professore universitario dopo oltre tre anni di iscrizione all’AIRE, aveva già fruito dell’agevolazione per il primo quadriennio (2019-2022) e aveva regolarmente esercitato l’opzione di proroga nell’aprile 2023 in virtù di un primo figlio nato nel 2018. Più precisamente, egli aveva versato la maggiore imposta dovuta con aliquota del 10%, ottenendo il diritto a 8 anni complessivi di agevolazione. Si verificava, tuttavia, la nascita di una seconda figlia nell’agosto 2023 (successivamente all’esercizio dell’opzione e al versamento).

Il contribuente intendeva fruire della proroga “rafforzata” (fino a 11 anni complessivi prevista per chi ha almeno due figli minorenni) e si chiedeva se la nascita della seconda figlia gli consentisse di accedere immediatamente alla proroga fino a 11 anni (anziché agli 8 anni spettanti con un solo figlio).

In sintesi, il contribuente riteneva che il requisito della presenza di almeno due figli minorenni potesse essere verificato nell’arco dell’intero periodo d’imposta 2023 e non alla data del versamento (aprile 2023).

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il requisito della sussistenza di figli minorenni debba essere verificato al momento dell’esercizio dell’opzione, che coincide con la data del versamento. Come chiarito dalla circolare n. 17/E del 2022, «il requisito della presenza di almeno un figlio e/o tre figli minorenni […] deve sussistere nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento». Non rileva, quindi, che le condizioni richieste si verifichino successivamente nel corso dell’anno, anche se si tratta della nascita di un figlio. Inoltre, nel caso di specie, la nascita della seconda figlia, avvenuta nell’agosto 2023 (dopo il versamento dell’aprile 2023), per l’Agenzia non poteva avere rilievo per l’opzione già esercitata. L’Amministrazione ritiene, dunque, che il contribuente istante possa estendere l’agevolazione solo fino a 8 anni complessivi in forza dell’opzione già esercitata (che prevedeva un solo figlio), ma ritiene comunque che la nascita della seconda figlia non precluda un’ulteriore estensione futura.

Richiamando la Risoluzione n. 8/E del 2026, l’Agenzia precisa, infatti, che è possibile allungare progressivamente il periodo agevolato, man mano che maturano i requisiti aggiuntivi, a condizione che si eserciti una nuova opzione entro i termini stabiliti. Nel caso di specie, il contribuente potrà ottenere l’estensione dell’agevolazione da 8 a 11 anni, purché versi un nuovo importo (pari al 10% dei redditi agevolati del periodo d’imposta precedente) entro il 30 giugno 2027 (anno successivo alla conclusione degli 8 periodi d’imposta agevolati derivanti dalla prima opzione). Qualora entro la stessa data del 30 giugno 2027 il contribuente avesse anche un terzo figlio, per l’Amministrazione, la durata dell’agevolazione potrebbe essere ancora ulteriormente ampliata fino a 13 anni complessivi, beneficiando dell’aliquota ridotta al 5% sul versamento (ex art. 1, comma 763, lett. b), L. n. 234/2021).

Bonus rientro ricercatori: opzione di proroga e nascita di figli successivamente al versamento
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