Il requisito dello svolgimento della “regolare attività lavorativa” al momento della presentazione della domanda per ottenere un alloggio, da parte di uno straniero titolare di carta di soggiorno e agli stranieri muniti di permesso di soggiorno, non appare conforme al parametro della ragionevolezza e della parità di trattamento.

Nota a Trib. Milano (ord.) 16 luglio 2025, R.G. n. 12788/2024

A.R.C.

Il Tribunale di Milano, con l’ord. 16 luglio 2025, R.G. n. 12788/2024, ha ritenuto “non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 40 co. 6 D. Lgs 286/98 e all’art. 22 co. 1 lett. a) L.R. Lombardia n. 16/2016 nella parte in cui si richiede agli stranieri titolari di carta di soggiorno e agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale (con analoga locuzione), il requisito dell’esercizio di “una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo”. Ciò, con riferimento sia all’art. 3 co. 1 Cost. – tenuto conto dell’irragionevole disparità di trattamento in danno di chi non sia in condizioni di regolare attività lavorativa – sia all’art. 3 co. 2 Cost., essendo violato il principio di eguaglianza sostanziale, venendo meno la tutela di chi versa in maggiore stato di bisogno”

I giudici hanno richiamato la decisione n. 44/2020 della Corte Costituzionale che ha affrontato il tema della illegittimità costituzionale dell’art. 22. co. 1, lett. b), L.R. Lombardia n. 16/2016 con riferimento all’art. 3 Cost., in merito al requisito della residenza protratta sul territorio regionale per accedere ai servizi abitativi pubblici ossia con riguardo alla norma che esigeva, per chiunque volesse accedere all’edilizia residenziale pubblica la “residenza anagrafica o [lo] svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda”. Nel caso citato, la Corte è giunta alla declaratoria di incostituzionalità rilevando un contrasto sia con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3, co.1, Cost. per l’ingiustificata disparità di trattamento, sia con il principio di eguaglianza sostanziale perché detto requisito “contraddice la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica”. In particolare, sulla base del principio di ragionevolezza, ha rilevato che se la causa del servizio di ERP (edilizia residenziale pubblica o case popolari) è il soddisfacimento del fondamentale bisogno abitativo volto ad «assicurare un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti», il filtro selettivo rappresentato dalla «condizione di previa residenza protratta dei suoi destinatari non presenta con esso alcuna ragionevole connessione»: anzi, «determina conseguenze incoerenti con quella stessa funzione».

Sul punto, il Tribunale di Milano ha affermato che la Corte, con la sentenza n.44/2020, ha evidenziato come la L.R. Lombardia “non superasse la verifica sulla sussistenza e sull’adeguatezza del collegamento tra la finalità del servizio sociale da erogare e le caratteristiche soggettive richieste ai suoi potenziali beneficiari, violando i principi di eguaglianza e ragionevolezza e producendo una irragionevole disparità di trattamento a danno di chi non fosse in possesso del requisito ultraquinquennale previsto; essa contrastava, inoltre, con il principio di eguaglianza sostanziale, dal momento che il previsto requisito contraddice la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica, risolvendosi in una soglia rigida che porta a negare l’accesso a quest’ultima a prescindere da qualsiasi valutazione attinente allo stato di bisogno o di disagio del richiedente”.

Anche in altri precedenti della Corte Costituzionale, evidenzia come il diritto all’abitazione rientri “fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione”, in modo che “la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana” (v. Corte Cost. n. 217/1998; Corte Cost. n. 404/1988; Corte Cost. n. 209/2009; Corte Cost. n. 222/2013; Corte Cost. n. 106/2018). In base a tale orientamento, “l’edilizia residenziale pubblica è infatti diretta ad assicurare in concreto il soddisfacimento di questo bisogno primario, perché serve a “garantire un’abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi” (sentenza n. 176 del 2000), al fine di assicurare un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti”.

In questa linea, secondo i giudici, nella fattispecie in esame “non appare manifestamente infondato, applicando analoghi parametri di valutazione, il dubbio che sia irragionevole ancorare al rigido presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro (genericamente definito come regolare) in essere la fruizione di un servizio sociale concepito proprio come destinato prioritariamente ai soggetti economicamente deboli”.

In particolare, il requisito dello svolgimento della “regolare attività lavorativa” al momento della presentazione della domanda non appare conforme al parametro della ragionevolezza sotto più profili:

— “è in primo luogo contraddittorio prevedere tale soglia di sbarramento a fronte della finalità di sostegno pubblico ai soggetti che si trovino in condizioni di bisogno e che quindi incontrino le maggiori difficoltà a reperire un immobile in locazione alle condizioni di mercato; la condizione di bisogno nasce più facilmente dalla assenza o dalla precarietà di una occupazione lavorativa;

— la stessa locuzione “regolare attività lavorativa”, per la sua genericità, consente interpretazioni tra loro difformi ed eventualmente contraddittorie, in ragione della diversità delle attività configurabili, delle diverse possibili scadenze e dei redditi che dalle stesse possono derivare, anche estremamente modesti;

— diversamente, non è detto che la persona che si trova – provvisoriamente e al momento della domanda di partecipazione al bando – in condizioni di momentanea disoccupazione (e che, ad esempio, abbia percepito il TFR) versi in condizioni di bisogno più accentuate di soggetti che prestano una attività lavorativa con reddito modesto (ad esempio, lavori part time minimi o in ogni caso con retribuzione estremamente ridotta);

— concentrare l’attenzione sulla esistenza di una regolare attività lavorativa (anche a prescindere dalla genericità ed equivocità di tale espressione) al momento della presentazione della domanda si risolve nella cristallizzazione di una condizione che potrebbe non riflettere l’effettivo stato di bisogno del partecipante al bando, in modo tale da fornire una rappresentazione dei fatti non necessariamente conforme alle finalità che l’offerta di alloggi pubblici mira a perseguire;

— la norma in discussione non tiene inoltre conto della eventualità che chi intende partecipare al bando si trovi in una condizione di impossibilità derivante da cause a sé non imputabili, come ad esempio nel caso del ricorrente Hanna, la cui invalidità è stata formalmente riconosciuta;

— è inoltre determinante, al fine del vaglio di legittimità costituzionale in discussione, la circostanza che tale requisito non sia richiesto ai cittadini italiani e ai cittadini dell’UE; non è ravvisabile una logica, necessariamente sottesa all’applicazione dell’art. 3 Cost., che giustifichi una disparità di trattamento tra cittadini UE ed extra UE a fronte di una medesima ipotetica condizione di bisogno”.

Trib. Milano (ord.) 16 luglio 2025, R.G. n. 12788/2024

Diritto all’alloggio e stranieri con regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo: questione di legittimità costituzionale
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