Il divieto di un incarico retribuito si applica solo a chi è ‘collocato in quiescenza’, ovvero a chi percepisce effettivamente un trattamento pensionistico. La sola maturazione dei requisiti, senza la concreta erogazione della pensione, non è sufficiente a far scattare il divieto di incarichi retribuiti.
Nota a Cass. 15 aprile 2026, n. 9674
Valerio Di Bello
La Corte di Cassazione con la sentenza 15 aprile 2026, n. 9674, nel pronunziarsi su una controversia in materia di pubblico impiego privatizzato (nello specifico, una fondazione culturale) inerente la proroga di un incarico dopo il raggiungimento dei requisiti pensionistici, al seguito del quale il lavoratore non aveva presentato le dimissioni, né percepito assegni, sintetizza la normativa sul punto ed esamina i requisiti per la validità della proroga dell’incarico dopo la maturazione dell’età pensionabile, accogliendo le doglianze sul corretto inquadramento della prosecuzione del rapporto.
Muovendo dall’art. 5, co. 9, D.L. n. 95/2012, conv. con mod. in L. n. 135/2012 (nella versione vigente ratione temporis al momento della stipula del contratto con il ricorrente), la Corte osserva che, in base a tale disposizione, : «È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (C.) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito.
Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.
Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata.
Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell’ambito della propria autonomia».
In merito alla normativa citata, i giudici rilevano che:
A) secondo l’orientamento della Cassazione (v. Cass. 5 gennaio 2025, n. 127) la suddetta disposizione va interpretata nel senso che l’intervenuto collocamento in quiescenza dal rapporto di pubblico impiego di un soggetto anche titolare di un incarico ancora in corso e rientrante tra quelli di cui all’art. 5, co. 9. cit., non determina la cessazione ope legis di esso”.
Non v’è dubbio infatti che il legislatore abbia gradualmente esteso il divieto di conferire incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza, originariamente limitato ai soli incarichi di studio e a quelli di consulenza. E’ anche vero, però, che ha introdotto numerose eccezioni al suddetto divieto, prevedendo una serie di deroghe ed ampliando la possibilità di conferire incarichi (o cariche) a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza;
B) «il dato letterale del comma 9 sopra riportato è chiaro: il divieto previsto è di “attribuire” non di “mantenere” un incarico legittimamente assegnato. Non si può configurare una cessazione ope legis dell’incarico per effetto di una interpretazione estensiva. Peraltro, “la norma in questione limita un diritto costituzionalmente garantito quale quello di esplicare attività lavorative sotto qualunque forma giuridica” (cfr. C.d.S, Sez. I, parere 15 gennaio 2020, n. 309) e quindi essa non si presta ad interpretazioni divergenti dal suo tenore testuale”;
C) inoltre, l’art. 1, co. 489, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) legge di stabilità 2014 (richiamata da disposizioni successive come ad esempio dall’art. 14, co. 3, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. in L. n. 26/2019 e dal co. 3, art. 11, D.L. 10 agosto 2023, n. 105 conv., con mod., dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137) ha espressamente previsto che: “Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell’elenco ISTAT di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214».
Pertanto, “una regolamentazione, in via generale, del cumulo tra trattamento pensionistico e trattamento economico derivante da incarichi pubblici (con la fissazione di un limite) non avrebbe avuto senso se l’art. 5, co. 9, D.L. n. 95/2012 avesse inteso prevedere, egualmente in via generale, anche il divieto di mantenimento dell’incarico in favore del dipendente collocato in quiescenza dopo l’affidamento dello stesso».
Sulla base dei principi sopra illustrati, per quanto concerne i periodi antecedenti “consente di affermare altresì che, a fronte di un nuovo incarico, “l’eventuale scelta del lavoratore anziano di non percepire la pensione, pur avendo maturato i relativi requisiti, è tale da non integrare il divieto normativo, non essendovi neanche, medio tempore, un immediato cumulo di redditi. Pertanto, in tal caso è consentita anche l’attribuzione degli incarichi cui fa riferimento la norma, sempre in forma onerosa, dovendosi considerare anche la necessità di non realizzare discriminazioni in ragione dell’età dell’interessato”.
La disposizione, ove fa riferimento ai dipendenti «collocati in quiescenza», non si riferisce semplicemente a coloro per i quali un diverso rapporto sia precedentemente cessato per maturazione dei diritti pensionistici, perché solo l’accesso in concreto al trattamento pensionistico comporta l’integrazione della fattispecie normativa di divieto, secondo il senso generale della previsione come formulata.
Il legislatore può peraltro porre limiti al proseguire indefinitamente nel tempo di tali incarichi, come deriva dalle regole sui limiti c.d. ordinamentali o massimi dei vari settori e come ha fatto espressamente rispetto ai sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, per cui «il sovrintendente cessa in ogni caso dalla carica al compimento del settantesimo anno di età».
Ma è erroneo affermare, come il giudice del merito, che il nuovo rapporto dovesse proseguire in regime di necessaria gratuità. Ed è altresì errato ritenere che lo stesso fosse invalido per essere intervenuto in presenza di collocamento in quiescenza rilevante rispetto al disposto dell’art. 5, co. 9., cit.
CORTE DI CASSAZIONE 15 aprile 2026, n. 9674
Contratto di lavoro subordinato – Requisiti pensionistici – Collocamento in quiescenza – Proroga dell’incarico – Accoglimento
Fatti di causa
1.G.P., già lavoratore subordinato presso il Teatro M. di Palermo, con le funzioni di direttore, in data 1.4.2016 aveva stipulato ulteriore contratto di lavoro subordinato di durata triennale con la (…) (di seguito, F.), per lo svolgimento, in pendenza del rapporto con il Teatro, anche dell’attività di sovrintendente della Fondazione.
In data 1.8.2017 il rapporto con il Teatro era cessato, per raggiungimento dei requisiti pensionistici di vecchiaia, ma il ricorrente non aveva presentato domanda di pensione, non ricevendo quindi alcun trattamento in tal senso e proseguendo nell’attività di sovrintendente.
Lo Statuto della F. – precisava il ricorrente – stabiliva peraltro che il sovrintendente cessasse dalla carica unitamente al Consiglio che lo aveva nominato, pur proseguendo le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo Consiglio e ferma la possibilità di riconferma, oltre che in ogni caso di revoca per gravi motivi.
In data 5.3.2018, il Consiglio era effettivamente giunto alla sua scadenza naturale e si era proceduto alla nomina di un nuovo Consiglio che aveva deciso di mantenere il ricorrente nell’incarico nelle more delle procedure, anche di modifica statutaria, finalizzate a definire le modalità di nomina del sovrintendente in modo che essa potesse avere luogo dopo un congruo periodo di tempo dall’insediamento del Consiglio.
Il ricorrente aveva quindi continuato a percepire la retribuzione propria dell’incarico fino al 2.10.2018, quando essa gli era stata sospesa per ragioni “cautelative”, pur proseguendo poi egli nello svolgimento delle funzioni fino al 24.12.2018, momento in cui – decaduto il nuovo Consiglio di F. per dimissioni di alcuni suoi membri e nominato un Commissario ad acta – quest’ultimo, in attuazione di decreto dell’Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, gli comunicava la risoluzione del rapporto.
- G.P. ha quindi impugnato giudizialmente il licenziamento, scadenza naturale dell’originario contratto a termine, ivi comprese le mensilità maturate nel periodo di sospensione del pagamento della retribuzione, oltre al trattamento di fine rapporto.
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ha proposto domanda riconvenzionale, chiedendo accertarsi che il contratto tra le parti era stato stipulato in violazione del d.l. n. 95 del 2012 e dell’art. 13 della Legge Regione Sicilia n. 13 del 2014, insistendo per la condanna del ricorrente alla restituzione delle retribuzioni percepite in esecuzione di esso.
Il Tribunale di Palermo, decidendo la causa in primo grado, ha rigettato la domanda principale del ricorrente e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, ha condannato lo stesso al pagamento in favore di F. delle somme percepite dal 18.2017 al 30.9.2018, oltre accessori e spese.
Tale pronuncia è stata confermata dalla Corte d’Appello di Palermo, adita dal gravame del lavoratore.
- La Corte d’Appello, dopo avere argomentato in ordine al fatto che F. era da ritenere compresa tra le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001, cui quindi si applicava l’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, ha ritenuto che fosse da condividere l’assunto del Tribunale secondo cui l’originario contratto del 1.4.2016 era valido, perché stipulato quando non ricorreva alcuna causa ostativa, avendo il ricorrente raggiunto i limiti di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia alla successiva data del 1.8.2017.
Era a tale data che, secondo la Corte d’Appello, erano venuti meno i presupposti per la prosecuzione di un incarico remunerato, potendo il rapporto proseguire solo a titolo gratuito, a nulla rilevando che il ricorrente non avesse presentato domanda di pensione.
Neanche si poteva, secondo la Corte territoriale, ritenere che i requisiti di validità rilevassero solo al momento genetico del rapporto, con irrilevanza delle vicende successive, in quanto in tal modo si finivano per avallare manovre elusive, a fronte di una normativa introdotta in ragione di un particolare momento di grave crisi economica.
Quanto ai periodi successivi, la Corte d’Appello riteneva che la carica del ricorrente fosse cessata al 5.3.2018, con il venire meno del Consiglio che aveva effettuato la nomina, ed era proseguita in regime di mera prorogatio fino all’incardinarsi del successivo Consiglio in data 18.4.2018.
Pertanto, la decisione poi di «mantenere nelle funzioni il Sovrintendente», assunta dal nuovo Consiglio in data 7.5.2018, non poteva che essere intesa quale conferimento di nuovo incarico, a quel punto tale da porsi esplicitamente in contrasto con il divieto posto dall’art. 5, co. 9, del d.l. n. 95 del 2012 cit.
Da quella data le prestazioni erano state quindi svolte in assenza di un valido contratto e comunque, anche a questo proposito si ribadiva che, dal 1.8.2017 in poi, esse non avrebbero potuto che venire svolte a titolo gratuito.
La Corte d’Appello riteneva quindi complessivamente corretta la pronuncia del Tribunale di rigetto di ogni pretesa del ricorrente e la sua condanna alla restituzione delle retribuzioni percepite dal 1.8.2017 in avanti.
- G.P. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo, cui F. ha replicato mediante controricorso.
Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta, poi illustrata nel corso della discussione, concludendo per l’accoglimento del ricorso.
È in atti memoria del ricorrente.
Ragioni della decisione
1.L’unico motivo di ricorso per cassazione è rubricato in riferimento alla violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, novellato dall’art. 6, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, di seguito riformulato dall’art. 17, co. 3, della legge n. 124 del 2015.
1.1. Il motivo, muovendo dall’ordine logico delle questioni, contiene la contestazione del fatto che dal 7 maggio 2018 il rapporto con F. era da considerare nuovo e non meramente prorogato.
Ciò secondo il ricorrente non solo per ragioni lessicali, stante la palesata esigenza di mantenere il ricorrente nelle funzioni, nei tempi necessari ai riordini organizzativi dell’ente, quanto anche perché l’operato trovava fondamento in considerazioni svolte dal nuovo Consiglio sulla necessità di adeguare le disposizioni dello Statuto onde consentire ai Consigli sopravvenuti di disporre dei tempi ragionevolmente necessari per le nuove nomine dei vertici.
1.2. In punto di diritto, il motivo è sviluppato sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto l’irrilevanza del fatto che il ricorrente, pur avendo raggiunto i requisiti per il pensionamento di vecchiaia, non avesse percepito alcun trattamento di quiescenza, per non averne fatto domanda.
Infatti, l’art. 5, co. 9, cit. a dire del ricorrente, andava inteso nel senso che esso rendeva incompatibili i rapporti in esso considerati con la percezione di un trattamento pensionistico, per ragioni concomitanti di favore verso gli incarichi a persone più giovani e di risparmio di spesa, ma non poteva giungere ad escludere, risultando altrimenti violativo del principio di non discriminazione, la validità di rapporti che fossero attribuiti a persone le quali, pur munite dei requisiti di accesso a pensione, non ricevessero erogazioni di quiescenza.
Ciò anche in linea con quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia con sentenza 1° aprile 2020 nel valutare la norma in questione rispetto al divieto di discriminazione nell’accesso al lavoro sulla base dell’età anagrafica.
In conseguenza di ciò, era errato l’assunto della Corte di merito secondo cui il sopravvenire dei requisiti pensionistici comportasse il venir meno del diritto a svolgere l’incarico in forme remunerate ed era anche comunque errato che l’eventuale riconoscimento, nell’incarico del 7.5.2018, di un quella data, il ricorrente non aveva ancora fatto domanda di pensione, né percepiva erogazioni in tal senso.
- Va preliminarmente detto che il motivo, nella parte in cui adduce che nel maggio 2018 non si sarebbe verificata l’attribuzione di un nuovo incarico, ma una mera proroga del precedente, è inammissibile.
Con esso si propone infatti una diversa ricostruzione di fatto, certamente estranea al giudizio di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148; v. anche Cass. 22 novembre 2023, n. 32505).
Né cambia alcunché il richiamo, peraltro molto generico, ad esigenze di modifica delle regole sul conferimento di incarichi ad opera dei nuovi Consigli, perché comunque il giudice del merito ha ritenuto che – in fatto – quella determinatasi fosse l’attribuzione di un nuovo incarico e tanto è assorbente di ogni altro aspetto.
- Va invece condivisa la critica in diritto mossa alla sentenza impugnata sotto il profilo delle condizioni che regolano gli incarichi a personale che sia cessato dal servizio per il raggiungimento dei requisiti pensionistici.
3.1. In punto di fatto risulta che il ricorrente, quando concluse il contratto con F., era dipendente del Teatro M.
In data 1.8.2017 egli ha poi raggiunto i requisiti per il pensionamento di vecchiaia ed ha proseguito nella prestazione, ricevendo remunerazione fino al 1.10.2018, peraltro a partire dal 7.5.2018 in forza di un rapporto da ritenere nuovo, secondo quanto accertato dalla Corte territoriale.
Infine, è intervenuta la risoluzione disposta in data 24.12.2018 ed impugnata giudizialmente.
3.2. L’art.5, co. 9, del d.l. n. 95 del 2012, conv., con mod. in legge n. 135 del 2012, nella versione vigente ratione temporis al momento della stipula del contratto con F. è così formulato: «9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (C.) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito.
Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.
Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata.
Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell’ambito della propria autonomia»
Nessuna modifica testuale della disposizione si è poi avuta negli altri momenti (agosto 2017 con la maturazione del diritto a pensione; maggio 2018, con il nuovo incarico di sovrintendente; ottobre 2018, con la sospensione della retribuzione) in cui il rapporto inter partes ha conosciuto evoluzioni anche sul piano formale.
Questa S.C. ha già ritenuto, con sentenza 5 gennaio 2025, n. 127 che la disposizione citata non può essere interpretata nel senso che l’intervenuto collocamento in quiescenza dal rapporto di impiego pubblico di chi sia anche titolare di un incarico ancora in corso e rientrante tra quelli di cui all’art. 5, co. 9. cit., determina la cessazione ope legis di esso.
Nella pronuncia si è in proposito evidenziato come per un verso, il legislatore abbia «sempre più esteso il divieto di conferire incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza, originariamente limitato ai soli incarichi di studio e a quelli di consulenza» e tuttavia abbia al contempo «contestualmente introdotto una serie, egualmente sempre più estesa, di eccezioni al suddetto divieto, prevedendo così altrettante deroghe ed ampliando la possibilità di conferire incarichi (o cariche) a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza».
Si è inoltre in quella sede rilevato che «il dato letterale del sopra riportato comma 9 è chiaro.
Il divieto previsto è di “attribuire”. Situazione diversa è quella di precludere il “mantenimento” di un incarico legittimamente attribuito che configura una cessazione ope legis dell’incarico per effetto di una interpretazione estensiva», anche perché «la norma in questione limita un diritto costituzionalmente garantito “quale quello di esplicare attività lavorative sotto qualunque forma giuridica” (cfr. C.d.S, Sez. I, parere 15 gennaio 2020, n. 309)» e quindi essa non si presta ad interpretazioni divergenti dal suo tenore testuale.
Si è quindi ulteriormente aggiunto che «inoltre, l’art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) legge di stabilità 2014 (richiamata da disposizioni successive come ad esempio dall’art. 14, comma 3, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 26/2019 e dal comma 3 dell’art. 11 del D.L. 10 agosto 2023, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137) ha espressamente previsto che: “Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell’elenco ISTAT di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214».
Ciò per desumerne che «una regolamentazione, in via generale, del cumulo tra trattamento pensionistico e trattamento economico derivante da incarichi pubblici (con la fissazione di un limite) non avrebbe avuto senso se l’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 avesse inteso prevedere, egualmente in via generale, anche il divieto di mantenimento dell’incarico in favore del dipendente collocato in quiescenza dopo l’affidamento dello stesso».
3.3. Il richiamo di tali principi – qui da ribadire per quanto concerne i periodi antecedenti al nuovo conferimento di incarico del maggio 2018 – consente di affermare altresì che l’eventuale scelta del lavoratore anziano di non percepire la pensione, pur avendo maturato i relativi requisiti, è tale da non integrare il divieto normativo, non essendovi neanche, medio tempore, un immediato cumulo di redditi.
Pertanto, in tal caso è consentita anche l’attribuzione degli incarichi cui fa riferimento la norma, sempre in forma onerosa, dovendosi considerare anche la necessità di non realizzare discriminazioni in ragione dell’età dell’interessato.
3.4. Di certo quindi – impregiudicata ogni diversa questione che qui ed al momento non rileva – la disposizione, ove fa riferimento ai dipendenti «collocati in quiescenza», non si riferisce semplicemente a coloro per i quali un diverso rapporto sia precedentemente cessato per maturazione dei diritti pensionistici, perché solo l’accesso in concreto al trattamento pensionistico comporta l’integrazione della fattispecie normativa di divieto, secondo il senso generale della previsione come formulata.
Il legislatore può peraltro porre limiti al proseguire indefinitamente nel tempo di tali incarichi, come deriva dalle regole sui limiti c.d. ordinamentali o massimi dei vari settori e come ha fatto espressamente rispetto ai sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, ove con l’art. 2 del d.l. n. 51 del 2023, conv. con mod. in legge n. 87 del 2023, ha introdotto (al comma 2) un’integrazione dell’art. 5, co. 9 cit., nel senso che «per le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica ai soggetti di cui al presente comma al raggiungimento del settantesimo anno di età» ed al contempo ha inserito nell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, la dizione per cui «il sovrintendente cessa in ogni caso dalla carica al compimento del settantesimo anno di età».
- Da tutto ciò deriva l’erroneità in diritto della sentenza impugnata, nella parte in cui, confermando la pronuncia del Tribunale, ha ritenuto che il rapporto dal 1.8.2017 dovesse proseguire in regime di necessaria gratuità.
Non diversamente, è errato l’essersi ritenuto che il nuovo rapporto a decorrere dal 7.5.2018 fosse invalido per essere intervenuto in presenza di collocamento in quiescenza rilevante rispetto al disposto dell’art. 5, co. 9., cit.
- All’accoglimento del motivo in parte qua segue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla medesima Corte d’Appello affinché essa, in diversa composizione, definisca il giudizio dando applicazione ai principi sopra esposti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per cassazione nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle pese del giudizio di legittimità.

