Il lavoratore, assunto con plurimi contratti di lavoro intermittente durante il periodo di percezione della NASpI, non è tenuto alla restituzione dell’indennità di disoccupazione ove risulti che i giorni effettivi di lavoro non eccedano i sei mesi.
Nota a Cass. (ord.) 17 marzo 2026, n. 6141
Sonia Gioia
Ai fini della decadenza dall’indennità di NASpI, per l’ipotesi di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata ultrasemestrale “non rileva la durata stabilita nel contratto, ma quella effettiva, da valutarsi ex post tenuto conto delle sue concrete modalità attuative”, di modo che la decadenza non opera se il nuovo rapporto di impiego abbia avuto, in concreto, durata inferiore a sei mesi, nonostante quella maggiore contrattualmente prevista (art. 9, D. LGS. 4 marzo 2015, n. 22, concernente “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”).
Tale principio vale “a maggior ragione” per i rapporti di lavoro intermittente, senza obbligo di chiamata, caratterizzati dalla discontinuità della prestazione, con la conseguenza che il lavoratore non decade dall’indennità di disoccupazione ove si accerti che le giornate di lavoro complessivamente prestate siano inferiori a sei mesi, indipendentemente dalla durata formale prevista dal contratto.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (ord.) 17 marzo 2026, n. 6141 (conforme ad App. Trento n. 38/2022), in relazione ad una fattispecie concernente un lavoratore che – durante il periodo di percezione della NASpI aveva stipulato più contratti di lavoro intermittente, senza la previsione dell’indennità di disponibilità, a tempo determinato e di durata complessiva ultrasemestrale – lamentava l’illegittimità del provvedimento, emesso dall’INPS, di restituzione delle somme erogate, in quanto le giornate di lavoro effettive non superavano i sei mesi.
All’esito del giudizio di merito, la Corte d’Appello, in conformità con il giudice di prime cure, aveva dichiarato l’irripetibilità delle somme versate dall’ente previdenziale, sul presupposto che la decadenza dal trattamento di NASpI, “per il caso di conclusione di contratto di lavoro superiore a sei mesi non poteva applicarsi nel caso di specie, dove i giorni effettivi di lavoro erano inferiori a sei mesi”, a nulla rilevando la circostanza che i singoli contratti, complessivamente considerati, determinassero un rapporto di durata ultrasemestrale.
Com’è noto, la NASpI è un’indennità mensile di disoccupazione riconosciuta, ai sensi dell’art. 3, co. 1, D.LGS. n. 22 cit. (come mod. dall’art. 1, co. 171, L. 30 dicembre 2024, n. 207, c.d. Legge di Bilancio 2025), ai prestatori con rapporto di lavoro “subordinato” che abbiano perduto “involontariamente” l’occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione, ex 1, co. 2, lett. c), D LGS. 21 aprile 2000, n. 181 e succ. mm. ii. (recante “Disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro”) (Circ. INPS 22 dicembre 2025, n. 154; Circ. INPS 10 febbraio 2023, n. 21);
b) possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di mancanza d’impiego;
c) abbiano svolto – per i soli eventi di disoccupazione verificatisi prima del 1°.1. 2022 – almeno 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di inattività (Circ. INPS 27 novembre 2015, n. 194);
c.bis) con riferimento agli eventi di disoccupazione intervenuti a far data dal 1° .1. 2025, possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni o risoluzione consensuale qualora tale interruzione sia avvenuta nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si chiede la NASpI. Tale requisito non si applica alle ipotesi di dimissioni per giusta causa, dimissioni rese nel periodo tutelato della maternità e della paternità (ex art. 55, D.LGS. 26 marzo 2001, n. 151) nonché alle ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro, di cui all’art. 7, L. 15 luglio 1966, n. 604 (come mod. dall’art. 1, co. 4, L. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma Fornero) (Circ. INPS n. 98/2025).
Per quanto concerne la compatibilità della NASpI con lo svolgimento di attività di lavoro dipendente, l’art. 9, co. 1, D.LGS. n. 22 cit. prevede che il prestatore che, durante il periodo di percezione dell’indennità di disoccupazione, instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito sia superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, “salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi”. In tal caso, la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro (v. anche art. 11, D.LGS. n. 22 cit.).
Diversamente, in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato inferiore a sei mesi e/o con un reddito annuo presunto inferiore all’importo sopra richiamato, il lavoratore conserva il diritto alla prestazione, ridotta dell’80%, purché comunichi – entro 30 giorni dall’inizio dell’attività – il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o l’utilizzatore, in caso di somministrazione di manodopera, siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il dipendente prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di impiego che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo oppure assetti proprietari sostanzialmente coincidenti (artt. 9, co. 2 e 10, D. LGS. n. 22 cit.).
Secondo la Cassazione, ciò che rileva, ai fini della decadenza dall’indennità di disoccupazione, è la durata effettiva del rapporto di lavoro e non quella formalmente prevista nel contratto, atteso che il legislatore, con l’instaurazione di “un rapporto di lavoro subordinato”, ha inteso fare riferimento alle concrete modalità di svolgimento dello stesso.
“Supporta detta interpretazione il dato letterale” dell’art. 9, D.LGS. n. 22 cit. che, nell’enucleare l’eccezione alla regola della decadenza, “fa salvi non i contratti di durata non superiore a sei mesi, ma il caso in cui la durata del rapporto non sia superiore a sei mesi’”, valorizzando in tal modo la “necessità” che, ai fini del computo della soglia massima dei sei mesi, vengano conteggiati i soli periodi di lavoro effettivo, senza tener conto della durata predeterminata dal contratto.
Sicché, la decadenza dalla NASpI non discende dal solo fatto che l’assicurato stipuli un contratto di lavoro dipendente di durata prestabilita, prevista contrattualmente, superiore a sei mesi (e con reddito previsto oltre la soglia minima imponibile) ma richiede la verifica, ex post, della effettiva durata, tenuto conto delle concrete modalità di svolgimento del rapporto, con la conseguenza che la decadenza non opera se il nuovo rapporto di lavoro abbia avuto, di fatto, una durata non eccedente il semestre, nonostante quella maggiore stabilita dal contratto (Cass. n. 19638/2025).
Tale principio vale ancor di più per l’ipotesi di instaurazione di rapporti di lavoro intermittente, a tempo determinato e senza obbligo di disponibilità, che si caratterizzano per la discontinuità della prestazione, sicché, ai fini della verifica del superamento della soglia massima di sei mesi, devono conteggiarsi soltanto i giorni di lavoro effettivo, con esclusione dei tempi di mera inattività, indipendentemente dalla durata formale prevista dal contratto.
Ciò, in conformità con la ratio della disciplina de qua, che è quella di offrire una tutela reale e continuativa ai lavoratori che non raggiungono una stabilità economica e occupazionale duratura.
In attuazione di tali principi, la Cassazione ha confermato la pronuncia di merito che, nel dichiarare l’irripetibilità delle somme erogate al lavoratore a titolo di NASpI, aveva ritenuto non condivisibile la prospettazione dell’ente previdenziale – secondo cui la decadenza deriva dal solo fatto che l’assicurato instauri un contratto di lavoro subordinato di durata prestabilita eccedente i sei mesi, indipendentemente dallo sviluppo in concreto del rapporto o delle vicende che lo riguardano – precisando che ciò che assume rilievo, ai fini della decadenza, è l’effettiva durata del rapporto.
CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 17 marzo 2026, n. 6141
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 38/22, la Corte d’Appello di Trento confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di A.A. volta a far accertare l’irripetibilità, da parte dell’Inps, delle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione NASpI per i periodi lavorati nel 2018 con plurimi contratti di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità.
Secondo la Corte d’Appello, la decadenza dal trattamento di NASpI prevista dall’art. 9 D.Lgs. n.22/15 per il caso di conclusione di contratto di lavoro superiore a sei mesi non poteva applicarsi nel caso di specie, dove i giorni effettivi di lavoro erano inferiori a 6 mesi, sebbene i singoli contratti, tra loro cumulati, determinassero un rapporto di durata superiore a 6 mesi.
Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo, illustrato da memoria.
A.A. resiste con controricorso.
In sede di odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 9, co. 1, prima parte, D.Lgs. n. 22/15, con riferimento agli artt. 13, co. 1, D.Lgs. n. 81/15 e 12 Disp. prel. al cod. civ., per essere la Corte pervenuta ad uno smembramento del contratto intermittente in plurimi contratti ciascuno parametrato alle effettive giornate di lavoro prestate.
Il motivo è infondato, sebbene non sia inammissibile come eccepito dal controricorrente, proponendo una pura questione di diritto e non una rivalutazione di fatti.
I fatti sono invero pacifici, ovvero: a) presenza di plurimi contratti di lavoro intermittente a tempo determinato conclusi nel 2018, sempre senza previsione di indennità di disponibilità; b) durata complessiva dei contratti, stipulati senza soluzione di continuità, superiore a 6 mesi; c) giornate complessive di lavoro prestate inferiori a 6 mesi.
Questa Corte (Cass. n. 19638/2025) ha già avuto modo di affermare che in tema di NASpI, ai fini della decadenza dalla prestazione prevista dall’art. 9, co. 1 D.Lgs. n. 22/15, per l’ipotesi di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata eccedente i sei mesi, non rileva la durata del rapporto prestabilita nel contratto, ma quella effettiva, da valutarsi ex post tenuto conto delle sue concrete modalità attuative, di modo che la decadenza non opera se il nuovo rapporto di lavoro subordinato abbia avuto, in concreto, durata inferiore a sei mesi, nonostante quella maggiore contrattualmente stabilita.
Tale principio vale a maggior ragione per i rapporti di lavoro intermittente senza obbligo di chiamata, trattandosi di un rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dalla discontinuità della prestazione. Supporta detta interpretazione il dato letterale dell’art. 9 cit. che, nell’enucleare l’eccezione alla regola della decadenza, fa salvi non i contratti di durata non superiore a sei mesi, ma “Il caso in cui la durata del rapporto non sia superiore a sei mesi”. La scelta lessicale valorizza la necessità, ai fini del computo della soglia massima dei sei mesi (che comporta la decadenza), che vengano conteggiati, come già affermato nel precedente innanzi richiamato (Cass. n. 19638/2025 cit.), i soli periodi di effettivo lavoro, irrilevante la mera durata formale del contratto.
Il ricorso va così respinto, essendosi la sentenza attenuta a tale principio.
Le spese di lite sono compensate attesa la novità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di lite del presente giudizio di cassazione; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

