Le singole timbrature non registrano necessariamente ogni movimento del lavoratore e non consentono, in via automatica, la ricostruzione dell’intero tempo di lavoro straordinario.

Nota a Cass. (ord.) 26 marzo 2026, n. 7293

Fabrizio Girolami

Il lavoratore di concetto (impiegato, in posizione apicale con relativa autonomia, presso un punto vendita ubicato all’interno di un esercizio commerciale) ha diritto al compenso per lavoro straordinario, solo laddove abbia fornito la prova concreta dell’attività effettivamente svolta oltre l’orario di lavoro ordinario; a tal fine, le sole timbrature “in entrata” e “in uscita” non costituiscono necessariamente una prova esaustiva di tale attività, anche tenuto conto della fisiologica “pausa pranzo” e degli “orari di chiusura intermedia” dell’esercizio commerciale.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione (ord. n. 7293 del 26.3.2026), in relazione a una controversia instaurata da un lavoratore nei confronti della società datrice di lavoro, avente a oggetto il riconoscimento di differenze retributive per prestazioni di lavoro straordinario.

Nel primo grado di giudizio, il Tribunale di Ferrara (sentenza n. 134/2019) aveva accolto in parte il ricorso, riconoscendo il pagamento del lavoro straordinario nella misura di Euro 53.573,29 per il periodo 1.8.2011-30.9.2015 e nella misura di Euro 384,60 per il periodo 1.10.2015-13.2.2016.

Nel successivo grado d’impugnazione promosso dalla società, la Corte d’Appello di Bologna (sentenza n. 270/2021) aveva sensibilmente ridotto l’ammontare riconosciuto al lavoratore (quantum debeatur) a Euro 12.547,41 lordi, esprimendo riserve – relativamente alla prova del lavoro straordinario – sia sulle mere dichiarazioni del lavoratore, sia sui dati delle timbrature di ingresso e uscita, in quanto tali dati non sono sufficienti, in via autonoma, a comprovare l’effettivo svolgimento di attività lavorativa per l’intero arco temporale compreso tra una timbratura e l’altra; ciò anche considerando la fisiologica “pausa pranzo” e gli “orari di chiusura intermedia” dell’esercizio commerciale.

La Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha rigettato il ricorso principale del lavoratore e il ricorso incidentale della società datrice di lavoro, confermando la sentenza impugnata, sulla base delle seguenti considerazioni:

  • nell’attuale diritto vivente, devono ritenersi estranei all’istituto del lavoro straordinario non solo i dirigenti, ma anche i lavoratori che svolgono mansioni direttive (c.d. “direttivi”);
  • diversamente, il personale che svolge “mansioni di concetto”, conservando un margine di autonomia nel “facere”, ha diritto al compenso per prestazioni di lavoro straordinario. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente affermato che il lavoratore, pur operando in un punto vendita in posizione apicale e con una relativa autonomia organizzativa, non rientra nella categoria dei “direttivi puri”. Pertanto, il suo inquadramento era pienamente compatibile con la remunerazione delle ore prestate oltre l’orario contrattuale;
  • tuttavia, pur dovendosi ammettere in astratto il diritto al compenso per lavoro straordinario in favore dei lavoratori preposti a un punto vendita in posizione apicale (con autonomia relativa), occorre una prova rigorosa dell’orario effettivo, non potendo la stessa basarsi esclusivamente sulle mere dichiarazioni del lavoratore o sulle timbrature “grezze” in entrata e in uscita;
  • a tal fine, il giudice deve sempre effettuare un riscontro oggettivo, alla luce della concreta organizzazione dell’attività lavorativa, tenuto conto della durata delle pause e dell’effettiva necessità di prolungare l’attività oltre l’orario normale.

CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 26 marzo 2026, n. 7293

Svolgimento del processo

1.Con sentenza n. 134/2019 il Tribunale di Ferrara – istruita la causa attraverso i documenti prodotti dalle parti e acquisiti dalla convenuta OVS Spa mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (in parte non ottemperato in ragione dell’allegata inesistenza-mancata conservazione della documentazione richiesta), nonché a mezzo di c.t.u. contabile – in parziale accoglimento del ricorso proposto da A.A. nei confronti della suddetta società: – aveva accertato e dichiarato che il A.A. aveva diritto al pagamento del lavoro straordinario effettuato alle dipendenze di OVS nella misura di Euro 53.573,29 per il periodo 1 agosto 2011-30 settembre 2015 e nella misura di Euro 384,60 per il periodo dal 1 ottobre 2015 al 13 febbraio 2016; – aveva condannato OVS a corrispondere al A.A. dette somme, con interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo; – aveva respinto nel resto la domanda; ed aveva condannato OVS a corrispondere alla controparte le spese di lite, come liquidate in sentenza, mentre aveva posto a carico di OVS le spese della c.t.u. come liquidate in corso di causa.

  1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’Appello di Bologna così provvedeva: “ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell’appello, condanna OVS Spa a corrispondere Euro 12.547,41 lordi, oltre agli accessori di cui all’art. 429, terzo comma, cpc dal dovuto al saldo. Pone gli oneri della ctu come già liquidati a carico di parte appellante. Compensa le spese residue del doppio grado del giudizio”.

  2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, sintetizzati i due motivi d’appello formulati da OVS, giudicava infondato il primo motivo, con il quale la società deduceva che: “Anche antecedentemente al 1.10.15 il prestatore esplicava un facere di natura direttiva”.

  3. La Corte, invece, giudicava parzialmente fondato il secondo motivo, a mezzo del quale OVS deduceva che: “In via gradata il calcolo delle ore di cui all’elaborato dell’ausiliare officiato, dal primo Giudice acriticamente posto a base del decisum, si basava sulle sole indicazioni dello stesso prestatore, che lavorava in piena autonomia e senza controllo E conseguentemente, doveva ritenersi completamente inattendibile”.

  4. Concludeva che: “per quanto sopra osservato, la controversia deve essere decisa come in calce, con il riconoscimento, per il titolo dedotto, di Euro 12.547,41 lordi (15.113,91 – 3.566,50 già incontestatamente corrisposti, alla stregua della verifica dei prospetti paga effettuata dal ctu)”.

  5. Avverso tale decisione A.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

  6. Resiste l’intimata con controricorso, contenente ricorso incidentale a mezzo di due motivi.

  7. Il ricorrente principale ha replicato con controricorso al ricorso incidentale avverso.

  8. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1.Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia “Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4 e dell’art. 111 Cost., per carente e contraddittoria motivazione”. Deduce che: “La Corte di appello di Bologna ha dapprima respinto il primo motivo di appello osservando come “emerge dalla declaratoria del secondo livello del ccnl inter partes, (si veda la relativa trascrizione nella parte motiva della gravata pronuncia), che trattavasi di facere di concetto E quindi, pur nel condivisibile diritto vivente (a mente del quale devono ritenersi estranei all’istituto del lavoro straordinario non solo il personale dirigente, ma anche i c.d. direttivi), trattavasi di mansioni e di inquadramento compatibile con l’istituto de quo. Come del resto emerge dall’avere la pregressa datrice riconosciuto, come è a dare atto incontestatamente l’officiato ctu, un compenso per lavoro straordinario, anche se in misura notevolmente inferiore a quanto ex adverso richiesto””, mentre, “nell’accogliere parzialmente il secondo motivo nella rideterminazione del quantum debeatur, attribuisce rilievo alla circostanza che il dott. A.A. “poneva in essere il suo facere nella relativa autonomia””.

  1. Con il secondo motivo denuncia “Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 2697 comma 2 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4 e dell’art. 111 Cost., per carente e contraddittoria motivazione”. Il ricorrente deduce: “Connesso al motivo precedente è quello in rubrica, con cui si contesta il capo della sentenza in epigrafe nel quale il Giudice di appello afferma che “la “timbratura” in entrata e in uscita non è idonea a costituire di per sé sola, la prova del facere in tutte le ore ricomprese, anche tenuto conto della fisiologica pausa pranzo e degli orari di chiusura intermedia dell’esercizio commerciale””; affermazione, questa, che lo stesso giudica contrastante anche con il disposto di cui all’art. 2697, comma secondo, c.c.

  2. Con il terzo motivo lo stesso ricorrente denuncia “Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 115 comma 2 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4 e dell’art. 111 Cost., per carente e/o apparente motivazione”. Assume che: “Dopo aver ritenuto di attribuire rilievo alla pretesa autonomia del facere del dott. A.A., al fine della rideterminazione del quantum, e così contraddicendosi rispetto al riconoscimento del diritto alla retribuzione straordinaria, la Corte di Appello di Bologna così prosegue nel proprio iter argomentativo: “Ne discende, ad avviso del Collegio, anche valutato il relativo comportamento preprocessuale (nulla è mai stato richiesto se non all’esito del rapporto), che la “timbratura” in entrata e in uscita non è idonea a costituire, di per sé sola, la prova del facere in tutte le ore ricomprese, anche tenuto conto della fisiologica pausa pranzo e degli orari di chiusura intermedia dell’esercizio commerciale””. Deduce che la stessa Corte, in mancanza di specifica allegazione delle parti, “ha fatto ricorso ad una risalente massima di esperienza ex art. 115 c.p.c. (“la chiusura intermedia dell’esercizio commerciale”), che non trova riscontro nell’attuale realtà commerciale nell’ambito della quale è, invece, notorio che le attività commerciali inserite all’interno di centri commerciali/retail park (quali i punti vendita a cui è stato assegnato il dott. A.A. durante il rapporto di lavoro), e soprattutto legate a brand nazionali e internazionali (quale è OVS), non operano la chiusura intermedia quotidiana. Di qui la violazione dell’art. 115 c.p.c. che riverbera sull’apparenza di motivazione”.

  3. Con il quarto motivo il ricorrente principale denuncia “Violazione dell’art. 8 D.Lgs.55/2002 e degli artt. 115 c.p.c., sotto il profilo del travisamento della prova, e art. 116 c.p.c., con riferimento all’articolo 360 comma 1 c.p.c. n. 5. Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e dell’art. 111 Cost., per carente motivazione” Deduce che “anche l’ulteriore capo motivazionale a sostegno dell’inattendibilità delle timbrature (“tenuto conto della fisiologica pausa pranzo”) si appalesa illegittimo, per violazione dell’art. 8 D.Lgs. 66/2003 e per grave travisamento della prova”.

  4. Con il quinto motivo denuncia “Violazione dell’art. 115 c.p.c., sotto il profilo del travisamento della prova, con riferimento all’articolo 360 comma 1 c.p.c. n. 5. Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4 e dell’art. 111 Cost., per carente motivazione. Violazione dell’art. 416 comma 3 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1 n. 3 e dell’art. 111 Cost.”. Deduce che “privo di motivazione è il capo di sentenza con cui viene rideterminato il quantum debeatur, limitandosi il Giudice di appello a trascrivere le conclusioni del CTP di parte datoriale: “l’importo astrattamente dovuto a titolo di straordinario è pari ad Euro 15.113,91 (…) Da tale importo deve poi essere decurtato quanto già corrisposto a tale titolo (…)”. Non essendo spiegate, nella sentenza in epigrafe, le ragioni a sostegno del quantum, è evidente il palese difetto di motivazione”.

  5. Con il primo motivo del ricorso incidentale la OVS denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 134 CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi del 18 luglio 2008 e s.m. nonché dell’art. 36 Cost. Vizio ex art. 360, I comma, n. 3 Cod. Proc. Civ.”. Deduce che: “quanto all’an del diritto allo straordinario da parte del A.A., il convincimento espresso dalla Corte d’Appello, così come argomentato, appare evidentemente insufficiente e non esente da (vistose) violazioni di legge”.

  6. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia “Motivazione apparente e contraddittoria. Violazione dell’art 132 co. 2 n. 4 Cod. Proc. Civ.

Vizio ex art. 360, I comma, n. 4 Cod. Proc. Civ.”. Deduce, riferendosi ai passaggi motivazionali dedicati alla reiezione del primo motivo d’appello della società, che non è dato “comprendere le ragioni sottese all’an ovvero alla ritenuta compatibilità del preteso istituto, in deroga, dunque, al richiamato condivisibile diritto vivente circa l’esclusione del diritto allo straordinario da parte del personale c.d. direttivo”.

  1. I motivi del ricorso principale possono essere congiuntamente esaminati, in quanto all’evidenza connessi (talvolta, dichiaratamente) perché tutti, in varia chiave, denunciano anche o soltanto anomalie motivazionali nell’impugnata sentenza.

8.1. Tali motivi sono infondati.

  1. Secondo un ormai consolidato indirizzo di questa Corte, più volte espresso anche a Sezioni unite, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale, che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto si riferisce all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (così, ex plurimis, più di recente Cass., sez. un., 21.12.2022, n. 37406).

  2. Ebbene, nel pronunciarsi sul primo motivo d’appello della società, con cui, come già riferito in narrativa, secondo la Corte distrettuale, l’allora appellante denunciava che: “Anche antecedentemente al 1.10.15 il prestatore esplicava un facere di natura direttiva”, la Corte stessa ha osservato: “Emerge dalla declaratoria del secondo livello del ccnl inter partes, (si veda la relativa trascrizione nella parte motiva della gravata pronuncia), che trattavasi di facere di concetto.

E, quindi, pur nel condivisibile diritto vivente, (a mente del quale devono ritenersi estranei all’istituto del lavoro straordinario non solo il personale dirigente, ma anche i c.d. direttivi), trattavasi di mansioni e di inquadramento compatibile con l’istituto del (n.d.r.: rectius, de quo).

Come del resto emerge dall’avere la pregressa datrice riconosciuto, come è a dare atto incontestatamente l’officiato ctu, un compenso per lavoro straordinario, anche se in misura notevolmente inferiore a quanto ex adverso richiesto”.

10.1. Da questa parte di motivazione, dunque, si desume che la Corte territoriale ha escluso che il lavoratore rientrasse nel “personale dirigente” o tra i c.d. “direttivi” (come invece sostenuto dall’appellante ex-datrice di lavoro).

Tanto per due ragioni: a) perché il lavoratore svolgeva un facere di concetto; b) perché il C.T.U. aveva verificato “incontestatamente” che la datrice di lavoro in corso di svolgimento del rapporto (e non in giudizio) aveva riconosciuto al lavoratore “un compenso per lavoro straordinario, anche se in misura notevolmente inferiore a” quella poi rivendicata in giudizio dall’ex-dipendente.

  1. Nel giudicare parzialmente fondato il secondo motivo (a mezzo del quale l’allora appellante “in via gradata” deduceva che “il calcolo delle ore di cui all’elaborato dell’ausiliare officiato, dal primo Giudice acriticamente posto a base del decisum, si basava sulle sole indicazioni dallo stesso prestatore, che lavorava in piena autonomia e senza controllo”), ha anzitutto osservato: “È incontestato che l’odierna parte appellata era preposta, nel lasso temporale sub iudice, ad un punto vendita in posizione apicale e che, conseguentemente, poneva in essere il suo facere nella relativa autonomia”.

  2. Da quanto sin qui esposto non emerge un contrasto irriducibile tra quanto considerato per respingere il primo motivo d’appello e quanto inizialmente sostenuto per accogliere, sia pure in parte, il secondo motivo.

Più nello specifico, nella prima parte di motivazione in questione la Corte d’Appello, come si è visto, non aveva descritto in dettaglio le funzioni di fatto svolte dal lavoratore, ed aveva piuttosto richiamato (per relationem alla sentenza di primo grado) la “declaratoria del secondo livello del ccnl inter partes”, volendo intendere che si trattava del livello d’inquadramento del lavoratore nel periodo controverso, e riferendosi ad un mero “facere di concetto”.

Certamente, la Corte, come già rilevato, ivi aveva comunque escluso che il lavoratore rientrasse (non solo nel “personale dirigente”, ma) anche tra i c.d. “direttivi”.

12.1. Successivamente, la Corte d’Appello ha giudicato “incontestato” (ed infatti non si è riferita ad alcuna fonte di prova in proposito), che, sempre “nel lasso temporale sub iudice”, il lavoratore fosse preposto “ad un punto vendita in posizione apicale”.

12.2. La “posizione apicale” del lavoratore, in quanto data per incontestata, non risulta in contrasto con l’esclusione in capo allo stesso dello svolgimento di mansioni latamente direttive. L’affermazione di tale “posizione apicale”, infatti, è immediatamente seguita dall’affermazione, che la Corte ha detto essere “conseguente”, secondo la quale il lavoratore “poneva in essere il suo facere” in “autonomia” non completa, ma “relativa”.

  1. Infondatamente, perciò, anche l’intimata nel proprio ricorso incidentale (in entrambi i motivi dello stesso) deduce, a sua volta, che “è del tutto incomprensibile il fondamento del convincimento della Corte territoriale laddove si assume, a dir poco contraddittoriamente, ora che è noto che il personale direttivo è estraneo all’istituto del lavoro straordinario ora che dalla mera declaratoria del secondo livello del CCNL inter partes trattavasi di facere di concetto e, quindi, di mansioni e di inquadramento compatibili con tale istituto ora che è circostanza incontestata tra le parti che il A.A. ricoprisse una posizione apicale ed in autonomia nel punto vendita …” (così tra la pag. 38 e la pag. 39 del controricorso, ma v. anche la precedente pag. 32).

13.1. Come si è visto nel secondo motivo del suo ricorso incidentale, la OVS denuncia più direttamente analoga anormalità motivazionale (quale motivazione “apparente e contraddittoria”), ma limitatamente alla parte di motivazione volta alla reiezione del proprio primo motivo d’appello.

  1. Ebbene, la Corte, dopo l’affermazione della “posizione apicale” del lavoratore, ma in “relativa autonomia”, ha scritto che da tanto “discende, ad avviso del Collegio, anche valutato il relativo comportamento preprocessuale (nulla è mai stato richiesto, se non all’esito del rapporto), che la “timbratura” in entrata e in uscita non è idonea a costituire, di per sé sola, la prova del facere in tutte le ore ricomprese, anche tenuto conto della fisiologica pausa pranzo e degli orari di chiusura intermedia dell’esercizio commerciale”.

14.1. Come si è visto, il ricorrente principale a riguardo, segnatamente nel terzo motivo, denuncia una violazione dell’art. 115 c.p.c. perché, in sintesi, la “chiusura dell’esercizio commerciale” non corrisponderebbe più ad una “massima di esperienza”.

Tuttavia, nell’inciso in questione (“anche tenuto conto della fisiologica pausa pranzo e degli orari di chiusura intermedia dell’esercizio commerciale”) la Corte territoriale non ha espresso di aver fatto ricorso al fatto notorio o a “nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza” ex art. 115, comma secondo, c.p.c.

14.2. Si deve, infatti, considerare che i giudici di secondo grado hanno ancora scritto in tema: “E, del resto, il ctp della epigrafata parte appellante era fondatamente ad osservare:

“(…) le singole timbrature non sono sufficienti a valorizzare lo straordinario in quanto non rilevano ogni entrata/uscita dal punto vendita, posto che vengono, salvo casi particolari, solo fatte 2 timbrature al giorno (…) conseguentemente in tutti i casi in cui il lavoratore voglia evidenziare un diverso orario timbra per quattro volte e non per due; come ad esempio accade l’11 agosto quando il A.A. timbra in ingresso alle 15.17, vale a dire prima della normale ripresa del lavoro dopo la pausa pranzo (…)””.

Inoltre la Corte ha rilevato: “Aggiungeva il predetto ctp: “(…) l’importo astrattamente dovuto a titolo di straordinario è pari ad Euro 15.113,91 (…). Da tale importo deve poi essere decurtato quanto già corrisposto a tale titolo (…)””.

  1. Il secondo motivo del ricorso principale presenta profilo d’inammissibilità dove, nell’ambito di censura formulata quale error in procedendo ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., fa valere anche la violazione di una norma di diritto (sostanziale) quale l’art. 2697, comma secondo, c.c., peraltro in realtà deducendo (anche) un diverso apprezzamento probatorio (cfr. pagg. 19-20 del ricorso), e non, in ipotesi, una illegittima inversione dell’onere della prova.

  2. Analoghi profili d’inammissibilità offrono il quarto ed il quinto motivo nelle parti in cui vi si deduce un “travisamento della prova”.

16.1. Invero, con la recente sentenza n. 5792 del 2024, le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato che: “Il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale”.

16.2. Orbene, nelle parti delle due censure in questione (diverse da quelle in cui si denunciano anomalie motivazionali) non sono dedotti travisamenti del contenuto oggettivo della prova nel senso ora esposto, ma è fatto valere un differente apprezzamento delle risultanze processuali, essenzialmente rispetto ai pareri espressi, rispettivamente, dal C.T.U. e dal C.T. della controparte.

  1. Passando all’esame del ricorso incidentale della OVS Spa, esso, come tale, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente principale nel proprio controricorso, è senz’altro ammissibile in punto di tempestività.

È ben vero, infatti, che trattasi d’impugnazione incidentale tardiva ex art. 334, comma primo, c.p.c., in quanto proposta avverso sentenza d’appello non notificata, con atto notificato alla controparte il 5.11.2021, e quindi oltre il termine semestrale ex art. 327, comma primo, c.p.c. novellato, a far tempo dalla pubblicazione della sentenza in data 1.4.2021.

Nondimeno, dagli atti prodotti da ambo le parti in questa sede risulta chiaramente che la società ex-datrice di lavoro appellante, come in primo grado, aveva chiesto il rigetto integrale dell’avversa domanda, in secondo grado, appunto in virtù del totale accoglimento del proprio appello, che invece aveva trovato parziale accoglimento.

Pertanto, tale parziale soccombenza anche in secondo grado radicava il sicuro interesse della stessa società a proporre ricorso incidentale, una volta notificato ad essa il ricorso principale del lavoratore.

  1. Piuttosto, il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile in una duplice chiave.

Infatti, da un lato, la ricorrente incidentale, nel dedurre la violazione dell’art. 134 CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi del 18 luglio 2008 e s.m., pone una questione del tutto nuova in fatto e in diritto, che non risulta neanche dedotto sia stata trattata nei gradi di merito e, segnatamente, in secondo grado, non rientrando, a quanto consta, nei due motivi di appello formulati dalla società.

D’altro lato, come si è avuto modo di evidenziare nell’esaminare congiuntamente i motivi del ricorso principale, nella stessa censura, impostata esclusivamente con il mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., sono in realtà denunciate a più riprese anomalie motivazionali (cfr. passim pagg. 31-40 del controricorso).

  1. Per le ragioni già esposte non sussistono le anomalie motivazionali denunciate nel secondo motivo del ricorso incidentale.

  2. Conclusivamente, devono essere respinti sia il ricorso principale che il ricorso incidentale, sicché, in ragione della reciproca soccombenza in questa sede, le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Lavoro straordinario dei lavoratori di concetto e valore probatorio delle timbrature
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