L’accesso al nuovo regime degli impatriati non è precluso dalla continuità del rapporto di lavoro in smart working con un datore estero, né dalla circostanza che i figli minori risultino già residenti in Italia prima del rientro del lavoratore.

Nota a AdE Risp. 20 marzo 2026, n. 82

Ludovica Scarselli

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 82/2026, si è occupata di due profili critici del “nuovo” regime agevolativo per lavoratori impatriati di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023: (i) la compatibilità, con il requisito della prestazione lavorativa “in Italia”, di un lavoro da remoto per un datore di lavoro estero; (ii) la fruizione della misura rafforzata (riduzione al 40% dell’imponibile) nel caso in cui i figli minori siano già residenti in Italia prima del rientro del contribuente.

In termini generali, si ricorda che il “nuovo” regime degli impatriati (applicabile a decorrere dal periodo d’imposta 2024) consente ai lavoratori altamente qualificati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia di far concorrere i redditi da lavoro dipendente, assimilati e da lavoro autonomo (entro il limite annuo di 600.000 euro) alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. La percentuale è ridotta al 40% nel caso in cui il lavoratore si trasferisca in Italia con un figlio minore, ovvero in caso di nascita o adozione di un minore durante il periodo di fruizione del regime (co. 4 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023), a condizione che il figlio minore sia residente in Italia durante il periodo di fruizione (co. 5 dell’art. 5 del D.lgs n. 209/2023).

Il dubbio alla base della Risposta n. 82/2026 riguardava la possibilità, per un contribuente, di applicare il nuovo regime sussistendo le seguenti circostanze:

  • essere cittadino italiano con elevata qualificazione professionale (settore ingegneria del software), risiedere in Finlandia da oltre 30 anni, ma rientrare in Italia nel 2026 mantenendo il medesimo contratto di lavoro con la società finlandese, prestando l’attività esclusivamente da remoto (smart working);
  • essere coniugato con una donna residente in Italia e avere tre figli minori già fiscalmente residenti nel territorio dello Stato a decorrere dall’anno 2025 (ovvero l’anno precedente al rientro del padre), a seguito del trasferimento del nucleo familiare avvenuto prima di quello del contribuente.

Più in dettaglio, il contribuente chiedeva di sapere se la continuità del rapporto di lavoro con il datore estero e la circostanza di lavorare da remoto per un’azienda estera, prestando comunque l’attività lavorativa in smart working in Italia, potessero costituire cause ostative per l’accesso al nuovo regime; inoltre, chiedeva se, avendo tre figli minori già residenti in Italia dal 2025 (prima del suo rientro, previsto per il 2026), potesse comunque fruire della riduzione dell’imponibile al 40%.

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il lavoro da remoto per un datore estero non sia ostativo, richiamando i chiarimenti già forniti in vigenza del previgente regime (art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015) e precisando che, ai fini dell’applicazione di entrambe le normative, è necessario che l’attività lavorativa sia prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato, a nulla rilevando la localizzazione del datore di lavoro.

Nell’impostazione dell’Agenzia, la continuità del rapporto con il datore estero non rappresenta un problema, atteso che il contribuente è stato fiscalmente residente all’estero per oltre 30 anni, ben oltre il periodo minimo di permanenza estera richiesto dalla norma (che, in caso di continuità con il medesimo datore, è di 6 o 7 periodi d’imposta).

Quanto alla possibilità di godere della maggiore agevolazione (riduzione al 40%), per l’Amministrazione essa spetta anche se i figli risultano già residenti in Italia prima del rientro del lavoratore, a condizione che durante il periodo di fruizione del regime i figli siano residenti nel territorio dello Stato, a nulla rilevando che il loro rientro sia avvenuto nell’anno precedente a seguito del trasferimento della madre.

Viene altresì ricordato, come già chiarito con la Risposta n. 53 del 28 febbraio 2025, che «la circostanza che, successivamente al rientro, i figli diventino maggiorenni non determina la perdita del maggiore beneficio fiscale fino al termine del periodo agevolato».

Lavoro da remoto per azienda estera e accesso al nuovo regime degli impatriati con figli già residenti in Italia
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