La previsione di una clausola penale (c.d. patto di stabilità) in favore del solo datore di lavoro per l’ipotesi di dimissioni del dipendente determina un’ingiustificata sproporzione nella tutela contrattuale delle parti e pertanto è illegittima.

Nota a Trib. Roma 15 aprile 2026, n. 45701

Flavia Durval

Il patto di stabilità, come noto, è un accordo atipico con il quale il datore di lavoro, il dipendente o entrambe le parti si impegnano a non recedere dal contratto per un periodo di tempo determinato. Ai sensi dell’art. 1382 c.c. le parti possono stabilire al momento della stipula del patto che, in caso di dimissioni anticipate, la parte che recede debba corrispondere una determinata somma di denaro a titolo di penale.

Con riferimento alla clausola di stabilità, il Tribunale di Roma (15 aprile 2026, n. n. 45701) ha stabilito che:  “atteso che la tutela del datore di lavoro per l’ipotesi di dimissioni prive di giusta causa è garantita dal preavviso ovvero dalla relativa indennità contrattuale, la previsione di una clausola penale in favore del solo datore di lavoro determina un’ingiustificata sproporzione nella tutela contrattuale riconosciuta alle parti in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato laddove la parte oggettivamente esposta al maggiore pregiudizio è il lavoratore e non già il datore di lavoro tenuto conto della natura di credito alimentare della retribuzione”.

La Corte ha pertanto dichiarato l’illegittimità della clausola medesima con conseguente diritto del ricorrente al pagamento della somma a tale titolo trattenuta dalla società convenuta.

Tribunale di Roma 15 aprile 2026, n. 45701

 

La clausola di stabilità posta ad esclusivo carico del lavoratore è illegittima
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: