La decisione del dipendente di recedere unilateralmente dal rapporto di lavoro, dopo aver subìto un trasferimento ad altra sede distante oltre 50 km, deve ritenersi una scelta involontaria, imputabile a terzi, e dà diritto alla NASpI, solo ove si accerti che il provvedimento datoriale non sia sorretto da ragioni tecniche, organizzative e produttive, non essendo la notevole distanza, di per sé, sufficiente ad integrare la giusta causa di dimissioni.
Nota a Cass. 21 aprile 2026, n. 10559
Sonia Gioia
In tema di prestazioni a sostegno del reddito, il riconoscimento dell’indennità di NASpI al lavoratore dimissionario presuppone che le dimissioni siano rese per giusta causa ai sensi dell’art. 3, co. 2, D. LGS. 4 marzo 2015, n. 22, che richiede l’accertamento della sussistenza di circostanze imputabili al datore di lavoro e tali da integrare un grave inadempimento o comunque una condotta idonea a rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, sicché la notevole distanza, conseguente al trasferimento ad altra sede aziendale, non è “da sola” sufficiente a ritenere integrati la giusta causa e il conseguente stato di disoccupazione involontaria.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (21 aprile 2026, n. 10559, difforme da App. Genova n. 50/25), in relazione ad una fattispecie concernente una lavoratrice che, in seguito al provvedimento datoriale di trasferimento ad altra sede distante più di 50 km dalla propria residenza (da Genova a Catania), ove le risultava impossibile recarsi, aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa, rivendicando conseguentemente il diritto a percepire il trattamento di disoccupazione.
All’esito del giudizio di merito, la Corte d’Appello, in riforma della pronuncia del giudice di prime cure, aveva riconosciuto il diritto della lavoratrice alla NASpI sul presupposto che il trasferimento ad altra sede produttiva collocata a notevole distanza dalla propria residenza e l’impossibilità di prestare l’attività lavorativa “in un luogo così lontano” integravano una giusta causa di recesso, vale a dire “una grave situazione oggettiva che non consentiva la prosecuzione del rapporto, a prescindere dalla sussistenza di un inadempimento datoriale”.
Com’è noto, la NASpI è un’indennità mensile di disoccupazione riconosciuta, ai sensi dell’art. 3, co. 1, D. LGS. n. 22 cit. (come mod. dall’art. 1, co. 171, L. 30 dicembre 2024, n. 207, c.d. Legge di Bilancio 2025), ai prestatori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto “involontariamente” l’occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione, ex 1, co. 2, lett. c), D. LGS. 21 aprile 2000, n. 181 e succ. mm. ii. (recante “Disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro”) (Circ. INPS 22 dicembre 2025, n. 154; Circ. INPS 10 febbraio 2023, n. 21);
b) possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di mancanza d’impiego;
c) abbiano svolto – per i soli eventi di disoccupazione verificatisi prima del 1° gennaio 2022 – almeno 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di inattività (Circ. INPS 27 novembre 2015, n. 194);
c-bis) con riferimento agli eventi di disoccupazione intervenuti a far data dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni o risoluzione consensuale qualora tale interruzione sia avvenuta nei 12 mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si chiede la NASpI. Tale requisito non si applica alle ipotesi di dimissioni per giusta causa, dimissioni rese nel periodo tutelato della maternità e della paternità (ex art. 55, D. LGS. 26 marzo 2001, n. 151) nonché alle ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro, di cui all’art. 7, L. 15 luglio 1966, n. 604 (come mod. dall’art. 1, co. 4, L. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma Fornero).
Secondo la Cassazione, tra le ipotesi di dimissioni per giusta causa che danno luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rientra anche quella relativa alle dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, a condizione che il provvedimento datoriale non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, produttive o organizzative (art. 2103 c.c.) (Circ. INPS n. 98/2025).
Ciò, dal momento che il riconoscimento dell’indennità di NASpI al lavoratore che abbia rassegnato le proprie dimissioni, a seguito dell’esercizio del potere datoriale dello jus variandi, presuppone la sussistenza di una giusta causa, che richiede l’accertamento di circostanze ascrivibili alla parte datoriale, tali da costituire una grave violazione degli obblighi contrattuali o comunque di una condotta del datore di lavoro che rende intollerabile la prosecuzione, anche in via provvisoria, del rapporto di impiego, non essendo di per sé sufficiente la notevole distanza ad integrare una ipotesi di giusta causa di dimissioni e a dar luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria (Sul tema, v. anche Trib. Torino 27 aprile 2023, n. 429, con nota in q. sito di S. GIOIA, App. Firenze 2 febbraio 2023, n. 258, annotata in q. sito da S. GIOIA).
Pertanto, in mancanza di un inadempimento datoriale o di altra causa “oggettivamente idonea a ledere il vincolo fiduciario” posto alla base di ogni contratto di lavoro, la decisione del dipendente di recedere unilateralmente dal rapporto di impiego non può considerarsi una scelta involontaria, imputabile a terzi, avendo la possibilità di continuare a rendere la propria prestazione, e non dà diritto alla percezione dell’indennità di disoccupazione (Cass. n. 23039/2024; Cass. n. 12565/2017; Cass. n. 25384/2015; Cass. n. 3136/2015).
In attuazione di tali principi, la Corte ha cassato la pronuncia di merito, con rinvio ad altro giudice in diversa composizione, per aver erroneamente riconosciuto alla dipendente il diritto alla NASpI, senza verificare l’esistenza di un grave inadempimento datoriale nonché dell’intollerabilità della prosecuzione, anche temporanea, del rapporto, “che sono invece richiesti per legittimare la dichiarazione unilaterale di recesso e integrare la giusta causa”, precisando che la notevole distanza tra l’originaria sede di lavoro e quella di nuova destinazione non è, di per sé, ostativa alla possibilità di continuare a svolgere la propria attività lavorativa.
CORTE DI CASSAZIONE 21 aprile 2026, n. 10559
Svolgimento del processo
1.Con sentenza n. 50/25, la Corte d’Appello di Genova ha riformato la decisione del Tribunale locale, che aveva rigettato la domanda di indennità di disoccupazione a seguito di dimissioni dovute al trasferimento della sede lavorativa da Genova a Catania.
In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che il trasferimento del lavoratore a una distanza ben superiore a 50 km dalla propria residenza e l’impossibilità di prestare l’attività lavorativa in un luogo così lontano integrassero una giusta causa di recesso, ossia una grave situazione oggettiva che non consentiva la prosecuzione del rapporto, a prescindere dalla sussistenza di un inadempimento datoriale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’INPS, affidato a un motivo, ulteriormente illustrato da memoria in prossimità dell’udienza.
A.A. ha depositato controricorso.
All’udienza camerale, la Corte ha riservato il termine di giorni 60 per il deposito del presente provvedimento.
Motivi della decisione
1.Con l’unico motivo di ricorso, l’INPS deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 3 , comma secondo, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 , con riferimento agli artt. 2103, comma ottavo, e 2119, primo comma, cod. civ.
Lamenta che la Corte territoriale abbia riconosciuto la sussistenza della giusta causa per le dimissioni rassegnate dall’assicurato in conseguenza del trasferimento ad altra sede del datore di lavoro, senza considerare l’esistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e, dunque, senza verificare il grave inadempimento del datore di lavoro medesimo, nonché l’intollerabilità della prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Sotto altro profilo, evidenzia che la natura involontaria della disoccupazione, richiesta dal primo comma dell’art. 3 del D.Lgs. n.22/2015 per il riconoscimento della prestazione, deve escludersi nell’ipotesi in cui il lavoratore si ponga volontariamente nella posizione di disoccupato, potendo proseguire il rapporto di lavoro, come nella specie.
- Il motivo di censura è fondato per i motivi che seguono.
La Corte territoriale ha sussunto la fattispecie concreta nella previsione normativa di cui all’art. 3 , co. 2, D.Lgs. n.22/2015 , secondo cui “la NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa”, prescindendo però dalla verifica delle concrete circostanze del caso. In particolare, ha omesso di accertare l’insussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive del trasferimento (art. 2103 cod. civ.), idonea a configurare l’inadempimento del datore di lavoro e la violazione degli obblighi contrattuali su di esso gravanti, che sono invece richiesti per legittimare la dichiarazione unilaterale di recesso ed integrare la giusta causa.
Questa Corte, infatti, ha chiarito che, in tema di assicurazione contro la disoccupazione, la perdita del diritto a percepire l’indennità di disoccupazione ordinaria, prevista in caso di dimissioni, opera ogniqualvolta il lavoratore rinunci spontaneamente al posto, pur avendo la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro (Cass. sent. n. 23039 del 22/08/2024 ).
Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha valorizzato in via esclusiva la notevole distanza tra l’originaria sede di lavoro (Genova, coincidente con il luogo di effettiva residenza) e la nuova sede lavorativa (Catania), considerandola di per sé ostativa alla possibilità di prestare l’attività lavorativa. Ha così prescisso del tutto dall’inadempimento della parte datoriale, che invece va verificato (Cass. n. 12565/2017 ; Cass. n. 25384/2015 ), ovvero da altra causa oggettivamente idonea a ledere il vincolo fiduciario (cfr. Cass. n. 3136/2015 ).
La sentenza va allora cassata e rinviata alla Corte territoriale, in diversa composizione, affinché, con nuovo esame del gravame, rivaluti la sussistenza della giusta causa delle dimissioni, attenendosi al seguente principio di diritto “In tema di NASpI, il riconoscimento della prestazione al lavoratore dimissionario presuppone che le dimissioni siano rese per giusta causa ai sensi dell’art. 3 , co. 2, D.Lgs. n.22/2015 , che richiede l’accertamento di circostanze imputabili al datore di lavoro e tali da integrare un grave inadempimento (o comunque una condotta datoriale idonea a rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto); pertanto, non è sufficiente, da sola, la notevole distanza conseguente al trasferimento della sede di lavoro per ritenere sussistente la giusta causa e la conseguente disoccupazione involontaria”.
La Corte territoriale provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

