La tutela offerta dall’art. 603-bis c.p. comprende anche i lavoratori impiegati nel terziario.

Nota a Cass. pen. 7 aprile 2026, n. 12685

Francesco Belmonte

L’art. 603-bis, co.1, n. 2, c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) trova applicazione, per la collocazione della norma e per il dato semantico del termine manodopera, in tutti i casi di utilizzazione, assunzione o impiego di prestatori d’opera che, indipendentemente dall’ambito economico – e quindi anche nel c.d. terziario, ovvero in quell’ambito economico che eroga servizi anziché produrre beni materiali – svolgano un’attività di lavoro subordinato prevalentemente manuale.

In tale linea si è pronunciata la Corte di Cassazione (7 aprile 2026, n. 12685), in relazione alle condotte illecite poste in essere dagli amministratori di un’azienda nei confronti di nove lavoratori addetti alla gestione delle colonnine di erogazione del carburante (i c.d. “pompisti”).

I vertici aziendali, in particolare, avevano imposto ai dipendenti un monte ore lavorativo superiore a quello per il quale venivano retribuiti, senza corrispondergli la tredicesima e la quattordicesima mensilità previste, invece, dal ccnl di settore.

Il sistema illecito ordito dagli amministratori prevedeva in particolare che i dipendenti beneficiassero di tali voci stipendiali solo in caso di raggiungimento di determinati obiettivi di risultato, corrispondenti all’erogazione di un quantitativo di carburante superiore all’annualità precedente. «Si trattava, in buona sostanza, di un accordo illecito, definito dagli stessi indagati “patto di sangue”, che i lavoratori accettavano per la condizione di vulnerabilità nella quale versavano. In forza di esso, costoro, dopo avere ricevuto in busta paga gli importi relativi alla tredicesima e quattordicesima mensilità, erano tenuti a restituirli in contanti e pressoché integralmente al datore di lavoro, il quale si impegnava, a sua volta, a corrisponderli per intero solo in caso di raggiungimento dell’obiettivo di risultato posto».

Inoltre, i pompisti, minacciati di licenziamento, accettavano ulteriori condizioni vessatorie, ricevendo retribuzioni difformi da quelle dovute in relazione al vigente ccnl ed alle ore di lavoro effettuate (in busta paga venivano retribuite 6 ore e 40 minuti a fronte delle 8 ore reali giornaliere), senza vedersi riconoscere alcun emolumento aggiuntivo per il lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale.

Per le questioni attinenti al profilo giuslavoristico, la Cassazione si è interrogata circa i confini del perimetro applicativo dell’art. 603-bis c.p.; ossia se i lavoratori in questione possano essere destinatari delle tutele ivi previste.

È noto che tale previsione è stata introdotta dal legislatore in risposta “al sempre più allarmante fenomeno del caporalato agricolo soprattutto nelle campagne meridionali, che aveva dato luogo, quale immediato antefatto, allo sciopero dei lavoratori migranti occupati come braccianti nell’area di Nardò.”

Tuttavia, «sebbene la norma trovi la sua genesi per fronteggiare fenomeni che nella loro casistica giudiziaria riguardano per lo più i settori agricolo ed industriale, la sua collocazione all’interno del codice penale ed il fatto che il legislatore si sia limitato nel dato normativo ad utilizzare il termine di “manodopera”, senza perimetrarne l’applicazione a settori non individuati, non preclude la possibilità, senza operare alcuna analogia, che la stessa possa trovare applicazione anche in settori quali quelli del terziario e, più in generale, della prestazione di servizi. L’ambito applicativo, infatti, va individuato con riferimento al concetto di manodopera con cui, nell’accezione comune, s’intende quel complesso di persone che compiono un lavoro subordinato con mansioni prevalentemente manuali».

La dettagliata disamina delle attività poste in essere dai pompisti si rende pertanto necessaria al fine di ricomprenderle ontologicamente nel concetto di “manodopera” richiamato dall’art. 603-bis c.p.

I pompisti sono dei soggetti che hanno come mansione prevalente quella di erogare il carburante alla clientela ad un distributore. Essi, definiti nel linguaggio comune come “benzinai” (o addetti alle pompe di benzina), si occupano della vendita al dettaglio e della materiale erogazione del carburante presso le stazioni di servizio, ovvero riforniscono di benzina, GPL, metano o gasolio veicoli come auto, camion e moto. In aggiunta, «altre tipiche attività dei “pompisti” sono il cambio di olio e filtri, il lavaggio auto, il gonfiaggio degli pneumatici, piccole riparazioni meccaniche, la vendita di accessori e prodotti per la cura dell’auto».

In ragione di tali elementi, la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di sfruttamento del lavoro, ex art. 603-bis c.p., nei confronti di «soggetti, come i c.d. “pompisti”, che lavorano presso un distributore di carburante, in quanto si tratta di lavoratori subordinati le cui mansioni sono prevalentemente manuali».

Cass. pen. 7 aprile 2026, n. 12685

Sfruttamento lavorativo dei benzinai
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