Il datore di lavoro può legittimamente intimare un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo rispetto al primo. Quest’ultimo resta “del tutto autonomo e distinto rispetto al primo, con la conseguenza che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente” (v., da ultimo, Cass. ord. 15 maggio 2026, n. 14458; cfr. anche Cass. nn. 19809/2018; 1244/2011 e 19770/2009).

F. B.

Doppio licenziamento
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