Il ricalcolo dell’indennità di maternità è soggetto a decadenza annuale decorrente dal pagamento in misura ridotta o dal riconoscimento parziale medesimo. Tale decadenza può essere impedita unicamente dalla proposizione dell’azione giudiziaria.
Nota a Cass. (ord.) 6 maggio 2026, n. 12851
Francesca Albiniano
La domanda avente ad oggetto il ricalcolo dell’indennità di maternità ha natura previdenziale ed è pertanto soggetta alla decadenza annuale prevista dall’art. 47, co.6, D.P.R. n. 639/1970, anche quando venga dedotta una discriminazione in ragione del criterio di calcolo adottato. Tale domanda, in altri termini, “non può che soggiacere alle medesime regole che valgono per l’azione di adempimento di detta prestazione previdenziale” (v. Cass. n. 25400/2021, punto 12); regole che includono anche la decadenza sostanziale contemplata dal citato art. 47, nel caso di riconoscimento parziale della prestazione temporanea.
Nell’ipotesi di riconoscimento solo parziale della prestazione, la decadenza annuale decorre dal pagamento in misura ridotta o dal riconoscimento parziale medesimo, senza che assuma rilievo la successiva domanda amministrativa di riliquidazione, in quanto il termine può essere impedito soltanto dalla proposizione dell’azione giudiziaria.
Così si esprime la Corte di Cassazione (ord. 6 maggio 2026, n. 12851) in relazione al ricorso di due lavoratrici per il diritto al ricalcolo dell’indennità di maternità, limitando però gli importi dovuti per effetto dell’applicazione della decadenza annuale (a ritroso della domanda di ricalcolo).
Nello specifico, i giudici dichiarano che: a) “la decadenza decorre dal riconoscimento parziale o dal pagamento in misura ridotta della prestazione e può essere impedita unicamente dalla proposizione dell’azione giudiziaria” (v. Cass. n. 22820/2021); b) non rileva, dunque, la domanda amministrativa e occorre avere esclusivo riguardo al deposito del ricorso introduttivo del giudizio (v. Cass. n. 12400/2024).
CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 6 maggio 2026, n. 12851
Svolgimento del processo
1.- Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Novara, ha condannato l’INPS a corrispondere l’indennità di maternità alla signora A.A. per il periodo dall’8 gennaio 2018 al 3 febbraio 2018 e alla signora B.B. per il periodo dal 12 febbraio 2017 al 10 luglio 2017, secondo i criteri definiti dagli artt. 22 e 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nell’interpretazione delineata da Cass., sez. lav., 11 maggio 2018, n. 11414.
La Corte territoriale, dopo aver qualificato l’azione come finalizzata al conseguimento di determinate prestazioni previdenziali, ritiene applicabile il termine annuale di decadenza e lo computa andando a ritroso di un anno dalla data delle istanze di ricalcolo, formulate l’8 gennaio 2019 dalla signora A.A. e il 12 febbraio 2018 dalla signora B.B., prima del ricorso giudiziario depositato da entrambe il 15 aprile 2019.
Né l’istituto della decadenza, modulato dal legislatore in termini non irragionevoli, infrange i principi costituzionali e quelli sanciti dal diritto dell’Unione europea. Il termine di un anno si rivela “congruo e adeguato ai fini di consentire la tutela assicurata dalla legge alla lavoratrice madre” (pagina 21 della sentenza d’appello).
2.- Le signore A.A. e B.B. impugnano per cassazione la sentenza d’appello e affidano il ricorso principale a cinque motivi, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
3.- All’impugnazione l’INPS resiste con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale sulla base di un motivo, egualmente illustrato da memoria.
4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
5.- Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
6.- All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
Motivi della decisione
1.- Il ricorso principale si articola in cinque motivi.
1.1.- Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), le ricorrenti principali addebitano alla Corte di merito di aver sostituito la causa petendi dell’azione intrapresa, in antitesi con il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.), e di aver qualificato un’azione ordinaria contro la discriminazione come un’azione intesa a ottenere una mera riliquidazione della prestazione corrisposta.
1.2.- Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), le ricorrenti principali censurano la sentenza d’appello per aver travisato il contenuto della domanda proposta, senza neppure esplicitare “i criteri adottati nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda”, nella specie incentrata sul trattamento deteriore (pagina 21 del ricorso).
1.3.- Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), le ricorrenti principali denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come integrato dall’art. 38, comma 1, lettera d), numero 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, in riferimento all’art. 25, comma 2-bis, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
Avrebbe errato la Corte di merito nel reputare applicabile la decadenza all’azione antidiscriminatoria, con una “interpretazione estensiva ed analogica… illegittima” (pagina 25 del ricorso), peraltro a fronte di “pagamenti mensili che non consentivano alcuna verifica del metodo di calcolo e del trattamento che sarebbe stato riconosciuto complessivamente” (pagina 30).
1.4.- Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), le ricorrenti principali prospettano violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 37 Cost. in relazione all’art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, come modificato, e all’art. 25, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 198 del 2006, e assumono che l’applicazione della decadenza all’azione antidiscriminatoria comprima in modo eccessivo l’esercizio del diritto e sia incompatibile con la speciale protezione che la Costituzione riserva alla lavoratrice madre.
1.5.- Con la quinta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), le ricorrenti principali deducono, infine, violazione e falsa applicazione dell’art. 47 della Carta di Nizza, degli artt. 18 e 25 della Direttiva 2006/54 CE, in relazione all’art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, come modificato, e all’art. 25, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 198 del 2006, e affermano che la decadenza annuale rende impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti riconosciuti dall’Unione europea, in contrasto con i principi di effettività della tutela giurisdizionale e con i “criteri di efficacia, proporzionalità, dissuasività ed equivalenza sanciti dagli artt. 18 e 25 della Direttiva 2006/54/CE come interpretati dalle sentenze della Corte di giustizia” (pagina 32 del ricorso per cassazione).
2.- Il ricorso incidentale dell’Istituto si fonda su un motivo, che allega violazione e falsa applicazione dell’art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, nel testo integrato dall’art. 38, comma 1, lettera d), numero 1), del D.L. n. 98 del 2011, come convertito, in relazione agli artt. 25, comma 2-bis, e 38 del D.Lgs. n. 198 del 2006.
La sentenza d’appello meriterebbe censura, in quanto, pur affermando l’applicabilità della decadenza annuale, avrebbe limitato gli effetti della decadenza “alla riliquidazione delle somme già erogate soltanto oltre un anno a ritroso dalla domanda amministrativa di riliquidazione” (pagina 2 del ricorso). Nel caso di specie, per contro, verrebbe in rilievo la data di proposizione dell’azione giudiziaria e il termine annuale sarebbe ancorato al riconoscimento parziale o al pagamento in misura ridotta, “prescindendo totalmente dalla domanda amministrativa, affatto necessaria” (pagina 20 del ricorso dell’Istituto).
3.- Prioritario è l’esame del ricorso principale, che muove dal presupposto dell’inapplicabilità della decadenza.
Le critiche, tra loro connesse, si prestano a un vaglio unitario e devono essere, nel loro complesso, disattese.
3.1.- In controversie affini a quella odierna, questa Corte ha affermato che il bene della vita richiesto consiste “nella differenza economica tra quanto erogato a titolo di indennità di maternità dall’ente previdenziale in base a determinate modalità di calcolo e quanto ritenuto dovuto, in base alla disciplina di legge, secondo diversi criteri di computo” (Cass., sez. lav., 20 settembre 2021, n. 25400, punto 8 delle Ragioni della decisione).
Si controverte, in particolare, su un “inadempimento parziale della obbligazione di pagamento della indennità di maternità, tutelabile secondo gli ordinari rimedi del diritto delle obbligazioni” (Cass., sez. lav., 7 luglio 2025, n. 18449, in motivazione).
A tali principi, che il ricorso principale e la memoria illustrativa non inducono a rimeditare con argomenti decisivi, si è uniformata la sentenza d’appello nell’inquadrare sub specie iuris le domande proposte.
La Corte di merito ha indicato in modo esaustivo le ragioni del convincimento raggiunto, senza incorrere nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e senza alterare il contenuto sostanziale delle pretese dedotte.
3.2.- Ne consegue che la domanda, volta a ottenere la corretta determinazione dell’indennità di maternità, “non può che soggiacere alle medesime regole che valgono per l’azione di adempimento di detta prestazione previdenziale” (sentenza n. 25400 del 2021, cit., punto 12 delle Ragioni della decisione) e che includono anche la decadenza sostanziale contemplata dall’art. 47, sesto comma, del D.P.R. n. 639 del 1970 nell’ipotesi di riconoscimento parziale della prestazione temporanea.
3.3.- Né un sistema siffatto suscita dubbi di compatibilità con la Costituzione e con il diritto dell’Unione europea, nei termini delineati nel ricorso principale e nella memoria illustrativa.
Questa Corte, nel disattendere analoghe argomentazioni, ha chiarito che “l’esercizio di ogni diritto, anche costituzionalmente garantito, può essere dalla legge regolato e sottoposto a limitazioni, sempre che tali limitazioni siano compatibili con la funzione del diritto di cui si tratta e non si traducano nell’esclusione della effettiva possibilità dell’esercizio di esso” (Cass., sez. lav., 15 settembre 2021, n. 24957, pagina 5 della motivazione).
In particolare, “proprio in tema di tutela della maternità, la giurisprudenza della CGUE (Corte giustizia UE sez. III, 29/10/2009, n.63) ha affermato la conformità al diritto dell’Unione di ipotesi di decadenza precisando che “per quanto riguarda il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario, risulta dalla giurisprudenza consolidata che le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (v., in particolare, sentenza 15 aprile 2008, causa C-268/06, Impact, Racc. pag. 1-2483, punto 46 e giurisprudenza citata)”” (ordinanza n. 24957 del 2021, cit., pagine 6 e 7 della motivazione, richiamata anche dall’Istituto).
3.4.- A tali principi, ribaditi di recente (Cass., sez. lav., 6 settembre 2025, n. 24689, 5 settembre 2025, n. 24658, n. 24657, n. 24656, n. 24651, e 10 luglio 2025, n. 18920) e diffusamente richiamati dall’Istituto, da ultimo nella memoria illustrativa, occorre dare continuità, con la conferma in parte qua della pronuncia d’appello che li ha rettamente intesi e applicati.
4.- È fondato, per contro, il ricorso incidentale.
4.1.- Con precipuo riguardo a un’indennità di maternità liquidata in misura inferiore a quella prescritta dalla legge, questa Corte ha precisato che “Il legislatore del 2011 ha… codificato la regola della decadenza per le prestazioni liquidate parzialmente (o in misura integrale ma senza accessori) fissando due nuovi momenti di decorrenza, rispettivamente dal riconoscimento parziale della prestazione e dal pagamento della sorte capitale” (Cass., sez. lav., 7 maggio 2024, n. 12400, punto 15 delle Ragioni della decisione).
In tale ipotesi, “la decadenza dall’azione giudiziaria per ottenere l’esatto adempimento della prestazione riconosciuta solo in parte” è “stata costruita dal legislatore con riferimento ad un unico termine iniziale (il riconoscimento parziale ovvero il pagamento in misura ridotta della prestazione), prescindendo totalmente dalla domanda amministrativa, affatto necessaria” (sentenza n. 12400 del 2024, cit., punto 19 delle Ragioni della decisione).
Ne consegue che “la domanda amministrativa resta del tutto estranea anche in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale o di pagamento della sorte e non ad atti diversi del procedimento amministrativo” (sentenza n. 12400 del 2024, cit., punto 21 delle Ragioni della decisione).
Questa Corte ha quindi puntualizzato che “La decorrenza della decadenza “dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”, senza aggiunte derivanti dal procedimento amministrativo, è coerente con la circostanza che il pagamento è già avvenuto (prestazione temporanea) o è in corso il pagamento della prestazione (periodica) dedotta in lite e, pertanto, l’adempimento incompleto da parte dell’Ente è, da un lato, acclarato, e, dall’altro, noto all’assicurato/accipiens” (sentenza n. 12400 del 2024, cit., punto 24 delle Ragioni della decisione).
Né a diverse conclusioni induce il fatto, posto in risalto nel ricorso principale e nella memoria illustrativa, che il riconoscimento parziale non si accompagni all’esplicitazione dei criteri di computo adottati. Tale circostanza non è idonea a giustificare il differimento del termine iniziale, inequivocabilmente correlato dalla legge, con valenza generale e in modo non irragionevole, a un dato oggettivo, noto all’accipiens e dall’accipiens valutabile nelle sue ripercussioni e nella sua eventuale portata lesiva.
4.2.- Poste tali premesse, si deve ribadire che la decadenza decorre dal riconoscimento parziale o dal pagamento in misura ridotta della prestazione e può essere impedita unicamente dalla proposizione dell’azione giudiziaria (Cass., sez. lav., 12 agosto 2021, n. 22820).
Non rileva, dunque, la domanda amministrativa che la sentenza d’appello valorizza (pagina 19) e occorre avere esclusivo riguardo al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, come questa Corte ha specificato in una vicenda sovrapponibile a quella odierna (sentenza n. 12400 del 2024, cit.), con argomenti che il ricorso principale e la memoria illustrativa non scalfiscono.
5.- Le considerazioni esposte conducono al rigetto del ricorso principale e all’accoglimento del ricorso incidentale, con la conseguente cassazione della sentenza d’appello.
6.- La causa è rinviata alla Corte d’Appello di Torino, che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della fattispecie concreta alla luce dei princìpi di diritto ribaditi nella presente ordinanza, provvedendo, infine, sulle spese dell’odierno giudizio.
7.- L’integrale rigetto del ricorso principale impone di dare atto dei presupposti dell’obbligo di chi l’ha proposto di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

