Il meccanismo di neutralizzazione è applicabile ai periodi di contribuzione ridotta collocati nelle ultime 260 settimane lavorative, ferma la necessità di verificare se la contribuzione medesima era effettivamente superflua rispetto al perfezionamento del diritto a pensione.

Nota a Cass. (ord.) 22 maggio 2026, n. 15675

Valerio Di Bello

La fattispecie sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione (ord. 22 maggio 2026, n. 15675; v. anche Cass. n. 29967/2022 e Cass. n.28025/2018) riguarda un pensionato che aveva impugnato la riliquidazione della pensione di vecchiaia (operata dall’INPS e decorrente dal settembre 2005) in quanto la stessa aveva ridotto il trattamento in ragione della minore contribuzione versata negli ultimi mesi di lavoro antecedenti il pensionamento.

Il Giudice del merito (App Bari n. 322/2021) aveva escluso l’applicabilità del meccanismo di “neutralizzazione” dei periodi a retribuzione ridotta, sostenendo che l’istituto in questione era applicabile alle pensioni liquidate dopo il 1° gennaio 1993.

La Cassazione accoglie invece il ricorso del pensionato, chiarendo che:

a) il principio di neutralizzazione dei periodi a contribuzione o retribuzione ridotta ha la finalità di evitare che la contribuzione successiva alla maturazione del diritto a pensione determini una riduzione dell’importo della prestazione già virtualmente maturata;

b) esso opera con riferimento alle retribuzioni percepite nell’ultimo quinquennio utile ai fini della quota retributiva della pensione (quota A);

c) e continua a trovare applicazione (anche dopo la riforma pensionistica del D.Lgs. n. 503/1992) solo nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema cd. Retributivo (di cui all’1, co. 13, L. n.335/1995; v. Cass. n. 30803/2024; Cass. n. 29967/2022; e 327757/21);

d) “la neutralizzazione ha per oggetto solo la contribuzione inutile, la contribuzione superflua, e pertanto non può privare di efficacia la contribuzione invece necessaria al conseguimento del diritto alla prestazione previdenziale”. Possono pertanto essere neutralizzati solo i periodi di contribuzione “superflua” o “dannosa”, ossia quelli non necessari al perfezionamento del diritto alla pensione. I giudici ribadiscono infatti che “quando il lavoratore possiede i requisiti assicurativi e contributivi per beneficiare della pensione, la contribuzione acquisita nella fase successiva non può determinare una riduzione della prestazione virtualmente già maturata” ( Corte Cost. n.82/2017). Anche più recentemente la Corte Costituzionale n.198/2023 ha accolto “il principio di neutralizzazione, a mente del quale la contribuzione successiva alla maturazione del diritto alla pensione può incrementarne la misura e non ridurre quella già maturata, con la conseguenza che l’eventuale contribuzione aggiuntiva dannosa (sia essa obbligatoria, volontaria o figurativa) va esclusa dal calcolo della pensione” (ex plurimis, v. sentenze n. 224/2022 e n. 173/2018).

e) nella fattispecie, la pensione risultava integralmente liquidata con il sistema retributivo ai sensi dell’art. 1, co. 13, L. n. 335/1995, dal momento che il pensionato aveva maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva superiore a 18 anni;

f) di conseguenza va applicato il “meccanismo di neutralizzazione ai periodi di contribuzione ridotta collocati nelle ultime 260 settimane lavorative, ferma la necessità di verificare in concreto se tale contribuzione fosse effettivamente superflua rispetto al perfezionamento del diritto a pensione”.

In particolare, la Cassazione rileva che nel caso considerato, “la corte territoriale è effettivamente incorsa nella violazione di legge lamentata dalla parte ricorrente perché a fronte di una pensione liquidata interamente secondo il sistema retributivo (ex art.1,  co,13, L. n. 335/1995 e 13, D.Lgs. n.503/1992) ha ritenuto inapplicabile il meccanismo della neutralizzazione alla retribuzione ridotta percepita nelle ultime 260 settimane lavorative (c.d. quota A; decorrenza pensione 1/10/2005; contribuzione ridotta 1/1/2005-30/9/2005)… “.

CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 22 maggio 2026, n. 15675

 Svolgimento del processo

1.La Corte d’Appello di Bari ha accolto il gravame proposto da Inps nella controversia con A.A.

  1. La controversia ha per oggetto l’accertamento del diritto della parte privata di percepire la pensione di vecchiaia (decorrenza 01/10/2005) nella misura riconosciuta prima della riliquidazione operata dall’Istituto previdenziale il 13/05/2016, per effetto della minore contribuzione nel periodo tra gennaio e settembre 2005, oltre che l’accertamento della illegittimità della somma pretesa in restituzione dall’istituto previdenziale per i maggiori ratei di pensione erogati in tale periodo.

  2. Il Tribunale di Bari accolse tutte le domande proposte dalla parte privata.

  3. La Corte territoriale, in integrale riforma della sentenza appellata, le ha rigettate.

  4. Per la cassazione della sentenza ricorre il pensionato, con ricorso affidato a tre motivi, illustrato da memoria. Inps è rimasto intimato.

  5. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.

Motivi della decisione

1.Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 345 e 437  secondo comma cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art.416  comma terzo cod. proc. civ., e dell’art.132  cod. proc. civ.

  1. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto ammissibile l’eccezione relativa alla inapplicabilità del meccanismo di neutralizzazione per le pensioni liquidate dopo il primo gennaio 1993, eccezione nuova siccome proposta solo in grado di appello, rispetto alla quale il ricorrente deduce di avere tempestivamente proposto una eccezione di inammissibilità, sulla quale la Corte territoriale non si è pronunciata.

  2. Il motivo è inammissibile perché la parte ricorrente non ha trascritto né localizzato l’eccezione di inammissibilità della nuova eccezione asseritamente proposta dall’Istituto previdenziale in grado di appello. Eccezione che non risulta dalla motivazione della sentenza impugnata e che pertanto, oltre al rilievo della inammissibilità del mezzo per difetto di trascrizione, ne determina anche la inammissibilità sotto il profilo della novità della questione processuale sollevata solo nel giudizio di legittimità.

  3. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art.3 comma 8 della legge n.257/1982, quale risultante dalle pronunce di illegittimità costituzionale nn.264/1994, 428/1992, 427/1997, 388/1995 e 82/2017, in combinato disposto con l’art.13 del D.Lgs. n.503/1992 , nonché violazione degli artt.3 , 36 primo comma e 38  Cost.

  4. Con il terzo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.13 commi 1 e 2 della legge n.412/1991  e dell’art.52  comma 2 della legge n.88/1989 .

  5. Il secondo motivo è fondato.

  6. La corte territoriale ha richiamato il precedente di Cass. n. 28025/2018 e sulla base di quel precedente ha ritenuto che il meccanismo della c.d. neutralizzazione dei periodi a retribuzione ridotta non potesse trovare applicazione per le pensioni con decorrenza successiva al 31/12/1992.

  7. Reputa il collegio inesatta la raggiunta conclusione.

  8. Deve osservarsi che Cass. n.28025/2018 , dopo aver esaminato in modo puntuale le disposizioni dettate dalla novella del D.Lgs. n.503/1992 , non ha escluso il meccanismo di neutralizzazione per tutte le pensioni liquidate dopo il 1/1/1993, ma lo ha limitato alle retribuzioni percepite nel quinquennio antecedente la liquidazione della pensione.

  9. Sul punto, Cass. n. 28085/2018 ha ritenuto che “come riconfermato da ultimo da Corte Cost. n. 82 del 2017 , il solco segnato dalla giurisprudenza costituzionale si fonda sull’intrinseca irragionevolezza del meccanismo implicante, per la fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, un decremento della prestazione previdenziale in antitesi con la finalità di favore perseguita dalla legislazione (antecedente alla riforma pensionistica del 1992), nel considerare il livello retributivo, tendenzialmente più elevato, degli ultimi anni di lavoro. Le menzionate decisioni della Corte costituzionale hanno vagliato la conformità ai canoni costituzionali della legislazione pensionistica volta a valorizzare il maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni della vita lavorativa non sono applicabili al mutato contesto normativo che, con la regolazione in via transitoria a corredo della riforma pensionistica del 1992 e la sommatoria delle due quote, vede la posizione dei pensionati coinvolti nel nuovo sistema di calcolo del trattamento pensionistico adeguatamente tutelata con la previsione della quota A della pensione, calcolata in ossequio al disposto dell’art.3 della legge n.297 del 1982  cit., con la neutralizzazione delle eventuali retribuzioni ridotte percepite nelle ultime 260 settimane di contribuzione, arco di tempo entro il quale la norma prevede debba calcolarsi la retribuzione pensionabile”.

  10. Cass. n. 28025 cit. prosegue osservando “Quanto fin qui argomentato risulta in continuità con i precedenti di questa Corte (v. Cass. 3 novembre 2016, n.22315 ) secondo cui “la sentenza della Corte Costituzionale (Corte cost, n.264 del 1994 ) (…) si riferisce ad una legislazione diversa e ad un periodo diverso e (…) sarebbe arbitrario applicarla a seguito dell’entrata in vigore di un regime legislativo nuovo, considerazioni che hanno portato la Corte d’Appello ad escludere il denunciato contrasto con gli artt. 3 ,36  e 38  Cost. considerato che “nel nuovo sistema l’individuazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, che (…) rientra nell’ambito della discrezionalità politica, non persegue la finalità di garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione onde rispetto al sistema oggetto di sindacato nella pronuncia invocata (…) non appare dar luogo a risultati palesemente irrazionali o comunque contrari ai principi costituzionali” (così Cass. n.22315 del 2016  cit.). Più di recente, inoltre, questa Corte (v. Cass. n.11649 del 2018  cit.) ha espressamente reputato non condivisibile la pretesa di estendere la neutralizzazione a periodi anteriori all’ultimo quinquennio, richiamando altra decisione del Corte costituzionale, sentenza n. 82 del 2017 , che, nell’accogliere l’eccezione di inammissibilità svolta dall’Avvocatura generale dello Stato, con riguardo alla richiesta di estendere la neutralizzazione dei contributi per disoccupazione e integrazione salariale anche oltre i limiti dell’ultimo quinquennio che prelude alla decorrenza della pensione, ha precisato che “L’intervento auspicato si riverbera sulla determinazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile, che esprime una scelta eminentemente discrezionale del legislatore (sentenza n. 388 del 1995, punto 4 del Considerato in diritto, e sentenza n 264 del 1994, punto 3 del Considerato in diritto), volta a contemperare le esigenze di certezza con le ragioni di tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori”.

  11. In ogni caso, la sopravvivenza del meccanismo della neutralizzazione (infraquinquennale) anche a valle del D.Lgs. n.503/1992 è stata chiaramente affermata dalla successiva giurisprudenza di questa Corte.

  12. Cass. n. 29967/2022 , nell’affrontare nuovamente funditus la materia controversa, ha precisato che “Il riferimento, in via transitoria, alla sola quota A) di pensione, che riguarda l’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 10 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane), implica che la neutralizzazione può operare oggi solo in relazione ad un periodo di cinque anni e solo se ricadente nell’ambito dell’ultimo quinquennio lavorativo, ma ciò solo nell’ambito della quota A) della pensione di cui alla riforma della legge n. 421 del 1992 e del decreto delegato n. 503 del 1993.

Il principio di neutralizzazione, dunque, nato in un sistema normativo ormai modificato, può trovare applicazione solo nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema cd. Retributivo”.

  1. Da ultimo, Cass. n. 30803/2024 ha ribadito che “Il rimedio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, della cd. “neutralizzazione” dei periodi a retribuzione ridotta – il quale ha la finalità di evitare un decremento della prestazione previdenziale in un assetto legislativo non più attuale e incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro – può trovare applicazione solo nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema cd. retributivo (Cass. nn. 29967/22 , 28025/18 , 26442/21 , 32775721)”.

  2. Nel caso in esame è pacifico che l’odierno ricorrente potesse far valere, al 31/12/1995, una anzianità contributiva di almeno diciotto anni.

  3. Trovava, pertanto, applicazione – quanto alla liquidazione della sua pensione – la disposizione prevista dall’art.1 comma 13 della legge n.335/1995 “Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo”.

  4. Sulla base di queste premesse deve concludersi che la corte territoriale è effettivamente incorsa nella violazione di legge lamentata dalla parte ricorrente perché a fronte di una pensione liquidata interamente secondo il sistema retributivo (ex art.1 comma 13 legge n.335/1995 e 13 D.Lgs. n.503/1992 ) ha ritenuto inapplicabile il meccanismo della neutralizzazione alla retribuzione ridotta percepita nelle ultime 260 settimane lavorative (c.d. quota A; decorrenza pensione 1/10/2005; contribuzione ridotta 1/1/2005-30/9/2005).

  5. Tuttavia, solo la contribuzione superflua, nei termini di seguito precisati, potrà essere neutralizzata, perché solo in questo caso ricorre la finalità de damno vitando che costituisce la ragione ed il limite dell’istituto.

  6. All’esito di un percorso interpretativo iniziato con la sentenza n.822/1988, frutto di progressive estensioni ed al tempo stesso del consolidarsi dell’istituto, è oggi acquisito al diritto vivente che “Il principio in esame configura la regula iuris secondo cui la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica, già virtualmente maturata, e comporta, conseguentemente, che i periodi contributivi che abbiano comportato una minore contribuzione vanno esclusi ai fini del calcolo della pensione (ex plurimis, sentenze n. 388 del 1995, n. 264 del 1994, n. 428 del 1992, n. 307 del 1989 e n. 822 del 1988). Da qui la definizione del principio anche in termini di immodificabilità in peius dell’importo della prestazione determinabile alla data del conseguimento del requisito per l’accesso al trattamento pensionistico” (cfr. Corte Cost., sentenza n. 173/2018 ).

  7. Breviter, “quando il lavoratore possiede i requisiti assicurativi e contributivi per beneficiare della pensione, la contribuzione acquisita nella fase successiva non può determinare una riduzione della prestazione virtualmente già maturata” (così viene scolpito l’istituto nella sentenza Corte Cost. n.82/2017 ).

  8. La permanente vigenza dell’istituto, ed anzi, la sua necessità, è stata da ultimo confermata da Corte Cost. n.198/2023 , nella quale è stato ribadito che “Questa Corte più volte, in relazione a specifiche fattispecie previdenziali soggette al sistema retributivo, ha affermato il principio di neutralizzazione, a mente del quale la contribuzione successiva alla maturazione del diritto alla pensione può incrementarne la misura e non ridurre quella già maturata, con la conseguenza che l’eventuale “contribuzione aggiuntiva dannosa” (sia essa obbligatoria, volontaria o figurativa) va esclusa dal calcolo della pensione (ex plurimis sentenze n. 224 del 2022, n. 173 del 2018 e n. 82 del 2017)” (cfr. il par. 5.1 del Considerato in diritto).

  9. Questa Corte, nei suoi costanti precedenti (cfr. in particolare Cass. n.28025/2018 e Cass. n.29967/2022 , per l’ampia ricostruzione sistematica) si è confrontata in modo puntuale con le pronunce del giudice delle leggi, ed ha conformato l’istituto della neutralizzazione nei termini sopra ricostruiti.

  10. La neutralizzazione ha per oggetto solo la contribuzione inutile, la contribuzione superflua, e pertanto non può privare di efficacia la contribuzione invece necessaria al conseguimento del diritto alla prestazione previdenziale.

  11. La corte territoriale, nel procedere ad un nuovo esame della vicenda, dovrà pertanto accertare se la contribuzione per quale l’odierno ricorrente pretende la neutralizzazione (da gennaio a settembre 2005) fosse o meno necessaria per il conseguimento della pensione (poi) liquidata con decorrenza dal primo ottobre 2005.

  12. Solo nel caso in cui dovesse accertarsi la superfluità della contribuzione, nei termini sopra precisati, potrà accogliersi la domanda proposta dall’odierno ricorrente.

  13. L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del terzo, che presuppone l’inapplicabilità della neutralizzazione al caso in esame.

  14. La corte territoriale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo e assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Bari che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Pensione retributiva e neutralizzazione della contribuzione “dannosa”
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