Sono “discriminazioni indirette” le dichiarazioni che fondano l’accesso all’occupazione e al lavoro sulla base della sfera dell’orientamento sessuale e delle convinzioni politiche o sindacali.
Nota a Trib. Trento 27 aprile 2026, n. 53 (R.G. n. 328/2025)
Fabrizio Girolami
Va considerata una forma di “discriminazione indiretta” in materia di accesso al lavoro – ai sensi della vigente normativa italiana ed eurounitaria (D.Lgs. 9.7.2003, n. 216 e s.m.i., attuativo della Direttiva 2000/78/CE sulla “parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”) la condotta di un noto chef stellato consistente nella pubblicazione sui social media e nella diffusione in interviste pubbliche di un “annuncio di lavoro” che, tra i criteri di selezione dei candidati, preveda la scelta di personale sulla base di “elementi soggettivi”, quali la sfera dell’orientamento sessuale e le convinzioni politiche o sindacali, ponendo le persone appartenenti a questi gruppi in una condizione oggettiva di “svantaggio”.
Lo ha affermato il Tribunale di Trento, sez. contenzioso lavoro in composizione monocratica (giudice dott.ssa Giuseppina Passarelli), con l’importante sentenza n. 53 del 27.4.2026 (R.G. n. 328/2025).
Nel caso di specie, un noto chef stellato aveva pubblicato sui social media e diffuso su alcune trasmissioni televisive e testate giornalistiche un annuncio di lavoro per formare la sua “brigata di cuochi” in un hotel di Madonna di Campiglio, dichiarando di non assumere “comunisti, fancazzisti perché vogliono le cose sindacali, persone con problematiche di alcool, droghe e di orientamento sessuale”.
La CGIL del Trentino aveva, dunque, presentato ricorso per “discriminazione collettiva” ex art. 28 del D.Lgs. n. 150/2011, quantunque l’atto discriminatorio non avesse colpito un singolo lavoratore identificabile, ma una collettività indeterminata di persone appartenenti a gruppi protetti.
Il Tribunale trentino, con la sentenza in commento, ha accolto il ricorso e dichiarato il carattere discriminatorio delle dichiarazioni, affermando, tra l’altro, quanto segue:
- in via preliminare, deve affermarsi la piena “legittimazione ad agire” del sindacato ricorrente, in quanto l’art. 5, D.Lgs. n. 216/2003 prevede che “le organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell’interesse leso (…) sono legittimate ad agire (…), in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, contro la persona fisica o giuridica cui è riferibile il comportamento o l’atto discriminatorio” (co. 1) e che “i soggetti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto ed immediato le persone lese dalla discriminazione” (co. 2);
- il legislatore ha, dunque, inteso attribuire la “legittimazione ad processum” alle organizzazioni sindacali rappresentative del diritto o dell’interesse leso, non solo quando le stesse “agiscano a tutela di discriminazioni perpetrate a danno di soggetti individuabili”, ma anche in presenza di “discriminazioni collettive”, in cui è impossibile “individuare il soggetto o i soggetti singolarmente discriminati”, come nel caso di specie;
- ciò posto, nel merito della controversia, le dichiarazioni rese dallo chef stellato sono discriminatorie sotto tre distinti aspetti (c.d. fattori protetti), con riguardo alla sfera delle “opinioni politiche”, dei “diritti sindacali” e dell’“orientamento sessuale” di una “comunità indistinta di lavoratori e di lavoratrici”;
- come noto, l’ordinamento prevede e disciplina due forme di discriminazione, quella “diretta” e quella “indiretta”: a) la “discriminazione diretta” si caratterizza come quella “situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente, in base a un determinato fattore c.d. di rischio (discriminatorio), di un’altra persona in una situazione analoga” ed è caratterizzata “dall’intenzione esplicita di discriminare in ragione di un fattore c.d. di rischio”; b) la “discriminazione indiretta”, invece, si configura quando “una previsione, un criterio o una pratica apparentemente neutri (che non operano una classificazione sulla base di un fattore cd. di rischio) che può mettere le persone di una determinata razza, origine etnica, religione, affette da disabilità o che hanno una determinata età o un certo orientamento sessuale, identità di genere, nazionalità o qualsiasi altra caratteristica protetta, in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che la disposizione, il criterio o la pratica siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari al raggiungimento del fine”; in tale ipotesi, non è ravvisabile, per definizione, l’animus discriminandi che è invece una componente significativa della “discriminazione diretta”;
- nel caso di specie, le dichiarazioni rese dallo chef configurano una “discriminazione indiretta” in violazione della “parità di trattamento” in quanto implicano “l’introduzione di criteri differenziali tra lavoratori aventi determinati requisiti, non fondate su titoli o dati curriculari, quanto su componenti che investono la sfera personale dell’individuo, in cui sono ricomprese le opinioni politiche e l’orientamento sessuale”; esse hanno una “vis” dissuasiva “all’accesso ad un dato segmento del mercato del lavoro di talune persone”, in distonia “con i valori fondamentali della Costituzione, in cui il lavoro, anche imprenditoriale, impone il rispetto dei principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di solidarietà (art. 2 Cost.) che non tollerano distinzioni o pregiudizi di sorta, vincolando l’iniziativa privata al rispetto dell’utilità sociale (art. 41 Cost.)”;
- la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero “con qualsiasi mezzo di diffusione” (dotata di copertura costituzionale ex art. 21 Cost.) “non ha natura di diritto assoluto” e “non può spingersi sino a violare altri principi costituzionalmente tutelati, quali, nella specie, gli artt. 2, 3, 4, 35 e 37 Cost. che tutelano la parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro e la realizzazione di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale”);
- il comportamento descritto costituisce, una “discriminazione indiretta multifattoriale”, sia “per il contesto nel quale è stato posto in essere”, sia in quanto “idoneo oggettivamente, per l’estrema diffusione, a dissuadere i candidati dal presentare domande”;
- né assume valore dirimente, ai fini di causa, il fatto che “non fosse in atto o programmata alcuna procedura di selezione”. Ciò in quanto – come ribadito dalla Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea nella nota sentenza “NH” (causa C-507/18, NH c. Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI) – tali circostanze “non sono decisive per stabilire se delle dichiarazioni siano relative ad una determinata politica di assunzioni” e rientrano, dunque, nella nozione di “condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro”, nella misura in cui “esse possano effettivamente essere ricondotte alla politica di assunzioni di un determinato datore di lavoro”, attraverso una “serie di criteri utili al giudice per orientarsi in una tale opera interpretativa”;
- la stessa CGUE, nella richiamata pronuncia di cui al caso NH, ha evidenziato che “il primo criterio su cui porre l’attenzione” riguarda lo “status” dell’autore delle dichiarazioni e la “veste” nella quale le esprime. Nel caso di specie, in particolare, l’autore delle dichiarazioni è uno chef stellato noto al grande pubblico che gode “di una certa esposizione mediatica per via della sua indubbia professionalità nel campo della ristorazione che lo rende, secondo la definizione datane dalla Corte di Giustizia, capace di esercitare una certa influenza nell’ambito delle politiche di assunzione attuate nell’ambiente interessato, cui si associa il contenuto delle stesse”;
- l’aver operato una distinzione tra lavoratori non fondati su “elementi oggettivi” (impersonali e tecnici legati alla professione) ma su “elementi soggettivi”, quali il convincimento politico e la sfera dell’orientamento sessuale che costituiscono indubbi fattori protetti, suscettibili di concretare nel contesto nel quale sono state proferite e secondo l’oggettiva percezione da parte del pubblico, una forma di “discriminazione indiretta” (cfr., al riguardo, anche Cass., Sez. Un., 21.7.2021, n. 2019);
- le dichiarazioni rese dallo chef “sono idonee a dissuadere le persone dal presentare le proprie candidature per un posto di lavoro” e la circostanza non muta neppure nel caso in cui vengano rilasciate “nel contesto di un programma di intrattenimento” o “rappresentino l’opinione personale dell’autore riguardo alla categoria”, poiché “preferire alcune persone aventi certe caratteristiche”, cagiona “un effetto dissuasivo nei riguardi di coloro i quali ne sono privi (secondo un ragionamento presuntivo)”;
- il “criterio preferenziale” affermato dallo chef per persone aventi “un dato convincimento politico” o “modo di essere” e un “dato orientamento sessuale” costituisce “espressione di un comportamento idoneo a determinare una oggettiva potenziale disincentivazione sanzionata dall’ordinamento in quanto tale”;
- in un’ottica di adeguato bilanciamento tra la “libertà d’espressione” (valore fondante delle società democratiche, tutelata dalla Costituzione italiana e dalla normativa di matrice eurounitaria) e i “diritti dei lavoratori”, va rilevato che la libertà d’espressione non è un “diritto assoluto” e “immune da limiti”, sicché sono vietate le “manifestazioni di opinione” che configurino “una discriminazione in materia di occupazione e di lavoro”;
- la condotta dello chef costituisce, in definitiva, una “forma di discriminazione indiretta”, sia “per il contesto nel quale è stato posto in essere”, sia “in quanto idoneo oggettivamente, per l’estrema diffusione, a dissuadere i lavoratori e le lavoratrici dal presentare candidature per i posti oggetto di annuncio”.
Trattandosi di “discriminazione collettiva” – in assenza di individuazione diretta e immediata di persone lese dalla discriminazione e nella conseguente impossibilità di determinazione del danno subìto – il Tribunale ha quantificato la somma risarcitoria in via equitativa e simbolica (Euro 6.000,00), da corrispondersi al sindacato ricorrente, oltre interessi legali dalla data della decisione all’effettivo pagamento.
Trib. Trento 27 aprile 2026, n. 53 (R.G. n. 328/2025)

