Il diritto dell’Amministrazione alla ripetizione delle somme non dovute incontra il limite della prescrizione decennale decorrente dalla data dell’erogazione.
Nota a Trib. Milano 17 febbraio 2026 n. 12011/25 R.G.L.
Pamela Coti
In caso di emolumenti corrisposti sine titulo per errata ricostruzione della carriera, l’azione di ripetizione dell’indebito è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale. Il termine decorre dal momento del pagamento indebito e non dall’accertamento successivo dell’errore da parte dell’Amministrazione. Restano pertanto irripetibili le somme per le quali la prescrizione sia maturata.
È quanto affermato dal Tribunale di Milano, sentenza 17 febbraio 2026 con riferimento al ricorso promosso da un’insegnante in pensione per essersi vista intimare dal Ministero dell’Istruzione l’avvio di un procedimento di recupero somme per stipendi pagati in eccesso rispetto al dovuto.
Il Tribunale, ponendo a fondamento della propria decisione la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha rilevato che la ripetizione delle somme indebitamente erogate costituisce un diritto-dovere della Pubblica Amministrazione, finalizzato al recupero di risorse pubbliche corrisposte in assenza di valido titolo, senza che l’affidamento o la buona fede del percettore possano, di regola, impedirne l’esercizio.
In tale ambito, la prescrizione dell’azione restitutoria decorre dal momento del pagamento qualora l’assenza della causa giustificativa sia originaria, mentre rileva il definitivo accertamento dell’indebito solo nei casi in cui il difetto del titolo sopravvenga successivamente.
Ne consegue che ove le somme siano state corrisposte fin dall’origine in misura eccedente rispetto al dovuto, l’indebito sorge contestualmente all’erogazione e da tale momento inizia a decorrere il termine prescrizionale, restando irrilevanti le successive verifiche o ricostruzioni operate dall’Amministrazione, la quale è comunque tenuta a esercitare il recupero secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza nelle modalità di restituzione.
La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento secondo cui il recupero dell’indebito retributivo costituisce un obbligo per l’Amministrazione, pur restando soggetto al limite della prescrizione decennale. In presenza di pagamenti privi ab origine di valido fondamento giuridico, la decorrenza del termine prescrizionale coincide con l’erogazione delle somme, con conseguente preclusione dell’azione restitutoria per gli importi già prescritti, come nel caso di specie.
Trib. Milano 17 febbraio 2026 n. 12011/25 R.G.L.

