Il lavoratore che durante orario di lavoro svolge una seconda attività lavorativa in conflitto di interessi con l’azienda può essere legittimamente licenziato.
Nota a Cass. (ord.) 14 maggio 2026, n. 14195
Flavia Durval
Lo svolgimento sistematico e prolungato di attività lavorative private durante l’orario di lavoro, con uso di strumenti aziendali e in potenziale conflitto di interessi con il datore di lavoro, integra una grave violazione dell’obbligo di fedeltà e legittima il licenziamento per giusta causa.
Questo, il principio sancito dalla Corte di Cassazione (ord. 14 maggio 2026, n. 14195) in relazione al caso di un dipendente di Trenitalia, con ruolo dirigenziale intermedio (Quadro Professional e responsabile del Contact Center), licenziato in quanto, svolgendo attività lavorativa privata durante l’orario di lavoro di amministratore unico di un’agenzia viaggi e gestore di un bed and breakfast di proprietà, utilizzava strumenti aziendali per tali attività (telefono, attrezzature d’ufficio); aveva contatti frequenti con clienti e terzi durante il lavoro; ed aveva partecipato ad un’intervista radiofonica per promuovere la propria attività privata mentre era in servizio e richiesto il rimborso non autorizzato di biglietti ferroviari per 222 euro.
Il lavoratore impugnava il licenziamento sostenendo che le condotte contestate avrebbero dovuto essere punite con sanzioni conservative e non con il licenziamento.
La Corte d’Appello di Roma (n. 4016/2024) tuttavia ha confermato il licenziamento sul presupposto che: a) l’attività privata era stata svolta per oltre tre anni durante l’orario di lavoro; b) vi era un potenziale conflitto di interessi con Trenitalia; c) il dipendente aveva violato gli obblighi di fedeltà e diligenza ed aveva sottratto energie lavorative all’azienda, arrecando un danno economico e organizzativo.
La Cassazione con ord. 14 maggio 2026, n. 14195: 1) rigetta il ricorso del lavoratore (confermando il licenziamento per giusta causa e condannando il lavoratore a pagare le spese processuali e il contributo unificato aggiuntivo); 2) precisa che anche attività extralavorative possono giustificare il licenziamento se incidono sul rapporto fiduciario con il datore di lavoro; 3) ribadisce che l’obbligo di fedeltà del lavoratore (art. 2105 c.c. da integrarsi con i generali doveri di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.,) impone di astenersi da qualsiasi comportamento che confligga con gli interessi del datore di lavoro, come l’utilizzo di tempo o mezzi aziendali per fini personali, compromettendo il rapporto fiduciario con il datore di lavoro (. Cass. n. 15 del 2015; Cass. n. 8711 del 2017; Cass. n. 26181 del 2024);
4) spetta al giudice interpretare la fonte negoziale e verificare la sussumibilità del fatto contestato nella previsione collettiva, anche se quest’ultima è espressa attraverso clausole generali o elastiche, come quelle che modulano le sanzioni in ragione della maggiore o minore gravità della condotta; 5) chiarisce che, sebbene il contratto collettivo possa limitare il licenziamento (prevedendo sanzioni conservative per fatti di scarsa gravità), la condotta concreta posta in essere dal prestatore nel caso in esame era particolarmente grave e integrava una giusta causa di licenziamento, in quanto di durata triennale e, stante l’uso sistematico del tempo di lavoro per interessi privati, creava un possibile conflitto di interessi con il datore di lavoro in violazione dell’obbligo di fedeltà.
CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 14 maggio 2026, n. 14195
Svolgimento del processo
1.La Corte d’Appello di Roma ha respinto il reclamo di A.A. confermando, sia pure con motivazione in parte diversa,
la sentenza di primo grado che, al pari dell’ordinanza pronunciata all’esito della fase sommaria, aveva respinto l’impugnativa del licenziamento per giusta causa intimatogli da TRENITALIA Spa con lettera del 28.1.2022.
- La Corte territoriale ha analizzato la contestazione disciplinare mossa con la lettera dell’11.1.2022 ed ha giudicato l’addebito (di cui al n. 4 della citata lettera), consistente nel rimborso non autorizzato di biglietti ferroviari per un importo di Euro 222,00 in violazione delle Condizioni Generali di Trasporto, comprovato ma sussumibile tra le condotte punite dal contratto collettivo con una sanzione conservativa.
2.1. Ha poi analizzato gli addebiti contemplati ai numeri da 1 a 3 della lettera di contestazione e concernenti lo svolgimento, da parte del dipendente, di attività extralavorativa non autorizzata durante l’orario di lavoro, nella veste di amministratore unico dal 2018 di una agenzia di viaggi e gestore dal 2019 di un bed and breakfast di sua proprietà. Ha appurato che nell’espletamento, in orario di lavoro, di tali concomitanti attività, il dipendente aveva utilizzato attrezzature e strumenti dell’ufficio, intrattenuto frequenti contatti telefonici con terzi ed anche rilasciato un’intervista a Radio regione, della durata di 7 minuti e 20 secondi, pubblicizzando l’agenzia di tour operator di cui era titolare.
2.2. I giudici di appello hanno ritenuto integrata la giusta causa di recesso sul rilievo del ruolo ricoperto dal A.A. presso Trenitalia di Quadro Professional e, a decorrere dal 25.6.2018, di titolare della microstruttura Contact Center; dello svolgimento di attività extralavorativa durante l’orario di lavoro per più di tre anni (2018-2021); dell’essere |’attività extralavorativa in potenziale in conflitto di interessi con quella della società datrice di lavoro. Hanno fatto leva sulla conclama violazione dell’obbligo di fedeltà, sulla deviazione delle energie lavorative ad altri fini, al punto da rendere non giustificata la correlativa corresponsione della retribuzione, con danno economico per il datore ed ingiusto profitto per il dipendente. Hanno tenuto conto della condotta di rimborso non autorizzato dei biglietti ferroviari quale circostanza fattuale confermativa del modo di agire del lavoratore, irrispettoso degli obblighi di diligenza e fedeltà.
- Avverso la sentenza A.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Trenitalia Spa ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato articolando un motivo. Il lavoratore ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
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Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 149 del 2022.
Motivi della decisione
Ricorso principale di A.A.
Si riportano i motivi di impugnazione come riassunti nel ricorso. 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.
La censura ha ad oggetto la sussistenza di una motivazione inidonea a raggiungere il “minimo costituzionale” in quanto: meramente apparente, siccome costituita da argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento compiuto dalla Corte Territoriale nella formazione del proprio convincimento, nel momento in cui, pur avendo correttamente esaminato e applicato allo scrutinio dell’addebito riguardante il rimborso del biglietti ferroviari le previsioni del codice disciplinare del CCNL del tutto immotivatamente, non ha applicato tali previsioni all’ulteriore addebito ritenuto rilevante, riguardante lo svolgimento di attività extralavorativa anche nell’orario di lavoro, avendo, invece, direttamente proceduto al giudizio sulla gravità ex lege di questo comportamento; irriducibilmente contraddittoria, laddove ha dapprima affermato che l’attività extralavorativa avrebbe riguardato un settore non interferente con quello curato dal datore di lavoro, e successivamente che la natura di detta attività potrebbe porsi in conflitto d’interessi con quella del datore.
- Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli articoli: 12 L. 604/66; 30, 3 comma legge 183/2010; 18, 4 comma, Stat. Lav., nonché degli artt. da 59 a 64 del CCNL mobilità.
La censura ha ad oggetto la parte della sentenza di secondo grado che ha implicitamente respinto il primo motivo di appello (secondo il quale la disciplina collettiva applicata esclude la adottabilità di un provvedimento espulsivo) con riferimento al preteso svolgimento di “una seconda attività lavorativa non autorizzata durante l’orario di lavoro”, senza tenere conto che la disciplina collettiva di categoria, in caso di “inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di esercizio”, in assenza dell’elemento costitutivo di un grave danno a terzi o al datore di lavoro, facoltizza quest’ultimo all’adozione soltanto di un provvedimento conservativo.
- Con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 7 St. Lav.
La censura si rivolge al rigetto implicito dell’eccezione di inosservanza del requisito di specificità della contestazione disciplinare, sollevata in giudizio dal lavoratore.
- Il primo motivo di ricorso non è fondato. La sentenza d’appello non reca alcuna delle anomalie motivazionali riconducibili alla violazione di legge di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c., come delineate dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, neppure sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà, ma dà ampiamente conto del percorso logico giuridico che sorregge la decisione, come si ricava dalla sintesi sopra riportata.
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Il secondo motivo di ricorso è anch’esso infondato.
5.1. Questa Corte, con indirizzo consolidato, ha affermato che, in via generale, il datore di lavoro non può irrogare un licenziamento disciplinare quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione (v. da ultimo Cass. n. 11665 del 2022; n. 32500 del 2018; n. 6165 del 2016; n. 19053 del 2005). Ciò comporta che condotte, pur astrattamente ed eventualmente suscettibili di integrare una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo di recesso ai sensi di legge, non possono rientrare nel relativo novero se l’autonomia collettiva le ha espressamente escluse, prevedendo per esse sanzioni meramente conservative (v. Cass. 9223 del 2015, n. 13353 del 2011, n. 1173 del 1996, n. 19053 del 1995). Difatti, le norme sul concetto di giusta causa o giustificato motivo soggettivo e sulla proporzionalità della sanzione sono sempre derogabili in melius e, per espresso dettato normativo (art. 30, comma 3, della legge n. 183 del 2010), la valutazione sulla legittimità del licenziamento disciplinare e sulla proporzionalità della sanzione deve avvenire tenendo conto anche delle previsioni contenute nei contratti collettivi. Il giudice deve interpretare la fonte negoziale e verificare la sussumibilità del fatto contestato nella previsione collettiva, anche se quest’ultima è espressa attraverso clausole generali o elastiche, come quelle che modulano le sanzioni in ragione della maggiore o minore gravità della condotta.
5.2. Si è sottolineato come tale attività di sussunzione della condotta contestata al lavoratore nella previsione contrattuale espressa attraverso clausole generali o elastiche non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, ma si arresta alla interpretazione ed applicazione della norma contrattuale, rimanendo nei limiti di attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo (Cass. n. 11665 del 2022 cit.).
5.3. La Corte d’Appello ha preso in esame le disposizioni del contratto collettivo che descrivono le condotte punite con sanzione conservativa (artt. 60 e 61) e quelle che contengono, in via esemplificativa, alcune tipizzazioni di giusta causa (art. 64). Ha sussunto nelle prime l’addebito di rimborso non autorizzato dei biglietti ferroviari ed ha invece ritenuto che la restante condotta addebitata al dipendente, di svolgimento di una attività lavorativa non autorizzata durante l’orario di lavoro, presentasse contenuti e caratteristiche di gravità tale da non potere essere compresa in quelle punite con sanzioni conservative ed integrasse, invece, una giusta causa di recesso. A tal fine, ha valorizzato la reiterata violazione dell’obbligo di fedeltà, protratta per circa tre anni, considerandola non equiparabile ad una condotta singola e isolata contraria al disposto di leggi, regolamenti o obblighi di servizio (come recitano le previsioni del contratto collettivo in tema di sanzioni conservative), evidenziando la condizione del dipendente, rispetto alla attività extralavorativa, di potenziale conflitto di interessi con quelli datoriali, ed anche il pregiudizio arrecato per l’uso di attrezzature d’ufficio e per avere sottratto emerge lavorative alla società. Dal punto di vista soggettivo, il potenziale conflitto di interessi è assunto come significativo della incapacità del lavoratore di tenere separati gli affari privati dai suoi obblighi lavorativi, creando una commistione che va ben al di là della violazione una tantum di prescrizioni di leggi o regolamenti e che reca in sé, per i modi e i tempi in cui è stata realizzata, un forte pregiudizio.
Questo coacervo di dati valorizzati dai giudici di appello dà conto di una valutazione di gravità e proporzionalità che colloca la condotta contestata e accertata all’esterno del raggio delle misure conservative, su un piano omologo a quelle suscettibili di licenziamento in tronco, per le “violazioni dolose…dei doveri che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio all’azienda” (art. 64). La durata della trasgressione per tre anni circa e la sistematica e continua sovrapposizione e confusione tra le due attività e i concorrenti interessi, con vantaggi per l’attività privata a danno della società, come puntualmente ricostruiti dai giudici di appello, hanno portato a ritenere integrato il requisito del “forte” pregiudizio; quest’ultimo è stato correttamente inteso non solo in senso economico, ma come misura della gravità dell’offesa arrecata agli interessi datoriali, alla immagine della società rispetto agli altri dipendenti, consapevoli del doppio lavoro del loro collega svolto anche in ufficio, alle previsioni del codice etico, che impongono ai dipendenti di dichiarare attività extralavorative per consentire il controllo sul potenziale conflitto di interessi, e complessivamente all’obbligo di fedeltà.
5.4. In proposito, deve ribadirsi che l’obbligo di fedeltà a carico del prestatore di lavoro, sancito dall’art. 2015 c.c. e da integrarsi con i generali doveri di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono correttezza e buona fede anche se comportamenti extralavorativi, determina per il lavoratore l’obbligo di astenersi da qualsiasi condotta che contrasti con doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa, o che crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima, o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto (v. Cass. n. 15 del 2015; Cass. n. 8711 del 2017; Cass. n. 26181 del 2024).
5.5. La sentenza d’appello si è correttamente attenuta ai principi di diritto sopra richiamati ed ai canoni giurisprudenziali attraverso cui sono state definite le nozioni legali di giusta causa (cfr. Cass. n. 18715 del 2016; n. 6901 del 2016; n. 21214 del 2009; n. 7838 del 2005) e di proporzionalità della misura espulsiva (cfr. Cass. 18715 del 2016; Cass. n. 21965 del 2007; Cass., n. 25743 del 2007); ha correttamente individuato ed interpretato le disposizioni del contratto collettivo e, con accertamento in fatto non revisionabile in questa sede, ha individuato nella condotta addebitata al lavoratore elementi di gravità tali da renderla non sussumibile né omologabile alle ipotesi punite con sanzione conservativa bensì riconducibile a quelle espressamente ed esemplificativamente punite col recesso in tronco.
Non vi è quindi spazio per dire integrate le violazioni di legge e di contratto collettivo come denunciate dal ricorrente. 6. Il terzo motivo è inammissibile. Il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 7 St. Lav. ma critica, in sostanza, la sentenza d’appello assumendo che la stessa ha omesso di pronunciarsi sulla questione della genericità della contestazione disciplinare dal medesimo riproposta, in sede di reclamo, ai sensi dell’art. 346 c.p.c. Ove anche si provvedesse a riqualificare la censura in termini di art. 112 c.p.c., se ne dovrebbe, comunque, statuire l’inammissibilità per mancato rispetto delle prescrizioni imposte dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.
Il ricorrente ha omesso di trascrivere, almeno nelle parte essenziali, gli atti processuali su cui la censura si fonda, compresi i provvedimenti emessi nel corso del giudizio di primo grado, in fase sommaria e di opposizione (Cass., Sez. U., n. 8950 del 2022; Cass. n. 12481 del 2022). Ricorso incidentale di Trenitalia Spa
- Con l’unico motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2119 e degli artt. 60, 61 e 64 del c.c.n.l., per avere la Corte d’Appello erroneamente sussunto nella fattispecie contrattuale punita con una misura conservativa la condotta di rimborso non autorizzato dei biglietti.
Il ricorso, qualificabile come condizionato, è assorbito dal rigetto del ricorso principale.
- Per le ragioni esposte, il ricorso principale deve essere respinto, con assorbimento di quello incidentale.
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La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
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Il rigetto del ricorso principale costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

