Il datore di lavoro non può irrogare contestualmente sanzioni conservative e licenziamento fondando lo stesso sul superamento della soglia complessiva delle sospensioni disciplinari prevista dal contratto collettivo, senza una preventiva e autonoma contestazione dell’ulteriore addebito derivante dalla valutazione unitaria delle condotte pregresse. Il difetto di contestazione disciplinare determina infatti l’inesistenza del procedimento ex art. 7 Stat. lav. e, quanto agli effetti, è equiparabile all’insussistenza del fatto contestato, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria di cui all’art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 23/2015.

Nota a Cass. (ord.) 13 maggio 2026, n. 14060

Alfonso Tagliamonte

Il licenziamento disciplinare intimato contestualmente all’irrogazione delle sanzioni disciplinari, fondato sul superamento della soglia complessiva delle sospensioni disciplinari prevista dal contratto collettivo, è illegittimo se manca una preventiva e autonoma contestazione di tale ulteriore e autonomo addebito e non è garantito il diritto di difesa del lavoratore ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori. In tale ipotesi si applica la tutela reintegratoria.

È quanto afferma la Corte di Cassazione (ord. 13 maggio 2026, n. 14060), in relazione al licenziamento di un lavoratore che aveva ricevuto tre contestazioni disciplinari per episodi di insubordinazione. Il datore di lavoro, con un unico provvedimento finale gli aveva irrogato tre sanzioni di sospensione, per un totale di 24 giorni e, contestualmente, gli aveva intimato il licenziamento disciplinare con preavviso, sostenendo che il superamento dei 20 giorni di sospensione previsti dal CCNL giustificasse il recesso.

I giudici, in linea sia con il Tribunale che con la Corte d’appello di Messina (n. 748/2024), affrontando la questione se il datore di lavoro potesse licenziare il dipendente nello stesso provvedimento con cui applicava le sospensioni disciplinari, senza una preventiva e autonoma contestazione relativa al licenziamento, hanno affermato che:

  • l’art. 7 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970) impone sempre una preventiva contestazione dell’addebito disciplinare e il diritto del lavoratore al contraddittorio;
  • il datore di lavoro non può, con un unico atto: irrogare le sospensioni disciplinari; calcolare che tali sospensioni superano la soglia prevista dal contratto collettivo; e contemporaneamente licenziare il dipendente;
  • il superamento della soglia dei 20 giorni costituisce infatti un nuovo addebito disciplinare, che richiede una specifica contestazione e la possibilità per il lavoratore di difendersi prima del licenziamento; dal momento che il recesso non risultava fondato sulle singole condotte originariamente contestate, bensì sulla loro rivalutazione unitaria e complessiva quale fatto nuovo, ritenuto idoneo a compromettere definitivamente il rapporto fiduciario, tale mutamento di prospettiva disciplinare rende necessario l’avvio di uno specifico procedimento disciplinare, idoneo a garantire al lavoratore il pieno esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio;
  • il radicale difetto di contestazione disciplinare non integra una mera irregolarità procedurale, ma determina l’inesistenza stessa del procedimento disciplinare;
  • poiché il licenziamento era stato intimato senza alcuna preventiva contestazione dell’addebito che ne costituiva il fondamento, si configura un radicale difetto del procedimento disciplinare, equiparabile all’insussistenza del fatto contestato;
  • l’equiparazione alla insussistenza del fatto avente rilievo disciplinare l’ipotesi di licenziamento adottato “senza alcuna contestazione dell’addebito”, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria è conforme alla giurisprudenza della Corte stessa (v. n. 4879/2020, in q. sito con nota di F. GIROLAMI e Cass. n. 25745/2016).

Di conseguenza, secondo la Corte, si applica la tutela reintegratoria prevista dall’art. 3, co. 2, D.Lgs. 23/2015, con reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e risarcimento del danno nei limiti stabiliti dalla legge.

CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 13 maggio 2026, n. 14060

Svolgimento del processo

1.La Corte di Appello di Messina, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato con preavviso ad A.A. dalla MESSINA SERVIZI BENE COMUNE Spa, con applicazione delle tutele previste dall’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015, condannando la società alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal recesso alla reintegrazione, detratte tre mensilità a titolo di aliunde percipiendum.

  1. La Corte territoriale ha premesso in fatto: “Nello specifico era accaduto che A.A. veniva attinto, con provvedimento del 28 dicembre 2022 (ricevuto il 12 gennaio 2023), da una prima contestazione disciplinare per presunta insubordinazione, da una seconda contestazione disciplinare del 6 febbraio 2023, anch’essa per insubordinazione e, infine, da una terza contestazione disciplinare dell’8 febbraio 2023 – ricevuta il giorno dopo. In data 4 aprile 2023 riceveva la lettera di licenziamento con preavviso nella quale contestualmente venivano comminate le sanzioni disciplinari della sospensione (per un totale di 24 giorni) per i precedenti tre episodi contestati”.

  2. La Corte ha quindi condiviso col primo giudice l’assunto secondo cui “con unico provvedimento conclusivo dei tre procedimenti disciplinari già avviati, MSBC, nell’irrogare la relativa sanzione disciplinare in relazione a ciascuno, aveva contestualmente intimato a sorpresa il licenziamento senza alcuna previa contestazione e senza garantire il diritto del dipendente al contraddittorio”; a fronte del motivo di appello con cui si richiamava la disciplina contrattuale collettiva contenente la previsione del licenziamento con preavviso nel caso di lavoratori incorsi, per almeno 3 volte nel corso del rapporto di 2 anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 20 giorni, la Corte ha replicato che “nell’intimazione di licenziamento parte datoriale ha riconsiderato i tre episodi nella loro globalità e continuità, quale fatto nuovo tale da far venire meno il vincolo fiduciario, senza garantire il diritto del dipendente al contraddittorio”; da ciò ha tratto la conseguenza che il radicale difetto di contestazione aveva determinato l’inesistenza dell’intero procedimento e non solo l’inosservanza delle norme che lo regolano, così da potersi equiparare, quanto gli effetti, alla fattispecie inerente l’insussistenza del fatto contestato.

  3. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la soccombente società con due motivi; hanno resistito con distinti controricorsi l’intimato lavoratore e l’INPS.

All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.

Motivi della decisione

1.Il primo motivo del ricorso – così come esposto nella sintesi formulata dalla stessa parte ricorrente – denuncia: ” Violazione dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 4 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 68 del C.c.n.l. dei Servizi Ambientali, per avere la Corte di Appello interpretato la clausola contenuta nella predetta disposizione in violazione dei predetti canoni, non riconoscendo che in applicazione di essa costituisse giusta causa di licenziamento il superamento della soglia di venti giorni di sospensione, senza la necessità di un’ulteriore contestazione limitata al predetto superamento”.

La censura è priva di fondamento.

La dichiarata illegittimità del licenziamento non trae origine dall’interpretazione di una disposizione contrattuale collettiva, di cui parte ricorrente lamenta l’errata esegesi, bensì dalla violazione di una disposizione inderogabile qual è l’art. 7 St. Lav. che impone la preventiva contestazione dell’addebito disciplinare.

Parte ricorrente ancora non specifica con quale atto sia stata aperta la procedura disciplinare avente ad oggetto l’addebito al A.A. di aver subito sospensioni disciplinari per analoghe mancanze per un tempo complessivamente a venti giorni; del tutto correttamente i giudici del doppio grado hanno ritenuto che la società non potesse, con lo stesso provvedimento disciplinare, intimare sanzioni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per più di venti giorni e contestualmente infliggere il licenziamento.

Ciò posto, in punto di tutela, la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte che equipara alla insussistenza del fatto avente rilievo disciplinare l’ipotesi di licenziamento adottato “senza alcuna contestazione dell’addebito”, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, già nel vigore della L. n. 92/2012 (cfr. Cass. n 25745/2016; Cass. n. 4879/2020).

  1. Il secondo motivo denuncia: “violazione dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 4 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 sotto altro profilo, per avere la Corte di Appello ignorato che il licenziamento del 20 marzo 2023 era stato intimato non soltanto per il superamento della soglia di 20 giorni di sospensione di cui all’art. 68 del C.c.n.l., ma anche per “omesso adempimento rispetto a un ordine datoriale più volte disatteso, all’abbandono del posto di lavoro e ai disordini nell’organizzazione del servizio, e dunque all’insubordinazione grave e continuata”, oggetto di contestazione specifica nelle contestazioni disciplinari del 28 dicembre 2022, del 6 febbraio 2023 e dell’8 febbraio 2023″.

La censura è inammissibile per concorrenti profili.

Per un verso, la questione sollevata secondo cui il licenziamento non era stato solo intimato per il superamento della soglia di venti giorni di sospensione non risulta specificamente affrontata nella sentenza impugnata, di modo che parte ricorrente avrebbe dovuto indicare come la stessa era stata introdotta nel giudizio di primo grado, come fosse stata risolta dalla pronuncia di primo grado e se e come, infine, era stata devoluta in grado di appello mediante specifico motivo di gravame, al fine di evitare la sanzione della inammissibilità del motivo (cfr. Cass., Sez. Un., n. 2399/2014; Cass. n. 2730/2012; Cass. n. 20518/2008; Cass. n. 25546/2006; Cass. n. 3664/2006; Cass. n. 6542/2004; Cass. n. 27568/2017; Cass. n. 20694/2018; Cass. n. 32084/2019).

Per altro verso, la doglianza si traduce in una diversa interpretazione degli atti della procedura disciplinare, quali la contestazione degli addebiti in correlazione con la motivazione del recesso, che appartengono alla valutazione del giudice del merito (cfr. Cass. n. 13667 del 2018; conf., tra le molte, Cass. n. 18168/2023 in motivazione).

  1. In conclusione, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con regolazione delle spese secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società soccombente al pagamento delle spese liquidate in favore del A.A. in Euro 5.000,00, oltre Euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15% nonché, in favore dell’INPS, in Euro 2.800,00, oltre Euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Illegittimo il licenziamento “a sorpresa” con difetto assoluto di contestazione disciplinare
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