L’usura fisica derivante da turni estenuanti e mezzi obsoleti genera una responsabilità diretta a carico del datore di lavoro, anche in presenza di patologie pregresse del dipendente.

Nota a Cass. (ord.) 3 giugno 2026, n. 17754

Pamela Coti

Lo stato patologico preesistente del lavoratore costituisce una concausa naturale dell’evento dannoso e non può giustificare una riduzione del risarcimento ai sensi dell’art. 1227 c.c.

È quanto sancito dalla Corte di Cassazione che ha riaffermato un principio cruciale per la giurisprudenza in tema di sicurezza sul lavoro, con riferimento al ricorso promosso da un autista di linea che ha citato in giudizio l’azienda per ottenere il risarcimento del danno differenziale conseguente ad un infarto miocardico subito in servizio.

Sul punto la Corte ha stabilito e precisato che:

  • ai sensi dell’art. 2087 c.c., il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati. La responsabilità datoriale si configura, in particolare, quando l’imprenditore ometta di predisporre le cautele e gli accorgimenti idonei a preservare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. In tale ambito, grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato non solo le misure specificamente previste dalla normativa vigente, ma anche tutte le misure generiche di prudenza, diligenza e prevenzione che, in relazione alle concrete circostanze del caso, risultino necessarie a garantire l’incolumità dei lavoratori;
  • il concorso di cause naturali, quale la preesistenza di gravi patologie in capo al lavoratore, non giustifica un frazionamento della responsabilità civile qualora la condotta datoriale abbia costituito una condizione necessaria per la verifica dell’evento dannoso. Lo stato patologico pregresso integra infatti una mera concausa naturale del danno e, in applicazione del principio di equivalenza causale di cui all’art. 41 c.p., non assume rilievo ai fini dell’esclusione o della riduzione della responsabilità del datore di lavoro. Ne consegue che, in presenza anche di una minima incertezza circa l’effettiva incidenza causale del fattore naturale, non è consentito ricorrere a criteri probatori semplificati o a valutazioni equitative volte a ripartire la responsabilità tra la condotta illecita e la condizione patologica del danneggiato. Pertanto, ove non sia dimostrato che il fattore naturale sia stato da solo sufficiente a determinare l’evento, escludendo integralmente l’efficacia causale della condotta datoriale, l’autore dell’illecito risponde dell’intero danno.

In definitiva, l’ordinanza ribadisce che l’obbligo di tutela previsto dall’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di prevenire ogni rischio per la salute dei dipendenti mediante un’adeguata organizzazione del lavoro e l’adozione di strumenti idonei. Ne consegue che condizioni di superlavoro, carenze organizzative e mancata predisposizione di misure preventive integrano una fonte di responsabilità datoriale, senza che la preesistente vulnerabilità del lavoratore possa escludere o attenuare il risarcimento qualora la condotta datoriale abbia avuto efficacia causale nella produzione dell’evento dannoso.

CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 3 giugno 2026, n. 17754

Infarto del lavoratore e responsabilità datoriale: le patologie pregresse non escludono il nesso causale
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