Le retribuzioni dei lavoratori sono sempre escluse dall’azione di revoca proposta dalla curatela, a nulla rilevando che le stesse siano state corrisposte dopo l’avvio della procedura.
Nota a Cass. (ord.) 5 maggio 2026, n. 12715
Fabrizio Girolami
In tema di azione revocatoria fallimentare, l’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lett. f), R.D. 16.3.1942, n. 267 (c.d. Legge fallimentare) – relativa ai pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti e altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito – è diretta a tutelare il diritto alla retribuzione – quale valore costituzionalmente protetto (artt. 1, 35 e 36 Cost.) e solo in via indiretta e mediata la continuità aziendale – e opera indipendentemente dal momento in cui il pagamento è eseguito, non essendo richiesto alcun requisito di “contestualità temporale” rispetto alla prestazione lavorativa o alla vigenza del rapporto, potendo il pagamento avvenire anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro e in sede esecutiva.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12715 del 5 maggio 2026, che sancisce un principio fondamentale di protezione dei diritti dei lavoratori, anche a fronte della crisi dell’impresa.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Catania (sentenza n. 1761/2024), in riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 12.12.2022, aveva affermato che l’esclusione legislativa dell’azione revocatoria fallimentare per crediti di lavoro persegue un’eminente finalità sociale.
La Corte etnea aveva osservato che – diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale – l’esenzione contemplata dalla lett. f) del comma 3 dell’art. 67 L. Fall. non ha quale diretta finalità la necessità di assicurare “l’ordinaria gestione dell’impresa”, bensì trova preminente giustificazione nella “finalità sociale di tutela del lavoro in ogni sua forma”, ottenuta assicurando la tutela da revocatoria non solo ai lavoratori subordinati, ma a tutti i titolari di rapporti da parasubordinazione e lavorativi di natura interinale organicamente inseriti nell’impresa. Pertanto, l’esenzione in esame non può essere limitata, come invece sostenuto dal giudice di prime cure, a pagamenti di retribuzioni corrisposti contestualmente o “quasi contestualmente” alla prestazione lavorativa.
La Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha rigettato il ricorso proposto dalla curatela fallimentare (la quale aveva ritenuto che – diversamente da quanto asserito dalla Corte territoriale – l’esenzione prevista dalla norma riguarderebbe unicamente i corrispettivi erogati in relazione di contestualità con le prestazioni lavorative, sull’asserito presupposto che la ratio della norma medesima sarebbe la tutela della continuità aziendale), osservando quanto segue:
- l’art. 67, co. 3, lett. f), L.F. dispone che “non sono soggetti all’azione revocatoria: … f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito”;
- il tenore letterale della norma evidenzia “senza possibilità di fraintendimenti” che la suddetta esenzione dall’azione revocatoria è volta a “tutelare il diritto alla retribuzione dei lavoratori dell’impresa, subordinati e parasubordinati (“altri collaboratori”)”, diritto che è da intendersi “come strumentale al loro sostentamento, e dunque di rilevanza costituzionale, per come presidiato dall’art. 36, Cost., nella sua declinazione “diretta a garantire una esistenza libera e dignitosa” ai lavoratori e alle loro famiglie;
- tale disposizione offre una tutela “parallela” e “simmetrica” a quella già garantita, in sede di riparto dell’attivo fallimentare, dall’art. 2751-bis, n. 1, c.c., con il riconoscimento del privilegio generale sui beni mobili ai crediti “lavoristici”, a salvaguardia del diritto dei lavoratori alla retribuzione, non solo “quale corrispettivo della prestazione lavorativa – nella prospettiva della sinallagmaticità della stessa all’interno del rapporto negoziale instaurato con il datore di lavoro” ma anche “quale strumento per il loro mantenimento e per garantirne la libertà e la dignità sociale”;
- l’ambito di tutela dell’esenzione ex art. 67, co. 3, lett. f), L. Fall. è limitato ai “pagamenti dei corrispettivi” delle “prestazioni di lavoro”, mentre l’oggetto della tutela “ripartitoria” garantita ai lavoratori dall’art. 2751-bis, n. 1, c.c., con il riconoscimento del privilegio mobiliare, “risulta – secondo la lettera della norma, e secondo gli interventi additivi della Corte costituzionale (v. sentenza n. 220/2002; sentenza n. 113/2004; sentenza n. 326/1983) – più ampio in relazione ai crediti garantiti”. Tuttavia, la ratio sottesa alle due disposizioni “è la medesima”, ossia la tutela del diritto alla retribuzione dei lavoratori subordinati e dei collaboratori dell’impresa “nella funzione costituzionalmente protetta dall’art. 36 della Carta fondamentale, nel senso già sopra chiarito”;
- si tratta di disposizioni di tutela che il legislatore ha voluto garantire al soggetto “debole” del rapporto contrattuale “che lo lega al datore di lavoro, nell’ottica di assicurare, tramite il diritto alla retribuzione, la soddisfazione di altri interessi meritevoli di garanzia”, tra cui “il sostentamento delle famiglie dei lavoratori” e “il pieno rispetto della libertà e della dignità di quest’ultimi nella realtà della vita sociale”;
- pertanto, l’interpretazione perorata dal Fallimento ricorrente (secondo la quale il riconoscimento dell’esenzione presupporrebbe il requisito temporale della “contestualità” tra la prestazione lavorativa e il pagamento del corrispettivo pecuniario) è destinata “a naufragare, per infrangersi contro l’insuperabile argomento legato proprio alla finalità di tutela sottesa all’esenzione”; poiché la ratio di tutela dell’esenzione “è quella di garantire comunque il diritto alla retribuzione dei lavoratori e dei collaboratori (“anche non subordinati”), pure nel periodo di insorgenza dell’insolvenza dell’imprenditore poi dichiarato fallito – e ciò, come più volte detto, al fine di tutelare il “lavoro” come diritto costituzionale strumentalmente volto alla salvaguardia di una “esistenza libera e dignitosa”, ne consegue che “diventa del tutto irrilevante il momento nel quale la retribuzione pecuniaria, corrispettivo sinallagmatico della prestazione lavorativa svolta dal lavoratore (nell’accezione lata sopra chiarita), venga effettivamente e concretamente versata a quest’ultimo, potendo la stessa – per divenire “garantita” attraverso l’esenzione da revocatoria – essere corrisposta contestualmente alla prestazione lavorativa, o intervenire successivamente (come avvenuto nel caso di specie), anche a distanza di molto tempo rispetto anche alla fine del rapporto di lavoro”;
- l’esenzione di cui all’art. 67, co. 3, lett. f), L. Fall. opera sulla sola base della natura “lavoristica” del credito, senza che possano essere introdotti, in via interpretativa, ulteriori requisiti temporali o funzionali (quali l’immediatezza del pagamento rispetto alla prestazione o la diretta funzionalità alla continuità dell’impresa), non essendo tali limiti desumibili né dal dato letterale né dalla ratio della norma, distinta rispetto alle finalità di “tutela della continuità aziendale” perseguite dalle diverse ipotesi di esenzione di cui alle lett. a) e b) del medesimo comma (secondo cui, come noto, non sono soggetti all’azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso; b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca).
Alla luce delle considerazioni suesposte, la Cassazione ha formulato il seguente principio di diritto: “l’esenzione dall’azione revocatoria disposta dall’art. 67, terzo comma, lett. f), L. Fall. per i pagamenti dei corrispettivi delle prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito, è volta a tutelare direttamente, secondo la voluntas legis, il diritto alla retribuzione del lavoro, quale valore costituzionalmente rilevante (artt. 1, comma 1; 35, comma 1, e 36 Cost.), e solo in via indiretta e mediata la continuità aziendale, non essendo la predetta esenzione subordinata a specifiche tempistiche o modalità del pagamento oggetto della domanda revocatoria, che può quindi avvenire anche in sede esecutiva, dopo la cessazione del rapporto di lavoro”.
CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 5 maggio 2026, n. 12715
Svolgimento del processo
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania, in accoglimento del gravame proposto da A.A. , ha rigettato la domanda avanzata dal Fallimento A.N.F.E.-Associazione Nazionale Famiglie Emigrati ex art. 67 comma 1 n. 2 L.Fall.
- Con sentenza del 12/12/2022 il Tribunale di Catania aveva infatti dichiarato l’inefficacia nei confronti del Fallimento A.N.F.E. del pagamento di Euro 6.007,16 eseguito dalla Regione Siciliana in favore di A.A. in data 24/5/2017 ed aveva condannato quest’ultimo a corrispondere alla curatela la somma di Euro 6.007,16 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
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La Corte territoriale ha ritenuto fondati il primo e secondo motivo di gravame, coi quali il A.A. aveva censurato la sentenza per non aver ritenuto applicabile l’ipotesi di esenzione dalla revocatoria di cui all’art. 67 co. 3 lett. f).
La Corte etnea ha infatti osservato che, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, l’esenzione contemplata dalla lett. f) del comma 3 dell’art. 67 L.Fall. (secondo cui non sono soggetti all’azione revocatoria fallimentare “i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito”) non ha quale diretta finalità la necessità di assicurare l’ordinaria gestione dell’impresa (come invece nel caso delle esenzioni di cui alle lett. a, b), bensì trova preminente giustificazione nella finalità sociale di tutela del lavoro in ogni sua forma, ottenuta assicurando la tutela da revocatoria non solo ai lavoratori subordinati, ma a tutti i titolari di rapporti da parasubordinazione e lavorativi di natura interinale organicamente inseriti nell’impresa. Con la conseguenza – hanno aggiunto i giudici del gravame – che l’esenzione in parola non può ritenersi limitata, come assunto invece dal primo giudice, a pagamenti di retribuzioni corrisposti contestualmente o “quasi contestualmente” alla prestazione lavorativa.
Ha aggiunto la Corte di merito che sicuro indice letterale e sistematico di tale conclusione si rinviene nel fatto che la previsione di cui alla lett. f) non contiene alcuna specificazione circa l’esercizio dell’attività di impresa, o ai “termini d’uso” del pagamento, al contrario della lett. a)
- La sentenza, pubblicata il 28/11/2024, è stata impugnata dal Fallimento A.N.F.E. con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrato da memoria, cui il A.A. ha resistito con controricorso.
La Procura generale, nella persona del Sostituto Procuratore Giovanni Nardecchia, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 67 , comma 3, lett. f) L.Fall., ai sensi dell’art. 360 , primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto applicabile – sic et simpliciter – l’esenzione prevista dalla citata norma al credito di lavoro, in quanto tale, senza considerare che la ratio della norma sarebbe stata, invece, quella di garantire le prestazioni lavorative svolte in periodi pressoché contestuali all’esercizio dell’impresa, sia ai fini del mantenimento della stabilità del rapporto lavorativo, sia ai fini della continuità aziendale dell’impresa, anche in situazione di crisi.
- Il secondo prospetta la “Nullità della sentenza ex art. 132 n. 4 c.p.c., art. 111 comma 6 Cost., per violazione dell’art. 67 , comma 3 lett. f) L.Fall. con riferimento all’art. 360 , comma 1, n. 4, c.p.c.”.
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Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato per “Violazione di legge ex art. 132 II comma n.4 c.p.c. e art. 111 comma 6 della Costituzione. Nullità della sentenza per assenza di motivazione e/o motivazione apparente in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c.”.
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Col quarto mezzo si denuncia la “Illegittimità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5, c.p.c.”, per essere la motivazione della sentenza impugnata viziata ed erronea anche in rapporto all’omesso esame del fatto – incontestato tra le parti – che il pagamento attinto da revocatoria riguardava crediti per prestazioni lavorative svolte tra agosto 2011 e settembre 2013, ma era intervenuto solo in data 24 maggio 2017, dopo che il rapporto di lavoro era cessato il 14 dicembre 2014 a seguito di licenziamento collettivo. Di conseguenza, si trattava di pagamento di credito relativo a prestazioni lavorative inidonee a garantire la stabilità del rapporto (oramai cessato da anni), ovvero la continuazione dell’attività di impresa e la funzionalità dell’organizzazione produttiva nel periodo di crisi, stante l’ormai conclamato stato di insolvenza, che sfociava pochi mesi dopo nel fallimento.
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I primi quattro motivi, da trattare unitariamente, sono infondati.
Sostiene, in buona sostanza, il Fallimento ricorrente che la decisione impugnata sarebbe erronea nell’aver ritenuto applicabile l’esenzione prevista dall’art. 67 , comma 3, lett. f), L.Fall. , esclusivamente sulla base della natura del credito di lavoro, in quanto tale privilegiato ed oggetto di tutela costituzionale, laddove la ratio dell’esenzione sarebbe, diversamente, quella di garantire il credito solo per la prestazione lavorativa svolta pressoché contestualmente all’attività imprenditoriale, anche in situazione di crisi, e come funzionale all’esercizio dell’impresa, attraverso la garanzia di stabilità del lavoro. In altri termini, l’esenzione applicata non si baserebbe sulla preminente giustificazione della finalità sociale di tutela del lavoro in ogni sua forma (anche parasubordinata), ex sé solo considerata, ma in quanto diretta ad assicurare l’ordinaria gestione dell’impresa, atteso che fine della norma sarebbe anche quello di assicurare all’imprenditore la stabilità di rapporti funzionali all’esercizio dell’impresa, tutelando il lavoratore ed evitando che la minaccia della revocatoria possa rappresentare un impedimento alla continuazione della prestazione di lavoro in favore dell’impresa.
Tali considerazioni non sono meritevoli di positivo apprezzamento, risultando invece corretta l’interpretazione fornita dalla Corte
territoriale dell’esenzione disciplinata dall’art. 67 , terzo comma, lett. f), L.Fall.
Militano in tal senso diversi argomenti, che non paiono superabili.
5.1. – Recita l’art. 67, terzo comma, lett. f), sopra citato, che “Non sono soggetti all’azione revocatoria:… f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito”.
Ebbene, già la lettera della norma evidenzia, senza possibilità di fraintendimenti, che l’esenzione in discorso va a tutelare il diritto alla retribuzione dei lavoratori dell’impresa, subordinati e parasubordinati (“altri collaboratori”). Diritto da intendersi come strumentale al loro sostentamento, e dunque di rilevanza costituzionale, per come presidiato dall’art. 36 Cost., nella sua declinazione diretta a garantire “una esistenza libera e dignitosa” ai lavoratori e alle loro famiglie.
È questa una disposizione che offre una tutela parallela e – si può aggiungere – “simmetrica” a quella già garantita, in sede di riparto dell’attivo fallimentare, dall’art. 2751 bis , n. 1, c.c., con il riconoscimento del privilegio generale sui beni mobili ai crediti “lavoristici”, a salvaguardia del diritto dei lavoratori alla retribuzione, non solo quale corrispettivo della prestazione lavorativa – nella prospettiva della sinallagmaticità della stessa all’interno del rapporto negoziale instaurato con il datore di lavoro – ma anche quale strumento per il loro mantenimento e per garantirne la libertà e la dignità sociale.
È ben vero che l’ambito di tutela dell’esenzione di cui all’art. 67 , terzo comma, lett. f), L.Fall. è limitato ai “pagamenti dei corrispettivi” delle “prestazioni di lavoro”, mentre l’oggetto della tutela “ripartitoria” garantita ai lavoratori dall’art. 2751 bis , n. 1, c.c., con il riconoscimento del privilegio mobiliare, risulta – secondo la lettera della norma, e secondo gli interventi additivi della Corte cost. (v. sent. n. 220/2002; sent. n. 113/2004; sent. n. 326/1983) – più ampio in relazione ai crediti garantiti. Tuttavia, la ratio sottesa alle due disposizioni normative in esame è la medesima, e cioè la tutela del diritto alla retribuzione dei lavoratori subordinati e dei collaboratori dell’impresa, nella funzione costituzionalmente protetta dall’art. 36 della Carta fondamentale, nel senso già sopra chiarito.
Si tratta, insomma, di una tutela che il legislatore ha voluto garantire al soggetto “debole” del rapporto contrattuale che lo lega al datore di lavoro, nell’ottica di assicurare, tramite il diritto alla retribuzione, la soddisfazione di altri interessi meritevoli di garanzia, quali – come già detto – il sostentamento delle famiglie dei lavoratori ed il pieno rispetto della libertà e della dignità di quest’ultimi nella realtà della vita sociale.
5.2. – Se così è, allora anche l’interpretazione perorata dal Fallimento ricorrente (secondo la quale il riconoscimento dell’esenzione in parola presuppone il requisito temporale della “contestualità” tra la prestazione lavorativa e il pagamento del corrispettivo pecuniario) è destinata a naufragare, per infrangersi contro l’insuperabile argomento legato proprio alla finalità di tutela sottesa all’esenzione di cui si sta qui discorrendo. Ed invero, se la ratio di tutela dell’esenzione è quella di garantire comunque il diritto alla retribuzione dei lavoratori e dei collaboratori (“anche non subordinati”), pure nel periodo di insorgenza dell’insolvenza dell’imprenditore poi dichiarato fallito – e ciò, come più volte detto, al fine di tutelare il “lavoro” come diritto costituzionale strumentalmente volto alla salvaguardia di una “esistenza libera e dignitosa” – allora diventa del tutto irrilevante il momento nel quale la retribuzione pecuniaria, corrispettivo sinallagmatico della prestazione lavorativa svolta dal lavoratore (nell’accezione lata sopra chiarita), venga effettivamente e concretamente versata a quest’ultimo, potendo la stessa – per divenire “garantita” attraverso l’esenzione da revocatoria – essere corrisposta contestualmente alla prestazione lavorativa, o intervenire successivamente (come avvenuto nel caso di specie), anche a distanza di molto tempo rispetto anche alla fine del rapporto di lavoro.
5.3. Del resto, se da un lato, come visto sopra, nel tessuto letterale della norma dettata dall’art. 67 , comma 3, lett. f), L.Fall. non v’è traccia del presupposto “temporale” prospettato dal ricorrente, dall’altro lato, quando il legislatore ha voluto invece introdurre, nel regime normativo delle ipotesi di esenzioni, limiti ovvero presupposti temporali per perimetrarne l’ambito applicativo, lo ha fatto espressamente, come avvenuto proprio nell’esenzione (evocata dalla parte ricorrente) di cui alla lett. a) dell’art. 67, comma 3, più volte citato, ove il legislatore si è premurato di circoscrivere l’esenzione ai “pagamenti” effettuati nell’esercizio dell’impresa e “nei termini d’uso”.
A ciò va aggiunto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 26244/2021 ), nel sistema della legge fallimentare la regola generale è quella della revocabilità dei pagamenti e negozi posti in essere nel cd. periodo sospetto, mentre i casi di esenzione si pongono in termini di vere e proprie eccezioni. Ne consegue che un’interpretazione addirittura “additiva” della norma nel senso sopra richiamato, come quella perorata dalla parte ricorrente, non risulta giuridicamente praticabile.
5.4. – Va ora ricordato che il catalogo delle esenzioni disciplinate dal terzo comma della norma qui in commento è ampio e variegato (cfr. Cass. 1697/2023 , 2176/2023 ), così come parallelamente risultano variegati gli ambiti di tutela sottesi alle singole ipotesi di esenzione previste dal legislatore.
Non è discutibile che l’interesse alla continuità dell’attività di impresa (che risulterebbe, diversamente, pregiudicato in caso di revocatoria fallimentare) è già tutelato delle ipotesi di cui alle ricordate lett. a) e lett. b) del terzo comma dell’art. 67 , L.Fall.
Così come il diverso interesse al risanamento dell’impresa, nel contesto degli strumenti di soluzione negoziale della crisi di impresa, è salvaguardato, nella voluntas legis, dalle lett. d), e) e g), della medesima norma.
Ne risulta che le rimanenti ipotesi di esenzioni – quelle di cui alle lett. c) e f) – vanno a “coprire” ambiti di tutela ontologicamente e strutturalmente diversi rispetto a quelli posti a sostegno della continuità aziendale dell’impresa, ovvero delle operazioni di ristrutturazione intervenute nel periodo di crisi.
In particolare, la lett. c) del terzo comma dell’art. 67 , L.Fall. è diretta a tutelare anch’essa (come nell’ipotesi qui in discussione) un diritto primario ed indispensabile per l’individuo, e cioè quello alla casa di “abitazione”, cui è stato assimilato quello al futuro esercizio di attività imprenditoriale, attraverso la tutela dell’immobile destinato a sede principale dell’attività d’impresa.
Si tratta dunque di tutele diverse ma in qualche modo complanari rispetto alla tutela del diritto alla retribuzione dei lavoratori e dei collaboratori, anche non subordinati, dell’impresa, offerta, per quanto ampiamente detto, dalla successiva lett. f).
Ne consegue che non è condivisibile la diversa tesi secondo la quale la finalità protettiva della norma dettata dall’art. 67 , comma 3, lett. f), L.Fall. attiene alla continuità dell’attività di impresa, nell’ottica di una migliore valorizzazione del compendio aziendale per la sua futura liquidazione in ambito fallimentare. Tale salvaguardia è già presidiata dalle precedenti lett. a) e b) del terzo comma della stessa norma, senza che emergano dalla lett. f) riscontri e spunti interpretativi tali da estendere anche all’esenzione prevista per i pagamenti dei corrispettivi delle prestazioni di lavoro la finalità di tutela della continuità dell’attività dell’impresa.
L’eterogeneità delle situazioni, volta a volta prese in considerazione e fatte oggetto di esonero, ha come filo di unificazione la volontà di assicurare particolari interessi che il legislatore ha ritenuto superiori (cfr. Cass. 27939/2020 , Cass. 4340/2020 ); ne consegue che l’interpretazione delle diverse situazioni di esenzione non può che rapportarsi con la ragione specifica che, ipotesi per ipotesi, viene a giustificarle, per porsi, dunque, in termini di stretta coerenza con la stessa, ovvero con il particolare interesse superiore che vi presiede (così, espressamente, Cass. 8900/2024 ).
5.5. – Del resto, risulta un assioma non dimostrato quello secondo cui il pericolo dell’esperimento vittorioso delle revocatorie fallimentari nei confronti del pagamento dei corrispettivi delle prestazioni lavorative costituirebbe un incentivo alle dimissioni dei lavoratori, in prossimità dell’insorgenza della crisi di impresa ovvero dell’insolvenza, con pregiudizio della continuità dell’attività di impresa; col che si giustificherebbe – secondo la diversa opzione esegetica qui non accolta – l’introduzione, nel terzo comma dell’art. 67 L.Fall. , dell’esenzione in parola.
Tale conclusione – oltre a non essere dimostrata – potrebbe semmai giustificarsi, in realtà, solo per i lavoratori altamente qualificati ed in grado di collocarsi con facilità sul mercato del lavoro, ma non varrebbe per la maggior parte dei dipendenti subordinati che, in ragione della necessità della retribuzione per il loro sostentamento, sarebbero pronti a “rischiare” anche la successiva revoca del pagamento dei loro corrispettivi.
5.6. – A ciò va aggiunto che la giurisprudenza di questa Corte si è già espressa, in relazione all’esenzione prevista dalla lett. f) del terzo comma dell’art. 67 L.Fall. , per evidenziare che essa “assicura una finalità sociale di tutela del lavoro in ogni sua forma, estendendo la tutela da revocatoria a tutti i titolari di rapporti da parasubordinazione e lavorativi di natura interinale organicamente inseriti nell’impresa; ciò nell’intento di tutelare soggetti generalmente ritenuti deboli”, sia pure poi ulteriormente “con l’effetto di favorire, anche, la conservazione dell’attività, evitando che la minaccia della revocatoria possa rappresentare un impedimento alla continuazione della prestazione di lavoro in favore dell’impresa” (Cass. n. 8900/2024 cit.).
L’approdo è condivisibile nella misura in cui la finalità diretta e principale dell’esenzione in parola è, appunto, quella di garantire la “finalità sociale di tutela del lavoro in ogni sua forma”, mentre quello di “favorire, anche, la conservazione dell’attività” di impresa ne rappresenta un effetto solo indiretto e secondario, dunque eventuale (cfr. Cass. 26244/2021 , nel senso che la norma, “seppure in modo indiretto, finisce per aiutare anche la conservazione dell’organismo produttivo e la funzionalità dell’impresa”).
Va dunque espresso il seguente principio di diritto:
“L’esenzione dall’azione revocatoria disposta dall’art. 67 , terzo comma, lett. f), L.Fall. per i pagamenti dei corrispettivi delle prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito, è volta a tutelare direttamente, secondo la voluntas legis, il diritto alla retribuzione del lavoro, quale valore costituzionalmente rilevante (artt. 1, comma 1; 35, comma 1, e 36 Cost.), e solo in via indiretta e mediata la continuità aziendale, non essendo la predetta esenzione subordinata a specifiche tempistiche o modalità del pagamento oggetto della domanda revocatoria, che può quindi avvenire anche in sede esecutiva, dopo la cessazione del rapporto di lavoro”.
- Col quinto mezzo (“riforma della sentenza impugnata in ordine alla statuizione sulle spese processuali di I e II grado”) si censura il capo della sentenza impugnata relativo alla statuizione sulle spese, poiché il giudice del gravame, per i motivi di censura sopra sinteticamente esposti, avrebbe dovuto rigettare l’appello e, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., condannare il Valastro alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
6.1 – Tale ultimo motivo rimane all’evidenza assorbito dal rigetto dei motivi precedentemente esaminati, posto che il Fallimento ricorrente si duole della “ingiustizia” della relativa decisione determinata dall’esito sfavorevole della causa, esito qui, però, definitivamente confermato.
- La questione agitata da ultimo in controricorso, circa l’asserita carenza di interesse del Fallimento ricorrente, è infondata.
Il fatto che i pagamenti oggetto di revocatoria fallimentare fossero stati effettuati per soddisfare un credito assistito da privilegio generale non
esclude, infatti, la sua idoneità lesiva della “par condicio creditorum”, né fa venir meno l’interesse da parte del curatore ad agire, poiché solo in seguito alla ripartizione dell’attivo può verificarsi se il pagamento oggetto di revocatoria non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, i quali potrebbero peraltro insinuarsi anche successivamente all’esercizio dell’azione revocatoria (cfr. Cass. Sez. U., n. 7028/2006; Cass. n. 25571/2010 ; cfr. Cass. n. 11652/2018 ).
- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
-
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019 ).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall’art. 1 , comma 17 della L. n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

