Il mero svolgimento di un’attività lavorativa durante la malattia non costituisce automaticamente illecito disciplinare. Pertanto, il licenziamento del prestatore è legittimo solo qualora il datore di lavoro dimostri che la malattia è simulata ovvero che l’attività in questione è concretamente o anche solo potenzialmente idonea a ritardare o compromettere la guarigione e il rientro in servizio.

Nota a Cass. (ord.) 11 maggio 2026, n. 13727

Fabio Iacobone

Durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia il lavoratore resta tenuto agli obblighi di correttezza, buona fede, diligenza e fedeltà. Ed infatti “su ciascuna delle parti contrattuali incombe il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, anche a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge” (cfr. Cass. SS.UU. n. 28056/2008 e Cass. n. 6497/ 2021).

Pur in questo quadro, tuttavia, non esiste un divieto assoluto per il lavoratore in malattia di svolgere altre attività, anche a favore di terzi; sicché la semplice esecuzione di un’attività durante la malattia non costituisce automaticamente illecito disciplinare (v. cfr. Cass. n. 11154/2025; Cass. n. 13063/2022 e Cass. n. 15621/2001).

Le attività extralavorative giustificano il licenziamento soltanto quando venga dimostrata la simulazione della malattia (evidenziando quindi una sua fraudolenta simulazione) oppure quando l’attività in questione (“valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche della infermità denunciata ed alle mansioni svolte nell’ambito del rapporto di lavoro”) sia concretamente o potenzialmente idonea a pregiudicare il recupero della capacità lavorativa (v., fra tante,  Cass. n. 12152/2024, in q. sito con nota di P. COTI; Cass. n. 13063/2022, annotata in q. sito da F. BELMONTE; Cass. n. 13980/ 2020).

L’onere di provare tali circostanze grava sul datore di lavoro (v. Cass. n. 11154/2025, cit. e n.16780/2025, nonché, Cass. nn. 21209, 28255, 30722, 31963 del 2024).

Questo, il principio ribadito dalla Corte di Cassazione (ord.11 maggio 2026, n. 13727, in linea con App. Milano 05.04.2024) in relazione ad una lavoratrice, assente per malattia a causa di una sindrome depressiva con attacchi di panico, la quale era stata licenziata perché, durante il periodo di malattia aveva svolto alcune brevi interviste amatoriali per conto di un’associazione socio-culturale. Il datore di lavoro riteneva che tale attività fosse incompatibile con lo stato di malattia dimostrando la simulazione dell’infermità o, comunque, ritardandone la guarigione.

La Corte territoriale aveva riconosciuto l’insussistenza del fatto contestato e condannato il datore di lavoro al pagamento dell’indennità prevista dal D.Lgs. n. 23/2015, dichiarando illegittimo il licenziamento, sul presupposto che:

a) l’attività svolta era occasionale, di carattere amatoriale e non assimilabile a una vera e propria attività lavorativa;

b) le interviste svolte dalla lavoratrice non avevano ritardato né compromesso potenzialmente la guarigione. Al contrario, secondo il consulente tecnico d’ufficio, tale attività aveva determinato un effetto positivo sul tono dell’umore della lavoratrice;

c) non vi era alcuna prova che la malattia fosse simulata.

CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 11 maggio 2026, n. 13727

Svolgimento del processo

1.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello di Milano, in riforma della pronuncia del giudice di prime cure, ha dichiarato illegittimo – per insussistenza del fatto – il licenziamento intimato il 30.7.2021 dalla Cooperativa sociale Asso a A.A. per lo svolgimento, durante l’assenza per malattia, di altra attività (a favore di un’associazione socio-culturale), con conseguente applicazione dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015 e condanna al pagamento di un’indennità corrispondente a 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

  1. La Corte territoriale – premessa un’ampia ricostruzione sui criteri di riparto dell’onere della prova in caso di licenziamento durante il periodo di malattia per svolgimento di altra attività, sugli obblighi di diligenza e fedeltà che permangono in capo al lavoratore durante il periodo di malattia, sulla valutazione ex ante concernente l’incidenza sulla guarigione dell’altra attività accertata – ha sottolineato che: non erano emersi elementi tali da far ritenere l’attività svolta dalla lavoratrice (consistente in occasionali e semplici interviste amatoriali d pochi minuti su fatti di pubblica utilità quanto al vivere nella città di Milano) quale vera e propria attività lavorativa; la mansione assegnata alla lavoratrice (operatrice al CUP di azienda ospedaliera) aveva riacutizzato la forma depressiva (con ripresa di episodi di attacco di panico durante il lavoro) e l’attività svolta per l’associazione socio-culturale non poteva essere assimilata all’intensa prestazione lavorativa svolta in ufficio; non era emerso né la fraudolenta simulazione della malattia né la potenzialità dell’altra attività a pregiudicare o ritardare il rientro al lavoro (anzi, il CTU nominato in grado di appello ha sottolineato che l’attività “ludica” svolta aveva un effetto benefico al miglioramento del tono dell’umore). La Corte territoriale ha, comunque, escluso profili ritorsivi del licenziamento nonché carattere di demansionamento alla mansione assegnata (presso il CUP) alla lavoratrice, e – ritenuto illegittimo il licenziamento per insussistenza del fatto contestato – ha disposto la sanzione prevista dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015 (acquisendo documentazione a riprova dell’aliunde perceptum, ma ritenendo comunque dovuta la misura massima di 12 mensilità di indennità, in considerazione del più ampio periodo intercorrente tra licenziamento e ordine di reintegrazione).

  2. La società ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Il lavoratore ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

  3. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.

Motivi della decisione

1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., avendo, la Corte territoriale, errato nell’individuare la cooperativa quale soggetto onerato della prova della nocività dell’attività svolta dalla lavoratrice (durante l’assenza per malattia) ai fini della ripresa del lavoro, essendo onere della lavoratrice provare la compatibilità dell’attività extra lavorativa con la malattia giustificativa dell’assenza dal lavoro.

1.1. Il motivo non è fondato.

1.2. In disparte il pur decisivo profilo della irrilevanza, nel caso di specie, del criterio di riparto dei carichi probatori (avendo, i giudici di merito, deciso in base a tutto il quadro probatorio raccolto, senza ricorrere all’applicazione della regola finale di giudizio dettata dall’art. 2697 c.c.), la Corte territoriale si è correttamente conformata alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte – ampiamente illustrata dalla sentenza impugnata – che individua nel datore di lavoro la parte onerata della prova dei presupposti legittimanti il licenziamento, in coerenza col disposto dell’art. 5, legge n. 604 del 1966.

1.3. In particolare, è stato affermato (Cass. n. 13063/2022) e ribadito (Cass. nn. 21209, 28255, 30722, 31963 del 2024 e Cass. nn. 11154 e 16780 del 2025) che, in materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l’assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo, atteso che l’art. 5 della legge n. 604 del 1966 pone a carico del datore di lavoro l’onere di prova di tutti gli elementi di fatto che integrano la fattispecie giustificativa del recesso e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l’illecito disciplinare contestato. Non vi è, dunque, spazio per ravvisare la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c.

  1. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2094, 2222, 2119 c.c., 17 del D.Lgs. n. 117/2017, 42 del CCNL Cooperative sociali, avendo, la Corte territoriale ritenuto “ludica” l’attività svolta ed avendo erroneamente escluso che la lavoratrice avesse svolto attività “lavorativa” a favore dell’associazione socio-culturale (come, invece, emerso dalla documentazione prodotta e dalle deposizioni testimoniali, risultando, la A.A., “referente” dell’associazione e tenuta, secondo l’art. 3 dello Statuto, ad una “collaborazione attiva”), seppur gratuita.

  2. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2119 c.c. nonché 42 del CCNL Cooperative sociali posto che la CTU espletata dalla Corte territoriale non ha preso a parametro di riferimento (per valutare l’inidoneità della condotta ad aggravare lo stato di salute della lavoratrice) l’effettiva e concreta attività posta in essere dalla A.A. ossia quella di andare in giro per Milano per fare interviste ai passanti; pertanto, la lavoratrice non ha assolto all’obbligo della prova su di lei gravante. La sanzione risulta, pertanto, proporzionata al grave inadempimento posto che l’art. 42 del CCNL applicato in azienda prevede il licenziamento in caso di “inosservanza delle norme mediche per malattia” e, in ogni caso, integra profili di gravità tali da richiedere l’applicazione dell’art. 2119 c.c.

  3. Con il quarto motivo si denunzia omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., avendo, il CTU trascurato di recepire i rilievi del CTP che sottolineava come la valutazione medica dovesse essere effettuata con riguardo alle condizioni mentali al momento della consulenza (e non con riguardo ai giorni in cui la lavoratrice aveva svolto l’attività per l’associazione socio-culturale, ossia il 30 aprile, l’1 e l’8 luglio 2021) e che l’attività svolta si configurava come “incarico di stampo giornalistico” per conto di soggetto terzo.

4.1. I motivi sono inammissibili e per la parte residua non sono fondati.

4.2. I motivi sono inammissibili, posto che la valutazione in ordine alla sussistenza o meno della malattia nella concretezza della vicenda storica e al tipo di attività extralavorativa posta in essere dalla lavoratrice, sulla base del compendio probatorio, costituiscono chiaramente un accertamento di fatto che non possono essere riesaminati in questa sede di legittimità: ritenere o escludere che la condotta tenuta dalla lavoratrice sia simulata o potenzialmente pericolosa per le sue condizioni di salute costituisce, inevitabilmente, una questione di merito, il cui apprezzamento esorbita dai poteri di controllo di questa Corte.

4.3. In materia di svolgimento di attività extralavorativa da parte del dipendente durante l’assenza per malattia, questa Corte ha – con statuizioni ormai consolidate – affermato che non sussiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare altra attività, anche a favore di terzi, in costanza di assenza per malattia, sicché ciò non costituisce, di per sé, inadempimento degli obblighi imposti al prestatore d’opera (tra le più recenti, che confermano le pronunce più datate, cfr. Cass. n. 15621 del 2001; Cass. n. 6047 del 2018; Cass. n. 13063 del 2022; Cass. n. 11154/2025).

4.4. Questa stessa giurisprudenza citata ha, nel contempo, precisato che il compimento di altre attività da parte del dipendente assente per malattia non è circostanza disciplinarmente irrilevante ma può anche giustificare la sanzione del licenziamento, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifichi obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, sia nell’ipotesi in cui la diversa attività accertata sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza dell’infermità addotta a giustificazione dell’assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, sia quando l’attività stessa, valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche della infermità denunciata ed alle mansioni svolte nell’ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche solo potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore (tra molte: Cass. n. 1747 del 1991; Cass. n. 9474 del 2009; Cass. n. 21253 del 2012; Cass. n. 17625 del 2014; Cass., n. 24812 del 2016; Cass. n. 21667 del 2017; Cass. n. 13980 del 2020; Cass. n. 13063 del 2022; Cass. n. 12152 del 2024).

4.5. Invero, durante il periodo di sospensione del rapporto determinato dalla malattia permangono in capo al lavoratore tutti gli obblighi non inerenti allo svolgimento della prestazione; tra gli altri, anche gli obblighi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., oltre che gli obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. (cfr. Cass. n. 7915 del 1991), obblighi che fanno da contraltare al rischio, assunto dal datore di lavoro, della temporanea impossibilità lavorativa dovuta a infermità (Cass. n. 10706 del 2008; Cass. n. 14046 del 2005; Cass. n. 15916 del 2000): insomma, su ciascuna delle parti contrattuali incombe il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, anche a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (cfr. Cass. n. 14726 del 2002; Cass. SS.UU. n. 28056 del 2008; Cass. n. 6497 del 2021).

4.6. Nel caso di specie, la Corte territoriale, anche tramite l’ausilio di un medico consulente tecnico d’ufficio, ha accertato che la malattia non era simulata e che l’attività posta in essere dalla lavoratrice non ha pregiudicato, nemmeno potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio; è, inoltre, emerso che la lavoratrice non ha contravvenuto alle cautele, comprese quelle terapeutiche e di riposo prescritte dal medico, atte a non pregiudicare il recupero delle energie lavorative temporaneamente minate dall’infermità.

4.7. Infine, i giudici di merito hanno correttamente impostato la valutazione in ordine all’incidenza sulla guarigione dell’altra attività accertata esprimendo un giudizio ex ante, ossia riferito al momento in cui il comportamento contestato si è tenuto (i giorni delle interviste effettuate dalla lavoratrice ai cittadini per conto dell’associazione), avendo ad oggetto la potenzialità del pregiudizio (per tutte, v. Cass. n. 14046 del 2005; conf., Cass. n. 24812 del 2016; Cass., n. 21667 del 2017; Cass. n. 3655 del 2019; Cass. n. 9647 del 2021).

  1. Con il quinto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2110, 2119 c.c. e 42 del CCNL applicato in azienda, avendo, la Corte territoriale, erroneamente gravato il datore di lavoro della prova della simulazione della malattia, a fronte dell’adozione di una condotta manifestamente incompatibile con lo stato morboso della lavoratrice.

5.1. Il motivo è infondato per le medesime ragioni già illustrate con riguardo al primo motivo di ricorso.

  1. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

  2. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato – se dovuto – previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di Stefania Guaetta a norma dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2018.

Attività extralavorativa durante la malattia
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