Il lavoratore, titolare di partita IVA c.d. “dormiente”, non è tenuto alla restituzione delle somme erogate dall’INPS a titolo di NASpI nei mesi precedenti il nuovo impegno professionale, atteso che l’eventuale riduzione o decadenza dalla prestazione possono operare solo successivamente all’avvio dell’attività e che la mera apertura della posizione fiscale, in assenza di produzione di reddito, non comporta di per sé la decadenza dal trattamento di disoccupazione.
Nota a Trib. Milano 12 giugno 2026, n. 2023
Sonia Gioia
In materia di prestazioni a sostegno del reddito, la richiesta dell’INPS di restituzione delle mensilità corrisposte a titolo di NASpI per il periodo anteriore all’inizio della nuova attività lavorativa “non trova alcun fondamento normativo” ed è, perciò, illegittima in quanto gli artt. 10 e 11, D.LGS. 4 marzo 2015, n. 22, prevedono che l’eventuale riduzione del trattamento indennitario o la sua cessazione operano solo successivamente all’avvio della nuova attività, “senza incidere sulle mensilità legittimamente percepite nel periodo precedente”.
Ciò, anche se il lavoratore, durante il periodo di percezione della NASpI, sia già titolare di partita IVA, dal momento che la sola apertura della posizione fiscale, in assenza di produzione di reddito, non comporta automaticamente la decadenza dalla prestazione.
Lo ha stabilito il Tribunale di Milano 12 giugno 2026, n. 2023, R.G. n. 4814/25, in relazione ad una fattispecie concernente una lavoratrice, titolare di partita IVA c.d. “dormiente”, che – durante il periodo di percezione dell’indennità di NASpI aveva stipulato un contratto di prestazione di servizi, dandone tempestivamente comunicazione – lamentava l’illegittimità del provvedimento, emesso dall’INPS, di restituzione delle somme erogate nei mesi dell’anno precedenti il nuovo impegno lavorativo.
All’esito del procedimento amministrativo, l’ente previdenziale aveva chiesto alla lavoratrice, che aveva avviato un’attività di lavoro autonomo dal mese di aprile 2021, la restituzione delle somme corrisposte, a titolo di NASpI, nel periodo compreso tra il 1°.01.2021 e il 31.03.2021, sul presupposto che la stessa fosse titolare di partita IVA dal settembre 2017 e iscritta alla Gestione Separata e che il reddito professionale relativo all’anno 2021, superiore ai limiti di legge, comportasse la decadenza dalla prestazione con decorrenza dal 1°.01. 2021, avuto riguardo all’intero anno solare.
Com’è noto, la NASpI è un’indennità mensile di disoccupazione riconosciuta, ai sensi dell’art. 3, co. 1, D.LGS. n. 22 cit. (come mod. dall’art. 1, co. 171, L. 30 dicembre 2024, n. 207, c.d. Legge di Bilancio 2025), ai prestatori con rapporto di lavoro “subordinato” che abbiano perduto “involontariamente” l’occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione, ex1, co. 2, lett. c), D LGS. 21 aprile 2000, n. 181 e s.m.i.. (recante “Disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro”) (Circ. INPS 22 dicembre 2025, n. 154; Circ. INPS 10 febbraio 2023, n. 21);
b) possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di mancanza d’impiego;
c) abbiano svolto – per i soli eventi di disoccupazione verificatisi prima del 1°.01. 2022 – almeno 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di inattività (Circ. INPS 27 novembre 2015, n. 194);
c.bis) con riferimento agli eventi di disoccupazione intervenuti a far data dal 1°.01.2025, possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni o risoluzione consensuale qualora tale interruzione sia avvenuta nei 12 mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si chiede la NASpI. Tale requisito non si applica alle ipotesi di dimissioni per giusta causa, dimissioni rese nel periodo tutelato della maternità e della paternità (ex art. 55, D.LGS. 26 marzo 2001, n. 151) nonché alle ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro, di cui all’art. 7, L. 15 luglio 1966, n. 604 (come mod. dall’art. 1, co. 4, L. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma Fornero) (Circ. INPS n. 98/2025).
Per quanto concerne la compatibilità della NASpI con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, l’art. 10, D. LGS. n. 22 cit. prevede che il lavoratore che, durante il periodo di percezione del trattamento indennitario, intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, da cui ricavi un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi), “deve informare l’INPS”, tramite il modello NASpI-COM, “entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne”.
In tal caso, l’indennità di disoccupazione è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento del trattamento indennitario o, se antecedente, la fine dell’anno.
Diversamente, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione previdenziale laddove avvii un’attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all’Istituto il reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio o dalla data di presentazione della domanda se l’attività lavorativa autonoma o l’iscrizione alla Gestione Separata era preesistente alla domanda stessa ed è tenuto alla restituzione delle somme percepite dalla data di inizio dell’attività lavorativa (Cass. (ord.) n. 4742/2025, annotata in q. sito da F. FEDELE) (artt. 10, co. 1 e 11, co. 1, lett. c), D. LGS. n. 22 cit.).
Il riferimento al reddito annuo presunto è funzionale “esclusivamente” alla determinazione della diminuzione dell’importo della NASpI in rapporto al periodo intercorrente tra l’inizio dell’attività e la cessazione del trattamento o, se anteriore, la fine dell’anno, e “non consente in alcun modo di anticipare al primo giorno dell’anno solare gli effetti della decadenza”, con la conseguenza che “sia l’eventuale riduzione della prestazione, sia la sua cessazione, possono operare soltanto a decorrere dall’avvio dell’attività autonoma, senza incidere sulle mensilità legittimamente percepite nel periodo precedente”.
Pertanto, deve escludersi che l’INPS possa estendere gli effetti della decadenza a un periodo anteriore all’inizio dell’attività autonoma, durante il quale il lavoratore versava in stato di disoccupazione ed era legittimamente titolare dell’indennità di NASpI, considerato che “non esiste” alcuna norma “che preveda l’effetto voluto dall’ente e precisamente la decadenza con effetto ex tunc dello stato di disoccupazione” (App. Milano n. 233/2023; Trib. Milano n. 2303/2022).
Ciò, indipendentemente dalla circostanza che il prestatore, durante il periodo di percezione del trattamento indennitario, fosse titolare di partita IVA, atteso che la mera apertura della posizione fiscale, senza maturazione di redditi professionali, non determina automaticamente la decadenza dalla prestazione.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale, ritenendo irrilevante la circostanza che la lavoratrice fosse titolare di partita IVA c.d. “dormiente”, ha dichiarato l’illegittimità della richiesta dell’INPS di restituzione delle mensilità corrisposte a titolo di NASpI per il periodo anteriore all’inizio dell’attività lavorativa, durante il quale la lavoratrice versava “pacificamente” in stato di disoccupazione ed aveva diritto alla prestazione, considerato che la decadenza si produce esclusivamente “dal momento in cui si verifica l’evento che la determina, con obbligo di restituzione delle sole somme eventualmente percepite successivamente”.
Trib. Milano 12 giugno 2026, n. 2023

