Il proprietario dell’immobile, che non si sia ingerito nell’espletamento dei lavori, non è responsabile per l’infortunio occorso al prestatore, gravando il dovere di sicurezza esclusivamente sul committente, quand’anche sia un privato e i lavori abbiano una portata meramente “domestica”.

Nota a Cass. Pen. 4 giugno 2026, n. 20674

Sonia Gioia

In tema di prevenzione sugli infortuni sul lavoro, gli obblighi di sicurezza nell’esecuzione del contratto d’opera o d’appalto, previsti dal D.LGS. 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. “Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro”), “gravano esclusivamente sul committente, da intendersi come il soggetto che ha affidato i lavori stipulando il contratto d’opera o di appalto, anche se non proprietario del bene che si avvantaggia delle opere affidate e anche in assenza di un mandato a contrarre o di una delega di funzioni ed in mancanza di un potere di spesa”, mentre nessuna responsabilità è configurabile a carico del proprietario non committente che non si sia ingerito nell’esecuzione delle opere, pur in assenza di una delega di funzioni.

Ciò, anche quando si tratta di un committente privato non professionale ed i lavori abbiano “una portata meramente ‘domestica’”.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. Penale, 4 giugno 2026, n. 20674 (difforme da App. Napoli 24 settembre 2024), in relazione ad una fattispecie concernente l’infortunio mortale occorso ad un lavoratore caduto da una scala nello svolgimento delle attività di sistemazione di un patio di una privata abitazione.

All’esito del giudizio di merito, la Corte distrettuale aveva ritenuto la proprietaria dell’immobile responsabile, in concorso con il marito, del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro, ai sensi dell’art. 589, co. 2 c.p., per non aver adottato le cautele necessarie e per non aver fornito nè adeguata informazione circa i pericoli connessi all’attività svolta né strumenti idonei, ritenendo irrilevante la circostanza che la donna si fosse limitata a chiedere genericamente al marito di occuparsi della sistemazione della villetta e che quest’ultimo avesse in concreto provveduto all’individuazione del prestatore da impiegare e alla definizione della tipologia di interventi da effettuare.

Al riguardo, la Cassazione ha rilevato che, in tema di sicurezza sul lavoro, il committente è il “soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione” (art. 89, D.LGS. n. 81 cit.), con la precisazione che l’espressione “per conto” è equivalente sia a “per incarico di” che “a nome di” o “a favore di” e che, in ogni caso, si tratta un soggetto che ha interesse alla realizzazione dell’opera – o perché è colui che stipula il contratto o perché si avvantaggia della sua realizzazione o vi è tenuto giuridicamente o perché è stato delegato ad occuparsene – e su cui gravano gli obblighi prevenzionistici che si concretano nella responsabilità per scelta dell’esecutore e per l’eventuale ingerenza nella realizzazione dell’opera.

La figura del committente non coincide necessariamente con quella del proprietario dell’immobile su cui vengono eseguiti i lavori, in quanto “è ben possibile” che chi stipula il contratto in qualità di committente e si assume gli obblighi di scelta delle imprese esecutrici, dell’organizzazione del cantiere e del controllo della sua regolare esecuzione non sia il proprietario del bene o colui a vantaggio del quale l’opera è realizzata, come nel caso del conduttore di un immobile che, dovendo provvedere a delle opere di manutenzione ordinaria, incarichi un’impresa e concluda un contratto per la loro esecuzione; di chi intervenga spontaneamente su un bene altrui, in absentia domini al fine di porre rimedio a situazioni in cui è necessario un intervento urgente, o, ancora, dell’amministratore condominiale che stipuli un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio (Cass. n. 42347/2013; Cass. n. 9465/1997).

La responsabilità del committente è posta in stretto collegamento con l’affidamento dell’opera e la sua posizione di garanzia deriva proprio dal dovere di sicurezza in relazione all’incidenza che la sua condotta assume sia nella scelta di un contraente inadeguato che nell’ingerirsi nell’esecuzione del contratto.

Ciò spiega che, se da un lato, non si può pretendere dal committente “un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori”, essendogli riservato il potere di risoluzione del contratto in caso di inadempimento, dall’altro “non si può prescindere dall’esigere, da parte sua, la diligenza nella scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera cui affidare i lavori”.

Ne consegue che, ai fini dell’accertamento della responsabilità del committente, occorre verificare “in concreto” quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità delle opere da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (art. 90, D. LGS. n. 81 cit.) (Cass. n. 27296/2016; Cass. n. 44131/2015).

Per assumere la figura ed i compiti del committente non è necessario che il proprietario gli conferisca delega di funzioni ed il potere di spesa, dal momento che la responsabilità in capo al committente, nei limiti della culpa in eligendo e di ingerenza nell’esecuzione delle opere, deriva, non dalla delega formale ricevuta dal proprietario, ma proprio dalla sua veste di soggetto che affida il lavoro.

Ciò, rileva, soprattutto, nell’ambito della sfera familiare, nella quale ipotizzare la necessità di una delega scritta per affidare ad un membro del nucleo l’incombenza di concludere i contratti e tenere i rapporti con le imprese, i professionisti o gli artigiani che eseguiranno i lavori “si pone come un’incrinatura della natura stessa del rapporto, poiché implica un atto del tutto atipico all’interno di un vincolo di natura affettiva e di comunanza di vita”.

Pertanto, deve ritenersi che, anche quando i lavori siano conferiti da un committente privato e abbiano natura meramente “domestica”, gli obblighi di sicurezza nell’esecuzione del contratto di appalto o d’opera gravano “esclusivamente” sul committente, vale a dire su colui che ha affidato i lavori, anche se non proprietario del bene che si avvantaggia delle opere eseguite, indipendentemente dal conferimento del potere di spesa, di un mandato a contrarre o di una delega di funzioni, mentre deve escludersi la responsabilità del proprietario non committente, che non si sia ingerito nell’esecuzione dei lavori.

Ciò, dal momento che la mera proprietà del bene su cui vengono eseguite le opere non è, di per sé, sufficiente a fondare né una posizione di garanzia né la responsabilità penale per violazione della normativa antifortunistica (Cass. n. 33976/2021, con nota in q. sito di A. TAGLIAMONTE; Cass. n. 26335/2021; Cass. n. 5802/2021; Cass. Pen. n. 34893, annotata in q. sito da G. CATANZARO; Cass. n. 10039/2018).

Sulla base di tali considerazioni, la Cassazione – verificato che la condotta della moglie, comproprietaria dell’immobile, si era esaurita in una richiesta “del tutto estemporanea ed estremamente generica” avanzata telefonicamente al marito di provvedere alla sistemazione della villetta,  priva dell’indicazione del soggetto cui conferire l’incarico e senza alcuna concreta descrizione delle opere da realizzarsi, e che colui che aveva concretamente affidato i lavori, individuando il prestatore e la tipologia di opere da svolgersi, era stato il marito –  ha censurato la pronuncia di merito che aveva condannato la donna per l’evento mortale per aver erroneamente desunto la sussistenza in capo alla stessa di una posizione di garanzia esclusivamente dalla sua qualità di comproprietaria della villetta e in assenza di qualsivoglia elemento utile a provare un suo contributo causale o una sua ingerenza nell’esecuzione delle opere da realizzarsi.

Cass. Pen. 4 giugno 2026, n. 20674

Svolgimento del processo

1.La Corte di appello di Napoli, con la sentenza del 24 settembre 2024 in epigrafe, giudicando a seguito di rinvio della Corte di cassazione disposto con sentenza n. 49472 del 16 novembre 2022 che ha annullato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 6 aprile 2022 (che aveva giudicato a seguito di rinvio della Corte di cassazione disposto con sentenza n. 1206 del 25 ottobre 2018, dep. 2019, che aveva annullato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 16 giugno 2016), in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 22 settembre 2014, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di J.J. in ordine al reato ascrittogli perché estinto per morte del reo e ha dichiarato A.A. colpevole del reato a lei ascritto e, concesse le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante, la ha condannata alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili.

  1. A.A. era stata rinviata a giudizio, unitamente al coniuge J.J., per rispondere del reato di cui all’art. 589 cod. pen. perché in data 17 giugno 2010, in concorso tra loro, quali proprietari di una villetta adibita ad uso villeggiatura sita in C, località (Omissis), via (Omissis), dovendo provvedere alla sistemazione della stessa per l’estate, davano incarico o comunque consentivano che I.I. procedesse a lavori di sistemazione di un patio e, dovendo operare a distanza dal suolo, fornivano al predetto una scala, o consentivano che si avvalesse di una scala, per raggiungere le strutture del patio, scala inidonea al lavoro che doveva essere svolto dal solo I.I. e priva di adeguati strumenti di protezione atti a impedire l’accidentale caduta al suolo: e così per colpa, negligenza e imperizia consistite nel non avere adottato o sorvegliato che si adottassero le adeguate cautele e per non avere fornito adeguati strumenti da impiegare nell’attività di manutenzione e per non avere fornito adeguata informazione circa i pericoli connessi all’attività svolta, con la loro condotta, contribuivano a determinare le condizioni che agevolavano la caduta al suolo del predetto I.I., a causa della quale il I.I. riportava ferite che ne cagionavano la morte.

  2. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza pronunciata in data 22 settembre 2014, aveva assolto A.A. e J.J. dal reato loro ascritto con la formula perché il fatto non sussiste, ritenendo che non era state accertate le modalità specifiche del sinistro e che pertanto non appariva possibile neppure apprezzare la rilevanza causale della condotta omissiva contestata agli imputati.

  3. La Corte di appello di Napoli, su ricorso proposto dal Procuratore generale, dal Procuratore della Repubblica e dalle parti civili, con sentenza emessa il 16 giugno 2016, aveva accolto gli appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e aveva condannato gli imputati J.J. e A.A. alle pene di legge.

  4. La Corte di cassazione, su ricorso proposto dagli imputati J.J. e A.A., con sentenza n. 1206 del 25 ottobre 2018, dep. 2019, aveva annullato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 16 giugno 2016, avendo rilevato che l’overturning era stato disposto in violazione del principio, affermato dalle Sezioni unite con la nota sentenza Dasgupta, per cui il giudice di appello, qualora ritenga di riformare, nel senso dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, la sentenza di proscioglimento di primo grado, sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva dal primo giudice, deve, in ragione di una interpretazione convenzionalmente orientata dell’art. 603 cod. proc. pen. ed ex art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, mediante l’esame dei soggetti che hanno reso le dichiarazioni.

  5. La Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio, aveva proceduto alla rinnovazione istruttoria mediante l’escussione dei testimoni K.K. e L.L. e l’escussione, ex art. 603 , comma 3, cod. proc. pen., dei testimoni M.M. e N.N., già escussi nell’ambito del procedimento definito con la sentenza n. 928/2014 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere -Sezione distaccata di Aversa in data 28 febbraio 2014.

All’esito, con sentenza del 6 aprile 2022, aveva confermato l’assoluzione disposta dal primo giudice.

  1. La Corte di cassazione, su ricorso del Procuratore generale e delle parti civili, con sentenza n. 49472 del 16 novembre 2022, aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Napoli del 6 aprile 2022 per manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge, osservando che l’incertezza probatoria su cui si fondava il verdetto assolutorio della Corte di appello risultava, invero, contraddetta, quanto al conferimento dell’incarico di ripristinare la copertura del patio all’esterno della villetta con le incannucciate, anche a voler prescindere dalle deposizioni raccolte – secondo le quali si trattava di mansione conferita ogni anno dai coniugi J.J. e A.A., prima di trasferirsi nella loro residenza estiva, a I.I., ex collaboratore della ditta gestita dal J.J. al quale la coppia, una volta cessata la collaborazione stabile all’interno dell’impresa, ricorreva per prestazioni di lavoro occasionali – dalla condanna pronunciata all’esito di separato procedimento nei confronti del J.J., per violazione delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 , dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, assistita dall’autorità del giudicato, che aveva accertato la trasgressione da parte dell’imputato delle prescrizioni dettate dalla normativa antinfortunistica in relazione alla scala fornita alla vittima per prestazioni rientranti nell’ambito di lavori in quota, tali essendo stati ritenuti quelli commissionati al I.I. per la installazione delle canne di bambù sulla struttura in ferro sovrastante di oltre due metri il piano di calpestio; nonché osservando, quanto alla dinamica del sinistro, che nella ricostruzione del nesso di causalità tra la condotta e l’evento, il caso fortuito – nel quale si compendiava il malore improvviso che secondo la sentenza impugnata non poteva escludersi avesse colto la vittima nell’atto di salire sulla scala o prima ancora di avere intrapreso qualsiasi attività provocando con la sua stessa caduta in terra il ribaltamento della scala – deve essere oggetto di dimostrazione specifica, non potendo essere soltanto ipotizzato, in quanto “il giudizio di elevata probabilità logica che costituisce il criterio cui deve uniformarsi il giudice nel procedere all’accertamento probatorio del nesso eziologico implica la contestuale verifica, sulla base della stessa certezza processuale derivante dall’alta credibilità razionale o elevata probabilità logica, dell’intervento di fattori causali alternativi che devono corrispondere ad una situazione di fatto effettiva e concreta” e dalla sentenza impugnata non si evinceva sulla base di quali specifici elementi potesse desumersi la sopravvenuta interruzione del rapporto causale tra la caduta della p.o. e la violazione della normativa antinfortunistica contestata agli imputati per averle messo a disposizione o comunque consentito l’utilizzo di una scala inidonea alla realizzazione di lavori in quota e, ancor prima, escludere che l’uomo si trovasse sulla scala.

Il dubbio espresso dalla Corte territoriale nel giudizio rescindente sulla scaturigine dell’evento letale, ipotizzandosi che l’uomo potesse essere cascato mentre si trovava in terra travolgendo con la sua caduta la scala vicina a lui, contrastava con le risultanze probatorie: mentre emergeva inconfutabilmente dal verbale redatto all’esito del sopralluogo della P.S., e confermato dallo stesso agente L.L. chiamato a deporre, che l’intelaiatura fosse stata parzialmente ricoperta con le incannucciate, la restante parte delle quali, ancora arrotolate, era posizionata sul terreno sottostante, e che dunque il sinistro era avvenuto nel corso dell’esecuzione del lavoro, risultava, invero, dalla relazione tecnica redatta dal consulente nominato dal P.M. che la morte dell’uomo fu causata da “un traumatismo contusivo-fratturativo di notevole entità che ha interessato il distretto cardioencefalico del tutto compatibile con una caduta da media altezza”, in sintonia con la diagnosi di ingresso del paziente presso la struttura ospedaliera ove si è poi verificato il decesso attestante “un politrauma da caduta dall’alto” che, quand’anche non seguito dall’esame autoptico del cadavere, non risultava tuttavia contraddetto da risultanze contrarie messe in evidenza dai giudici distrettuali, così come del tutto significativa doveva ritenersi l’espressione utilizzata dalla teste K.K., cui la Corte partenopea attribuiva una particolare valenza probatoria trattandosi dell’unica, fra i testi escussi, ad essere presente nella villetta al momento del fatto, la quale aveva definito un “tonfo pazzesco” il rumore proveniente dal giardino dove si trovava l’uomo e che l’aveva indotta ad accorrere trovandolo riverso in terra, senza che venisse chiarito come tale locuzione potesse ritenersi compatibile con la caduta di costui mentre si trovava in piedi sul piano di calpestio.

La Corte di cassazione richiamava, quindi, “la costante giurisprudenza di questa Corte la quale, oltre ad attribuire la responsabilità degli eventuali eventi dannosi per la integrità fisica del lavoratore, intervenuti in occasione della prestazione lavorativa, anche al committente ogni qualvolta questi abbia anche solamente consentito che le opere avessero inizio pur in presenza di situazioni di fatto che potessero essere fonte di pericolo, in conseguenza della posizione di garanzia rivestita per effetto della prestazione lavorativa commissionata (come nella ipotesi ora in esame lo è l’utilizzo da parte del prestatore d’opera di una scala ove inidonea all’esecuzione di lavori in quota vieppiù allorquando debbano essere trasportati oggetti, quali i rotoli di canne di bambù, da posizionare su una struttura sovrastante il piano di calpestio), anche nel caso in cui egli non sia un committente professionale ed i lavori abbiano una portata meramente “domestica” (cfr. Sez. 4, n. 26335 del 21/04/2021, Rv. 281497-01) e gravando su costui anche il rischio di infortuni connessi alla particolare conformazione dell’ambiente in cui deve essere fornita la prestazione lavorativa (Sez. 4, n. 5802 del 29/01/2021, Rv. 280925-01), potendo risultare, infine, idonea la condotta, anche eventualmente colposa, del lavoratore ad interrompere il nesso di causalità fra l’evento e la sua prestazione non tanto in quanto la stessa risulti essere imprevedibile, ma solamente laddove la stessa sia tale da attivare un rischio eccentrico ed esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748 – 01).”.

Pertanto, la Corte di Cassazione rinviava nuovamente alla Corte di appello di Napoli, che in sede di rinvio pronunciava la sentenza del 24 settembre 2024, oggi impugnata.

  1. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione A.A., a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando tre motivi di ricorso.

8.1 Con il primo motivo la ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione delle norme penali, ex art. 606 , comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e segnatamente dei principi e dei criteri di legge in ordine alla definizione della figura del “committente” ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 , e dei canoni di imputazione soggettiva del reato ex artt. 113  e 589  cod. pen., nonché, contestualmente, manifesta illogicità e mancanza della motivazione, ritenuta meramente apparente, ex art. 606 , comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Censura la ricorrente la sentenza della Corte di appello per la ritenuta sussistenza in capo alla A.A. di una posizione di garanzia desunta dal ruolo (o dalla qualità) assunta dall’imputata nella vicenda che ci occupa, ovvero di comproprietaria della villetta, e, per ciò solo, definita impropriamente “committente” della prestazione di lavoro occasionale svolta dal I.I.

Lamenta, in particolare, che la sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza della posizione di garanzia anche in capo alla A.A. e quindi provata la sua penale responsabilità sulla base delle dichiarazioni rese dalla teste K.K. – la quale aveva riferito che era stata l’imputata che, trovandosi occasionalmente a P, aveva chiesto telefonicamente al marito di provvedere a far allestire la casa di villeggiatura in vista del proprio rientro nei giorni seguenti – osservando, inoltre, che la responsabilità del J.J. non escludeva quella della A.A., posto che il lavoro affidato al I.I. esulava dall’attività imprenditoriale svolta dal J.J. e riguardava lo svolgimento di attività lavorativa nell’abitazione privata dei due coniugi, iscrivendosi nell’ambito di una prestazione di lavoro occasionale; di tal che, secondo la sentenza impugnata, l’incarico era stato affidato congiuntamente da entrambi i coniugi e su iniziativa della A.A. e l’affidamento di tale incarico è di per sé “condizione sufficiente per ravvisare in capo ad entrambi i committenti la posizione di garanzia che trova il suo fondamento nel disposto dell’art. 2087  c.c. e nella normativa di settore” (pag. 16 della sentenza impugnata).

Lamenta, pertanto, che la Corte di appello aveva qualificato la A.A. come “committente dei lavori” ritenendo che la stessa avesse affidato l’incarico al I.I. “congiuntamente” al marito, ma in assenza di qualsivoglia elemento utile a provarne la predetta qualità, un suo contributo causale o una sua ingerenza nell’esecuzione delle opere da realizzarsi.

Lamenta, in altri termini, che secondo la sentenza impugnata la posizione di garanzia della A.A. era originata dalla “richiesta” avanzata al marito, tramutata impropriamente in un “incarico” affidato dalla stessa allo sfortunato I.I.

Mentre, invece, la condotta realizzata dall’imputata, così come emerge dalla sentenza impugnata (e in tutte le precedenti sentenze), si era esaurita in una richiesta del tutto estemporanea ed estremamente generica, avanzata al marito mentre la stessa era a P (a quasi 800 km di distanza), priva dell’indicazione del soggetto a cui commissionare i lavori e senza alcuna concreta descrizione delle opere da realizzarsi.

Lamenta, quindi, violazione dell’art. 89 , comma 1, lett. b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 , che definisce “committente” “il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione”.

Richiama, con riferimento al ruolo di “committente” attribuito alla A.A., giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui gli obblighi di sicurezza previsti dagli artt. 26  e 90 , D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 , gravano esclusivamente sul committente, da intendersi come colui che ha stipulato il contratto d’opera o di appalto, anche se non proprietario del bene che si avvantaggia delle opere affidate, mentre nessuna responsabilità è configurabile a carico del proprietario non committente che non si sia ingerito nell’esecuzione delle opere, pur in assenza di una delega di funzioni (Sez. 4, n. 10039 del 13/11/2018, dep. 2019, Pezzi Ileana, Rv. 275270 – 01: nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso, in relazione all’infortunio occorso a un lavoratore durante la ristrutturazione di un’abitazione, la responsabilità della moglie del committente, esclusiva proprietaria dell’immobile, che si era limitata a controllare l’effetto estetico dei lavori).

Richiama ulteriore giurisprudenza di legittimità sulla necessità della assunzione effettiva e sostanziale del ruolo di committente (Sez. 4, n. 34893 del 04/06/2019, non mass.), soffermandosi ad esaminare la distinzione tra la figura del committente e quella del proprietario.

Lamenta, infine, illogicità della motivazione per avere ritenuto la qualità di “committente” della A.A., nonostante che dalla sentenza impugnata risultasse pacificamente che le condotte che caratterizzano la figura del committente, ovvero l’individuazione del prestatore dell’opera (I.I.), l’affidamento dei lavori da realizzarsi, e la tipologia di intervento da realizzare, tutt’al più erano stati poste in essere esclusivamente da J.J., con conseguente esclusiva assunzione della qualifica di committente e degli obblighi giuridici che da ciò derivano, e nonostante che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Aversa, con sentenza in data 28.02.2014, passata in cosa giudicata, aveva riconosciuto la responsabilità del solo J.J. in relazione alla violazione della normativa infortunistica.

8.2 Con il secondo motivo la ricorrente lamenta manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza della motivazione in relazione alla concreta incidenza della condotta dell’imputata A.A. rispetto alla consistenza dei lavori di sistemazione commissionati al I.I., ex art. 606 , comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Lamenta, in particolare, che, mentre nella persona del J.J. possono dirsi confluite entrambe le qualifiche di “committente” e di “datore di lavoro”, altrettanto non può dirsi in relazione alla persona della A.A. che, al più, avrebbe assunto la qualità di “committente” e che, pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto motivare quale fosse stata, in concreto, l’effettiva incidenza della condotta della “committente” A.A. nell’eziologia dell’evento.

8.3 Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge e/o vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti e aggravanti ex art. 133  cod. pen. e segnatamente per il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla circostanza aggravante contestata all’imputata.

  1. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Luca Tampieri, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

  2. Il difensore delle parti civili B.B., C.C., D.D., E.E., F.F., G.G. e H.H., fratelli eredi di I.I., Avv. Raffaele Costanzo del Foro di Santa Maria Capua Vetere, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata anche in ordine alle statuizioni civili e ha depositato conclusioni scritte e nota spese.

  3. Il difensore di A.A., Avv. Alfredo Marrandino del Foro di Santa Maria Capua Vetere, ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di ricorso.

Motivi della decisione

1.Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente.

  1. Va preliminarmente precisato che la figura del committente è attualmente delineata dall’art. 89 , comma 1 lett. b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 , che lo definisce come soggetto “per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione”.

Conviene, nondimeno, per meglio affrontare la questione proposta, richiamare l’evolversi della giurisprudenza sulla individuazione della figura del “committente”, riassunta da una pronuncia – qui integralmente richiamata – che si è soffermata sull’affinamento del concetto di governo del rischio, di fronte ai progressivi mutamenti normativi (Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015, Heqimi, Rv. 264974 – 01. Conformi, Sez. 4, n. 26335 del 21/04/2021, Rv. 281497 – 01; Sez. 4, n. 10039 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 275270 – 01).

Si è in quella sentenza ricordato che la figura del “committente dei lavori” ha trovato esplicito riconoscimento solo con il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 . Prima di esso né i fondamentali D.P.R. 547/55 , 164/56, 302/56 e 303/56, né il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 , menzionavano siffatto ruolo.

Quest’ultimo provvedimento normativo con l’art. 7 prendeva, infatti, in considerazione la sola figura del “datore di lavoro” quale referente soggettivo degli obblighi previsti dalla medesima disposizione, in relazione all’affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici anche artigiane, nella propria azienda o nell’ambito del ciclo produttivo, regolando il rischio interferenziale fra le imprese ivi operanti.

Per lungo tempo la giurisprudenza di legittimità ha escluso che il committente potesse rispondere delle inadempienze prevenzionistiche verificatesi nell’approntamento del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Tali violazioni venivano poste a carico del datore di lavoro appaltatore.

Una responsabilità concorrente del committente veniva ravvisata in sostanza quando questi travalicava siffatto ruolo, assumendo di fatto posizione direttiva: perché si ingeriva nell’esecuzione dei lavori (Sez. 4, n. 1543 del 31/10/1967, Ronco, Rv. 106806); perché di fatto datore di lavoro (così in tema di lavoro a cottimo: Sez. 5, n. 670 del 15/04/1969, Lenci, Rv. 111901); quando i lavori fossero stati eseguiti dall’appaltatore senza autonomia tecnica, con l’apprestamento da parte del “committente” delle apparecchiature di lavoro (Sez. 5, n. 1337 del 09/07/1969, Pampo, Rv. 112527); quando il subappaltatore, per l’attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni, fosse stato tenuto ad avvalersi di quelle del cantiere principale e non abbia avuto libertà di determinazione, fermo restando che il subappaltatore è tenuto a vigilare che le misure apprestate siano rigorosamente adottate nell’ambito dell’attività di cui è responsabile e non già nel perimetro di tutto il cantiere (Sez. 4, n. 3571 del 25/01/1973, Peduzzi, Rv. 124018).

In sintesi, l’estensione di quella disciplina al “committente”, in un primo tempo, era stata giustificata dalla giurisprudenza solo quando il medesimo travalicava il ruolo di semplice conferimento delle opere, ingerendosi nell’organizzazione per la loro esecuzione (cfr. Sez. 6, n. 5393 del 09/03/1973 Gigliarelli, Rv. 124600; Sez. 6, n. 4 2488 del 07/07/1975, Lambertini, Rv. 132495; Sez. 4, n. 4862 del 04/03/1982 – dep. 11/05/1982, Venturella, Rv. 153611; Sez. 4, n. 1119 del 30/10/1981 – dep. 06/02/1982, Bellucco, Rv. 152016; Sez. 3, n. 11513 del 05/07/1985, Catavolo, Rv. 171239; Sez. 4, n. 2731 del 12/01/1990, Bovienzo, Rv. 183507).

Successivamente la corresponsabilità del committente, affiancante quella del datore di lavoro e del direttore dei lavori, è stata posta in relazione alla diretta impartizione di direttive od al diretto conferimento di progetti che essi stessi siano fonte di pericolo “ovvero quando egli abbia commissionato o consentito l’inizio dei lavori, pur in presenza di situazioni di fatto parimenti pericolose” (Sez. 3, n. 8134 del 24/04/1992, p.c. in proc. Togni, Rv. 191387) od ancora quando allo svolgimento di opere in un cantiere gestito dall’appaltante o su strutture o con strumentazioni che gli appartengono e che il medesimo abbia l’obbligo di mantenere in efficienza (cfr. Sez. 4, n. 2800 del 15/12/1998 – dep. 02/03/1999, Breccia A. ed altro, Rv. 213226).

Il mutamento della disciplina interviene con l’introduzione del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 , che definiva la figura del “committente” come “il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione” (art. 2 , comma 1, lett. b) prima parte, D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 ) e richiamava il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626  che, all’art. 7 (ora art. 26  D.Lgs. n. 81/2008 ) precisava le responsabilità su di lui incombenti, che derivano sostanzialmente dalla violazione degli obblighi sull’informazione sui rischi dell’ambiente di lavoro e da quelli inerenti alla cooperazione nell’apprestamento delle misure di protezione e prevenzione (Sez. 3, n. 1825 del 04/11/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 242345 – 01: in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nel caso di prestazione lavorativa in esecuzione di un contratto d’appalto, il committente è costituito come corresponsabile con l’appaltatore per le violazioni delle misure prevenzionali e protettive sulla base degli obblighi sullo stesso incombenti ex art. 7  D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ).

Sulla scorta del quadro chiaramente delineato dalla pronuncia sopra richiamata (Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015), che ha ben sintetizzato la trasformazione della figura del committente nella normativa e nella giurisprudenza da soggetto privo di autonoma responsabilità a soggetto che riveste responsabilità proprie (oggi descritte dall’art. 90  D.Lgs. n. 81/2008 ), la giurisprudenza più recente ha ritenuto che il principio generale, secondo cui il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, debba essere precisato, nel senso che dal committente non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori” con la conseguenza che “ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo” (Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012 – dep. 30/01/2012, Marangio e altri, Rv. 252672; Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015, Rv. 264974; Sez. 4, n. 27296 del 02/12/2016 – dep. 2017, Vettor, Rv. 270100).

Partendo, dunque, dall’assunto secondo cui sul committente grava il dovere di sicurezza in relazione all’esecuzione del contratto di appalto, così come del contratto d’opera, per dare soluzione al quesito posto dalle censure occorre esaminare la distinzione fra la figura del committente e quella del proprietario nel caso di appalti di natura per così dire “domestica”.

Ora, la disposizione di cui all’art. 89 , comma 1 lett. b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 , che peraltro, come si è detto, si pone in continuità con la precedente normativa, definisce il committente come “il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata”. L’espressione “per conto”, è equivalente sia a “per incarico di” oppure a “in nome di” oppure ancora “a favore di”. Si tratta, in ogni caso, di un soggetto che ha interesse alla realizzazione dell’opera o perché è colui che stipula il contratto o perché si avvantaggia della sua realizzazione o vi è tenuto giuridicamente oppure perché è stato delegato ad occuparsene.

Si tratta di una definizione, che pur prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 , rivolto a disciplinare la materia della sicurezza sul lavoro, si sovrappone alla generalissima figura civilistica del committente, quale soggetto che commissiona un lavoro, benché la normativa specifica regolata dal richiamato testo unico ne delinei i compiti e le responsabilità nell’ambito regolato.

È ben possibile, dunque, che i soggetti non coincidano e che chi stipula il contratto in qualità di committente non sia il proprietario del bene o colui a vantaggio del quale l’opera è realizzata. Si pensi, a mero titolo di esempio, ad un soggetto che conduca in locazione un immobile e che per provvedere ad opere di manutenzione ordinaria incarichi un’impresa. Egli ha un obbligo giuridico di provvedere a siffatto tipo di manutenzione e, quindi, laddove concluda un contratto per provvedervi è lui e non il proprietario che assume, in modo esclusivo il ruolo di “committente”. O ancora si pensi all’ipotesi di cui all’art. 2028  cod. civ., in cui alcuno intervenga spontaneamente su un bene altrui, in absentia domini a fine di porre rimedio a situazioni in cui è necessario un intervento urgente (cfr. ad es. l’ipotesi del “conduttore che, avvalendosi dei poteri sostitutivi e di gestione conferitigli dagli articoli 1577 , secondo comma, e 2028  cod. civ., esegue riparazioni urgenti, ancorché su cosa non locatagli, ma necessarie per l’uso convenuto di quella locatagli (Cass. Sez. 3, 26/09/1997, n. 9465 , Rv. 508297-01: nella specie il conduttore aveva riparato l’appartamento sovrastante quello locatogli, entrambi di proprietà del locatore, dal quale gli provenivano infiltrazioni)”.

O ancora si pensi all’ipotesi dell’amministratore di condominio (Sez. 3, n. 42347 del 18/09/2013, Gallisay, Rv. 257276 – 01: l’amministratore che stipuli un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio può assumere, ove la delibera assembleare gli riconosca autonomia di azione e concreti poteri decisionali, la posizione di “committente”, come tale tenuto all’osservanza degli obblighi di verifica della idoneità tecnico professionale della impresa appaltatrice, di informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e di cooperazione e coordinamento nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione).

Anche in simili casi chi provvede nell’esclusivo interesse altrui, e a vantaggio altrui, assume nondimeno il ruolo di committente dei lavori, poiché commissiona le opere.

Va, dunque, ribadito che non esiste affatto una necessaria coincidenza fra la figura del proprietario che si avvantaggia delle opere e quella del committente che le appalta.

La responsabilità del committente è, invero, posta in stretto collegamento con l’affidamento dell’opera e la sua posizione di soggetto su cui incombe il governo del rischio deriva proprio dal dovere di sicurezza in relazione all’incidenza che la sua condotta assume sia nell’opzione di individuare un contraente inadeguato, sia nell’ingerirsi nell’esecuzione del contratto.

Ciò spiega che, se da un lato (come si è anticipato sopra) non può essere richiesto al committente un pressante e continuo controllo sull’opera il cui svolgimento egli ha affidato a terzi, essendogli riservato il potere di risoluzione del contratto in caso di inadempimento, nondimeno, dall’altro, non si può prescindere dall’esigere, da parte sua, la diligenza nella scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera cui affidare i lavori, onere specificamente previsto dall’art. 90 , comma 9, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 , e comunque derivante dalla sua scelta contrattuale (la culpa in eligendo del committente è ritenuta fonte di responsabilità civile anche verso i terzi: da ultimo cfr. Cass. civ, Sez. 2, n. 1234 del 25/01/2016 , Rv. 638645, in relazione alla corresponsabilità del committente per danni a terzi, dovuti per affidamento dell’opera ad appaltatore inidoneo).

La premessa consente anche di escludere che per assumere la figura ed i compiti del committente sia necessario che il proprietario gli conferisca delega di funzioni ed il potere di spesa solo così realizzandosi l’effettivo trasferimento degli obblighi con i relativi poteri e facoltà, da parte del soggetto su cui incombe il governo del rischio.

Si tratta di un’impostazione che riflette al di fuori del perimetro del D.Lgs. n. 81/2008  disposizioni che sono riferite espressamente al datore di lavoro, estendendo l’ambito di formalizzazione delle deleghe ad una sfera come quella familiare nella quale ipotizzare la necessità di una delega scritta – ancor di più con quelle caratteristiche – per affidare ad un membro del nucleo l’incombenza di concludere i contratti e tenere i rapporti con le imprese, i professionisti o gli artigiani che vi provvederanno, si pone come un’incrinatura della natura stessa del rapporto, poiché implica un atto del tutto atipico all’interno di un vincolo di natura affettiva e di comunanza di vita. Al contrario, la responsabilità in capo al committente, nei limiti descritti di culpa in eligendo e di ingerenza nell’esecuzione deriva, non dalla delega formale ricevuta da proprietario, ma proprio dalla sua veste di soggetto che affida il lavoro.

  1. In conclusione, sul punto deve, pertanto, ribadirsi che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di sicurezza nell’esecuzione del contratto d’opera o d’appalto previsti dal D.Lgs. 9 aprile2008, n. 81, gravano esclusivamente sul committente, da intendersi come il soggetto che ha affidato i lavori stipulando il contratto d’opera o di appalto, anche se non proprietario del bene che si avvantaggia delle opere affidate e anche in assenza di un mandato a contrarre o di una delega di funzioni ed in mancanza di un potere di spesa; mentre nessuna responsabilità è configurabile a carico del proprietario non committente che non si sia ingerito nell’esecuzione delle opere, pur in assenza di una delega di funzioni (cfr. Sez. 4, n. 10039 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 275270-01: nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso, in relazione all’infortunio occorso a un lavoratore durante la ristrutturazione di un’abitazione, la responsabilità della moglie del committente, esclusiva proprietaria dell’immobile, che si era limitata a controllare l’effetto estetico dei lavori; Sez. 4, n. 26335 del 21/04/2021, Rv. 281497-01: nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto, in relazione all’infortunio occorso a un lavoratore durante la ristrutturazione di un’abitazione, la responsabilità del marito della proprietaria, in assenza di una delega da parte di quest’ultima).

  2. Orbene, nel caso in esame, dalla sentenza impugnata emerge chiaramente che il soggetto che ha affidato i lavori di sistemazione di un patio posto all’esterno della villetta al mare di proprietà dei coniugi J.J. e A.A. è stato solo ed esclusivamente J.J., il quale ha individuato il soggetto che doveva realizzare i lavori (I.I.) e il tipo di lavori da effettuare (il ripristino della copertura del patio con le incannucciate); mentre la ricorrente A.A. ha solo chiesto al coniuge J.J., nel corso di una telefonata fatta mentre era fuori sede, di provvedere a sistemare e preparare la casa di villeggiatura per la stagione estiva.

Di talché, solo J.J. ha assunto la qualifica di “committente” dei lavori, siccome dimostrato anche dal fatto che nei confronti del solo J.J. è stato iniziato un procedimento per violazione della normativa antinfortunistica, e segnatamente degli artt. 29 , comma 1, 36, 37, 18 e 34, comma 2, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 , definito con sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione distaccata di Aversa in data 28 febbraio 2014.

Ne consegue che la Corte territoriale non ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali richiamati sub 2 e sub 3, in quanto ha desunto la sussistenza in capo ad A.A. di una posizione di garanzia esclusivamente dalla sua qualità di comproprietaria della villetta, inidonea, di per sé sola, a fondare un giudizio di penale responsabilità per violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

  1. Il ricorso deve, quindi, essere accolto e la sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio perché l’imputata A.A. non ha commesso il reato.

Nel giudizio di cassazione, infatti, l’annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio allorché l’eventuale giudizio rescissorio, per la natura indiziaria del processo e per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito ed utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la carenza probatoria definitivamente accertata (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Rv. 226100-01; Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555-19; Sez. 6, n. 26226 del 15/03/2013, Savina, Rv. 255784-01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l’imputata non ha commesso il reato.

Appalto di lavori “domestici” e responsabilità per l’infortunio
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