Il lavoratore che assiste un familiare con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992 ha diritto all’esonero dal lavoro notturno anche quando la disabilità non sia stata qualificata come grave.
Nota a Cass. (ord.) 16 giugno 2026, n. 20229
Rossella Rossi (Commercialista in Albinia – GR)
Circa il diritto del lavoratore di rifiutare il lavoro notturno quando assiste un familiare con disabilità, la Corte di Cassazione (ord. 16 giugno 2026, n. 20229) conferma il diritto del prestatore a non svolgere lavoro notturno, in una fattispecie in cui un dipendente di Mercitalia Rail, convivente con la moglie affetta da disabilità (riconosciuta ai sensi della L. n. 104/1992), ma non in situazione di gravità, aveva chiesto di essere esonerato dai turni notturni ai sensi dell’art. 11, D.Lgs. n. 66/2003. Come noto, l’esonero dall’obbligo di prestare lavoro notturno (cfr. Cass. n. 10203/2020) è rimesso alla volontà del lavoratore che si trovi nelle condizioni elencate dalla legge, il quale può far valere il suo dissenso espresso in forma scritta e comunicarlo al datore di lavoro almeno 24 ore prima del previsto inizio della prestazione, con precetto assistito anche da sanzione penale (cfr. art. 18 bis, co. 1, D.Lgs. n. 66 del 2003).
I giudici ribadiscono che:
a) l’art. 11 cit. non fa alcun riferimento limitativo al tipo di disabilità considerato ed ha pertanto riguardo alla disabilità in genere, in quanto richiede soltanto che il lavoratore abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della L. n. 104/1992;
b) non è necessario che la disabilità sia stata qualificata come grave ai sensi dell’art. 3, co. 3, L. n. 104/1992 (la connotazione di gravità richiamata da tale comma consiste in un carattere ulteriore ed aggiuntivo);
c) la situazione di gravita non può trarre decisivo argomento dalla circostanza che la disposizione preveda che il disabile sia “a carico” del lavoratore o della lavoratrice; “l’essere “a carico” nulla di dirimente lascia inferire sul grado di invalidità da cui debba essere affetta la persona con handicap, più o meno grave, ma indica una relazione di assistenza che deve evidentemente sussistere tra lavoratore e disabile, senza identificarsi necessariamente con l’assistenza permanente, continuativa e globale propria della connotazione di gravità”. Non si può infatti negare che un soggetto possa avere cura di una persona e farsene carico laddove la stessa presenti “una minorazione che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”, anche quando non si renda necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. In sintesi, la locuzione “a proprio carico” non consente di inferire “la ricorrenza di una situazione di handicap grave, poiché essa vale soltanto a descrivere una relazione di assistenza, cura e responsabilità tra il lavoratore e il familiare disabile, senza esprimere alcuna indicazione sul grado della minorazione”;
d) quando il legislatore ha voluto subordinare un beneficio alla gravità dell’handicap, lo ha previsto espressamente (come, ad esempio, per alcuni benefici di cui all’art. 33, L. n. 104/1992);
CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 16 giugno 2026, n. 20229
FATTI DI CAUSA
1.La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che, in accoglimento del ricorso di Ba.Fr., dipendente di MERCITALIA RAIL Srl con inquadramento nel profilo di Tecnico Polifunzionale Treno – livello C, ha accertato, ex art. 11, D.Lgs. n. 66/2003, il diritto del lavoratore, coniugato con soggetto in condizione di disabilità, a non svolgere lavoro notturno, condannando la società datrice a non adibire il Ba.Fr. a turni notturni.
- La Corte territoriale, in sintesi, sul presupposto, incontestato, che il lavoratore è coniugato e convivente con persona affetta da disabilità non grave, ha confermato il giudizio di primo grado aderendo alla “più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui l’esenzione dall’obbligo di prestare lavoro notturno – dettata dall’art. 11 comma 2 del D.Lgs. n. 66/2003 – è svincolata dalla gravità dell’handicap”.
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Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la soccombente con un articolato motivo; ha resistito con controricorso l’intimato.
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La Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. in ragione del precedente rappresentato da Cass. n. 12649/2023 e già richiamato dalla Corte territoriale.
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Il procuratore della ricorrente ha depositato nei termini istanza per chiedere la decisione della causa; è stato, quindi, avviato il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., la “violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 66 del 2003, in combinato disposto con gli artt. 3e 33, commi 1 e 3, della L. n. 104 del 1992”.
Si critica diffusamente l’interpretazione fornita da questa Corte con la sentenza n. 12649/2023, dichiaratamente condivisa, invece, in entrambi i gradi di merito.
- Ad avviso del Collegio, il ricorso non può trovare accoglimento.
Nonostante le osservazioni formulate dalla difesa di parte ricorrente, si ritiene debba essere confermato il precedente in termini di questa Corte, posto a base sia delle decisioni di merito sia della proposta di definizione accelerata del procedimento, precedente che occorre ribadire nel suo iter motivazionale.
2.1. Nell’ambito delle limitazioni al lavoro notturno previste per particolari esigenze familiari e assistenziali, l’art. 11, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, prevede che non sono obbligati a prestare lavoro notturno: “la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, e successive modificazioni” (la medesima disposizione è presente nell’art. 53, comma 3, del D.Lgs. 26.3.2001 n. 151, in quanto già contenuta nell’art. 5, comma 2, lettera c), della legge n. 903 del 1977); si tratta di un esonero dall’obbligo di prestare lavoro notturno (cfr. Cass. n. 10203/2020) rimesso alla volontà del lavoratore che si trovi nelle condizioni elencate dalla legge, il quale può far valere il suo dissenso espresso in forma scritta e comunicarlo al datore di lavoro almeno 24 ore prima del previsto inizio della prestazione, con precetto assistito anche da sanzione penale (cfr. art. 18 bis, comma 1, D.Lgs. n. 66 del 2003); secondo l’art. 3 della L. 104/92: “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
2.2. Dal disposto testuale della prima disposizione richiamata emerge che, per fruire dell’esonero dall’obbligo di prestare lavoro notturno, occorre che si sia in presenza di “un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, e successive modificazioni”; dalla seconda disposizione, poi, si evince chiaramente che, ai sensi della legge n. 104 del 1992, è in condizione di disabilità già chi presenta le menomazioni descritte dal comma 1 dell’art. 3 di detta legge, risultando “la connotazione di gravità” di cui al comma 3 un carattere ulteriore ed aggiuntivo.
2.3. Essendo sufficiente, sulla base del solo dato testuale la condizione di disabilita al fine di fruire del beneficio in parola, la necessità che, invece, il disabile sia stato riconosciuto in situazione di gravita non può trarre decisivo argomento dalla circostanza che la disposizione preveda che il disabile sia “a carico” del lavoratore o della lavoratrice; l’essere “a carico” nulla di dirimente lascia inferire sul grado di invalidità da cui debba essere affetta la persona con handicap, più o meno grave, ma indica una relazione di assistenza che deve evidentemente sussistere tra lavoratore e disabile, senza identificarsi necessariamente con l’assistenza permanente, continuativa e globale propria della connotazione di gravità; infatti, non può certo negarsi che si possa avere cura di una persona e farsene carico ove presenti una minorazione che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, anche quando la stessa non renda necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
2.4. A conferma dell’esegesi qui condivisa soccorre il tradizionale canone ermeneutico secondo cui “Ubi iex voluit dixit, ubi noluit tacuit” (Cass. n. 1867/1982; Cass. n. 1248/1984; Cass. n. 5085/1991; Cass. n. 20898/2007); infatti, laddove il legislatore ha inteso subordinare la concessione di un beneficio alla circostanza che sussistesse una situazione di handicap con connotato di gravità, lo ha esplicitamente richiesto, come nel caso dei permessi giornalieri e mensili ovvero dei limiti al trasferimento (cfr. art. 33 L. n. 104/1992).
2.5. Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata alla tutela del disabile – alla luce dell’art. 3, secondo comma, Cost., dell’art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009 – ha ritenuto che il trasferimento senza consenso del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, ex art. 33, comma 5, L. n. 104/1992, è vietato anche quando la disabilità del familiare non si configuri come grave – anche se la situazione di gravità è testualmente richiesta con il rinvio al comma 3 del medesimo articolo – a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte (Cass. n. 9201/2012; Cass. n. 25379/2016; Cass. n. 29009/2020); in un caso si è ritenuto del tutto ininfluente, ai fini della valutazione dell’illegittimità del suo trasferimento, che la lavoratrice non godesse dei benefici di cui all’art. 3 della legge n. 104 del 1992, considerando, in fatto, che non risultava contestato che la stessa assistesse la madre, presente nel certificato dello stato di famiglia, invalida al 100% (cfr. Cass. n. 22421/2015);
l’insieme di tali orientamenti di legittimità è espressamente ispirato alla giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha evidenziato che la legge n. 104/92 ha preso in particolare considerazione l’esigenza di favorire la socializzazione del soggetto disabile, predisponendo strumenti rivolti ad agevolare il suo pieno inserimento nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, in attuazione del principio, secondo il quale la socializzazione in tutte le sue modalità esplicative è un fondamentale fattore di sviluppo della personalità ed un idoneo strumento di tutela della salute del portatore di handicap, intesa nella sua accezione più ampia di salute psico-fisica (cfr. Corte cost. n. 215/1987; Corte cost. n. 350/2003; ma anche Corte cost. n. 167/1999, n. 226/2001 e n. 467/2002); è stato altresì sottolineato che una tutela piena dei soggetti deboli richiede, oltre alle necessarie prestazioni sanitarie e di riabilitazione, anche la cura, l’inserimento sociale e, soprattutto, la continuità delle relazioni costitutive della personalità umana (Corte cost. n. 203/2013); questa Corte ha preso atto che i propri precedenti “orientano per una valorizzazione dell’esigenza di tutela del disabile al di là di ogni condizionamento derivante dal mancato accertamento di uno status o da preclusioni collegate all’inesistenza di un provvedimento formale che confermi la ricorrenza della situazione di fatto che conferisce fondamento al diritto del familiare che presta assistenza al disabile” (in termini: Cass. n. 29009/2020).
2.6. Nel descritto contesto di diritto vivente, una interpretazione che, pur nel silenzio della norma e in difetto di inequivoche indicazioni sistematiche, introduca surrettiziamente un requisito aggiuntivo, quale la gravità della situazione di handicap, si tradurrebbe in una indebita interpolazione ermeneutica del testo, tanto più ingiustificata in un ambito, quale quello dei diritti dei disabili, insuscettibile di limitazioni di tutela al di fuori di una chiara presa di posizione del legislatore.
- A tale percorso motivazionale, parte ricorrente sostanzialmente oppone il diverso convincimento espresso da una sentenza del Consiglio di Stato (sez. II, 17 ottobre 2022, n. 8798), la quale, piuttosto che sull’interpretazione dalla locuzione “soggetto disabile ai sensi della legge n. 104 del 1992”, si concentra sull’espressione “a proprio carico”, facendone derivare la necessità di una lettura sistematica che riduca l’ambito applicativo della norma ai soli casi di handicap grave.
Siffatta impostazione non è persuasiva al punto tale da determinare un mutamento dell’orientamento nomofilattico già espresso da questa Corte.
3.1. In primo luogo, perché verrebbe alterato il corretto rapporto tra interpretazione letterale e interpretazione sistematica, posto che la seconda non può essere utilizzata per neutralizzare un dato testuale chiaro e per sovrapporre alla norma un presupposto limitativo che il legislatore non ha previsto; il criterio sistematico può sciogliere il dubbio generato da una disposizione equivoca, ma non consente di anteporre al significato proprio delle parole una condizione di applicabilità ulteriore non emergente dai confini segnati dal testo. Questa Corte, anche nelle sue Sezioni Unite, ha più volte affermato la primazia del criterio letterale rispetto a canoni esegetici di valenza sussidiaria, quali il criterio teleologico o sistematico, che possono risultare eccezionalmente prevalenti laddove l’interpretazione letterale conduca ad effetti incompatibili con il sistema e chiaramente distorsivi di esso (cfr. Cass., Sez. Un., n. 23051/2022; Cass., Sez. Un., n. 8091/20; Cass., Sez. Un., n. 2505/20; ma v. anche Cass. n. 24165/18). Invero, neppure la locuzione “a proprio carico” consente di inferire, in modo logicamente necessario, la ricorrenza di una situazione di handicap grave, poiché essa vale soltanto a descrivere una relazione di assistenza, cura e responsabilità tra il lavoratore e il familiare disabile, senza esprimere alcuna indicazione sul grado della minorazione; non può negarsi, infatti, che un lavoratore può farsi carico di una persona rientrante nella nozione di handicap di cui all’art. 3, comma 1, della L. n. 104 del 1992, anche se la stessa non richieda un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nei termini contemplati dal comma 3.
3.2. Per converso, la tesi restrittiva finisce per far dipendere l’esonero dal lavoro notturno non dal contenuto della norma che lo prevede, ma dalla disciplina di altri istituti agevolativi, costruiti dal legislatore con presupposti differenti; l’eterogeneità dei benefici contemplati dalla L. n. 104/92 non autorizza alcuna generalizzazione in senso limitativo, ma conferma che il legislatore ha graduato le tutele, richiedendo la gravità soltanto ove lo abbia reputato necessario.
3.3. Neppure appare convincente il rilievo, valorizzato dal Consiglio di Stato, secondo cui il mancato richiamo espresso alla gravità nell’art. 53 del D.Lgs. n. 151 del 2001 si spiegherebbe alla luce di un difetto di coordinamento normativo; al contrario, proprio il raffronto con altre disposizioni del medesimo testo unico, nelle quali la gravità è esplicitamente menzionata, conferma che l’omissione del requisito, nelle norme qui considerate, deve essere ritenuta intenzionale e non può essere colmata dall’interprete attraverso una supplenza creativa. Non giova, inoltre, richiamare la pluralità di nozioni presenti nell’ordinamento – quali invalido, inabile, non autosufficiente o portatore di handicap – poiché, nel caso di specie, il legislatore ha operato un rinvio puntuale alla legge n. 104/1992, ed è dunque a tale referente normativo che l’interprete deve attenersi; una volta verificato che la medesima legge contempla una nozione generale di disabilità ed una ulteriore nozione di gravità, non è consentito restringere la prima alla seconda in assenza di un’espressa previsione.
Circa gli argomenti tratti dal sopravvenuto D.Lgs. n. 62/2024, in disparte il dirimente rilievo della sua inapplicabilità ratione temporis, la novella non contiene alcuna disposizione di interpretazione autentica dell’art. 11, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 66 del 2003, ne introduce, con riferimento all’esonero dal lavoro notturno, il requisito della disabilità con necessità di sostegno intensivo. Piuttosto conferma, semmai, la persistente distinzione tra la condizione di disabilità e la graduazione dell’intensità del sostegno richiesto; ma proprio tale distinzione impedisce di identificare, in via ermeneutica, la prima con la seconda, ove la disposizione attributiva del beneficio richiami il soggetto disabile ex lege n. 104/1992 senz’altra specificazione.
3.4. L’esegesi qui ribadita appare, altresì, maggiormente coerente con il quadro costituzionale e sovranazionale, ponendosi in linea sia con una lettura orientata alla massima protezione della persona con disabilità e delle relazioni di assistenza che ne rendano possibile l’inclusione familiare e sociale, sia con i principi regolatori dello statuto protettivo della disabilità valorizzati anche dalla più recente evoluzione del diritto antidiscriminatorio in tema di caregiver; evoluzione che, avuto riguardo al piano degli accomodamenti ragionevoli, conferma la centralità delle misure incidenti sull’organizzazione dell’orario di lavoro quali strumenti di effettività della tutela della persona con disabilità e delle relazioni essenziali di cura (cfr. Cass. n. 9104/2026, in riferimento a CGUE, sentenza C-38/24, 11 settembre 2025, Bervidi).
3.5. In tale prospettiva, l’introduzione surrettizia del requisito della gravità si risolverebbe in una indebita compressione dell’area di tutela predisposta dal legislatore, tanto più ingiustificata in quanto fondata non su una precisa scelta normativa, ma su un argomento di preteso coordinamento sistematico, ancor meno persuasivo ove ancorato a innovazioni legislative non applicabili ratione temporis, e su prassi amministrative che, per consolidato principio, sono prive di forza normativa e non possono integrare o restringere il precetto legale.
Le esigenze organizzative del datore di lavoro, pur certamente meritevoli di considerazione, non possono essere poste a fondamento di una interpretazione restrittiva della fattispecie normativa, giacché il bilanciamento tra interesse dell’organizzazione produttiva e protezione del lavoratore caregiver è già stato operato dal legislatore mediante la conformazione dell’istituto quale esonero rimesso alla volontà del lavoratore che versi nelle condizioni tipizzate.
- Conclusivamente, il diverso indirizzo auspicato dalla ricorrente sulla base della pronuncia del Cons. Stato n. 8798/2022, oltre ad essere maturato in un contesto ordinamentale connotato da specifiche esigenze organizzative dell’amministrazione di pubblica sicurezza, non offre elementi per mutare l’orientamento già espresso da questa Corte Suprema (cfr. art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.).
4.1. Come già sottolineato in sede di proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., una volta che l’interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass., Sez. Un., n. 15144/2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di garantire l’uniformità dell’interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., n. 23675/2014; in conformità: Cass., Sez. Un., n. 8486/2024), atteso che, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l’esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell’osservanza dei precedenti e nell’ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass., Sez. Un., n. 11747/2019; conf. Cass. n. 2663/2022), nella specie non ravvisabili, tenuto altresì conto della primaria necessità di garantire ai cittadini che si rivolgano al giudice per tutelare analoghe situazioni soggettive condizioni di effettiva eguaglianza innanzi alla legge; ne consegue che, in mancanza di ragioni nuove e diverse da quelle disattese in analoghi giudizi, deve operare il principio di fedeltà ai precedenti, come più volte ribadito da questa Corte sulla base delle considerazioni che precedono (cfr. Cass. n. 14204/2023; Cass. n. 11938/2023; Cass. n. 9749/2023; Cass. n. 6840/2023; Cass. n. 6668/2023; Cass. n. 6653/2023; Cass. n. 22168/2022; Cass. n. 10729/2023; Cass. n. 35666/2021; Cass. n. 22249/2021; Cass. n. 18948/2021; Cass. n. 7364/2021; Cass. n. 21569/2019; Cass. n. 6668/2019; Cass. n. 26671/2018; ab imo Cass. n. 17010/2014).
4.2. In una comune prospettiva si pone la giurisprudenza costituzionale che, ancora da ultimo (Corte cost. n. 203/2024), ha affermato: “Il tendenziale rispetto dei propri precedenti (…) è, per le giurisdizioni superiori, condizione essenziale dell’autorevolezza delle loro decisioni, assicurando che i criteri di giudizio utilizzati restino almeno relativamente stabili nel tempo, e non mutino costantemente in relazione alla variabile composizione della corte. Ciò vale anche, e forse in speciale misura, per il giudice costituzionale, (…). La possibilità di rimeditare e modificare i propri orientamenti, richiede, soprattutto a fronte di una giurisprudenza costante e risalente nel tempo, ragioni di particolare cogenza, come, ad esempio, l’inconciliabilità con il successivo sviluppo della giurisprudenza costituzionale o di quella delle Corti europee; o il mutato contesto sociale o ordinamentale; o il sopravvenire di circostanze, di natura fattuale o normativa, non considerate in precedenza; o la maturata consapevolezza sulle conseguenze indesiderabili prodotte dalla giurisprudenza pregressa” (v. pure: Corte cost. n. 163/2024; Corte cost. n. 88/2023; Corte cost. n. 32/2020).
4.3. Pertanto, non può ritenersi “ragione di particolare cogenza”, tale da imporre un mutamento nella giurisprudenza di questa Corte, quale giurisdizione superiore cui è affidata la custodia dell’uniforme interpretazione delle norme a salvaguardia del principio di eguale trattamento dei cittadini al cospetto della legge, una diversa tesi, per quanto plausibilmente e autorevolmente sostenuta.
5- Alla stregua del complesso delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo. Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta per la decisione accelerata e che il giudizio viene definito in sostanziale conformità alla proposta, occorre applicare l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal comma terzo del citato art. 380-bis c.p.c. (cfr. Cass., Sez. Un., n. 10955/2024), non ravvisando, il Collegio, ragioni per discostarsi nella specie dalla suddetta previsione legale (cfr. Cass., Sez. Un., n. 36069/2023). Per completezza, sul punto, occorre evidenziare che non assume rilievo, ai fini della valutazione di conformità tra proposta ex art. 380-bis c.p.c. e decisione a seguito dell’opposizione, la circostanza che nella presente motivazione siano stati spesi ulteriori argomenti o ragioni rispetto a quelli già utilizzati nella proposta di definizione accelerata (cfr. Cass., Sez. Un., n. 29708/2025).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 5.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%; condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento della somma di Euro 2.500,00 in favore di parte controricorrente e, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento della somma di Euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

