Il superminimo è soggetto al principio generale dell’assorbimento in caso di attribuzione della qualifica superiore o per rinnovi del CCNL, a meno che le parti abbiano diversamente convenuto o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto.

Nota a Cass. (ord.)  9 giugno 2026, n. 18760

Fulvia Rossi (Commercialista in Albinia – GR)

Il superminimo individuale è normalmente assorbibile dagli aumenti retributivi successivi, salvo che il lavoratore dimostri l’esistenza di un accordo individuale, di una clausola del contratto collettivo o di un diverso titolo che ne escluda l’assorbimento. Il richiamo al principio dell’assorbimento non implica cioè l’affermazione di una presunzione legale in senso tecnico ai sensi dell’art. 2728 c.c., considerato che “l’onere posto a carico del lavoratore non discende da una presunzione legale, bensì dalla necessità di allegare e dimostrare il fatto costitutivo della pretesa al mantenimento del superminimo quale emolumento non assorbibile, ossia la pattuizione, la clausola collettiva o il diverso titolo derogatorio invocato”.

Così, la Corte di Cassazione (ord. 9 giugno 2026, n. 18760) respingendo il ricorso di due lavoratori avverso la Softlab Tech S.p.A., i quali avevano sostenuto che la società aveva illegittimamente assorbito il superminimo individuale loro riconosciuto al momento dell’assunzione.

La Corte d’Appello di Roma (n. 1255/2024) aveva riformato la sentenza di primo grado, ritenendo legittimo l’assorbimento del superminimo sul presupposto che il superminimo, salvo diverso accordo tra le parti o diversa previsione del contratto collettivo, è normalmente assorbibile dagli aumenti retributivi successivi. Nel caso concreto non era stata dimostrata l’esistenza di un titolo che imponesse il mantenimento del superminimo.

La Cassazione ha ribadito il proprio consolidato orientamento secondo cui il superminimo individuale è, in linea generale, assorbibile dagli aumenti retributivi successivi. Tuttavia, il lavoratore può sottrarsi a tale regola dimostrando l’esistenza di un accordo individuale, di una clausola collettiva o di altro titolo che ne escluda l’assorbimento. L’onere della prova grava sul lavoratore, non in forza di una presunzione legale, ma in quanto egli deve dimostrare il fatto costitutivo del proprio diritto.

I giudici hanno inoltre affermato che il mancato assorbimento per alcuni anni non costituiva, di per sé, un fatto decisivo idoneo a determinare una diversa soluzione della controversia.

Peraltro, nella fattispecie, la Corte d’Appello aveva escluso l’esistenza di una condotta costante, uniforme e generalizzata dell’azienda favorevole ai lavoratori, valorizzando invece la progressiva riduzione del superminimo e l’assenza di elementi univoci ed escludendo l’esistenza di una prassi aziendale di non assorbimento dei superminimi.

Quanto alla pretesa dei ricorrenti che i contratti collettivi dei metalmeccanici del 2008, 2009 e 2012, prevedendo la non assorbibilità dei superminimi individuali, dovessero applicarsi anche ai superminimi già esistenti, la Cassazione ha rilevato che tali contratti collettivi disciplinavano gli aumenti retributivi derivanti dai nuovi rinnovi contrattuali, ma non contenevano alcuna disposizione idonea a modificare retroattivamente gli accordi individuali stipulati in precedenza. Le clausole collettive non prevedevano espressamente che i superminimi già riconosciuti diventassero automaticamente non assorbibili. In altri termini, “la formula utilizzata dalle parti collettive non impone … di ritenere che ogni superminimo in precedenza riconosciuto, pur in difetto di un titolo individuale di non assorbibilità, sia divenuto automaticamente intangibile per effetto del rinnovo collettivo” e le parti, “quando hanno inteso regolare in modo specifico il rapporto tra aumenti tabellari e superminimi in funzione della data di attribuzione dell’emolumento, lo hanno fatto mediante previsioni espresse non desumibili in via automatica dalla clausola dei precedenti rinnovi”.

CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 9 giugno 2026, n. 18760

Svolgimento del processo

1.La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto l’originaria domanda proposta da A.A. e B.B. nei confronti di SOFTLAB TECH Spa volta a far dichiarare l’illegittimità della condotta datoriale che aveva assorbito il superminimo individuale riconosciuto loro in sede di assunzione, con condanna della società al pagamento delle somme indebitamente trattenute.

  1. La Corte, in sintesi estrema, richiamando un precedente della stessa Corte romana (sentenza n. 4644/2021), ha ritenuto applicabile il principio dell’assorbimento dell’eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari nei miglioramenti contemplati dalla disciplina successiva, salvo che non risulti provato un autonomo titolo al mantenimento del superminimo, che, nella specie, i giudici d’appello non hanno ravvisato.

La Corte ha anche escluso che i contratti collettivi stipulati dal 2008, applicabili ai rapporti ma successivi al riconoscimento del superminimo, potessero incidere retroattivamente, e che il diritto degli appellati potesse trovare fondamento nella pretesa esistenza di una prassi o di un uso aziendale.

  1. Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso i soccombenti con quattro motivi; ha resistito con controricorso l’intimata società SOFTLAB TECH Srl, già SOFTLAB TECH Spa

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.

Motivi della decisione

1.I motivi di ricorso possono essere esposti secondo la sintesi proposta dalla stessa parte ricorrente:

1.1. il primo motivo denuncia: “violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2728 comma 1, e 1218 c.c., per avere affermato che il superminimo si presume assorbibile, e che è onere del lavoratore provare il contrario; infatti la giurisprudenza recente di questa Suprema Corte esclude che vi sia una presunzione legale di assorbimento del superminimo, ed afferma che la legittimità dell’assorbimento va accertata alla stregua delle pattuizioni tra le parti, individuali o collettive; l’accertamento della volontà delle parti è accertamento in fatto, rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare ogni elemento della fattispecie concreta, ivi compreso il comportamento successivo delle parti; in tale accertamento debbono essere applicati i normali criteri di ripartizione dell’onere probatorio, senza gravare il lavoratore di alcun onere particolare, e considerando anzi che la riduzione del superminimo costituisce un dedotto inadempimento contrattuale”;

1.2. il secondo motivo denuncia: “omesso esame del fatto storico decisivo del mancato assorbimento del superminimo per almeno sei o dieci anni, dalla data dell’assunzione sino al 2006; ove avesse debitamente considerato tale fatto storico, il giudice di appello non avrebbe potuto escludere un comportamento datoriale concludente nel senso della rinuncia all’assorbimento, ovvero l’esistenza di una prassi aziendale in tale senso”;

1.3. il terzo motivo lamenta: “violazione e falsa applicazione degli artt. 1340, 2077 e 2078 c.c., per avere escluso l’esistenza di una prassi aziendale di non assorbimento, nonostante una condotta reiterata costantemente e generalizzata in tal senso, per l’asserita mancata prova della iniziale volontà datoriale di non riassorbire i superminimi; e per avere escluso la costante reiterazione della condotta sulla base del tardivo assorbimento, oggetto della causa”;

1.4. il quarto motivo deduce: “violazione e falsa applicazione della norma “una tantum e tabelle dei minimi contrattuali” del CCNL per l’Industria Metalmeccanica Privata del 2008, 2009 e 2012, per non avere considerato che la disposizione, che prevede il non assorbimento dei superminimi individuali, si riferisce a quelli in atto (che siano stati concessi o riconosciuti in una data precedente), anche perché è norma diretta a salvaguardare l’entità dei miglioramenti salariali ottenuti con il rinnovo del contratto (che non debbono essere decurtati); senza essere affatto norma “retroattiva”, ma riguardando anzi i “futuri” aumenti dei minimi, necessariamente si riferisce ai superminimi in atto”.

  1. Il ricorso non può trovare accoglimento.

2.1. Il primo motivo è infondato in quanto la sentenza impugnata è da ritenere conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

Invero, per costante orientamento il cosiddetto superminimo, ossia l’eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell’assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l’emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l’onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l’assorbimento (Cass n. 20617/2018; Cass. n. 19750/2008; Cass. n. 12788/2004 n. 8498/1999).

Tuttavia, come di recente ribadito, l’indagine probatoria sulla sussistenza di dette pattuizioni e quella ermeneutica sulla loro effettiva portata derogatoria alla regola generale dell’assorbimento sono riservate al giudice del merito (in termini, Cass. n. 11773/2025, con la giurisprudenza ivi richiamata; conf. Cass. n. 29741/2025), mentre parte ricorrente sollecita un diverso apprezzamento inibito a questo giudice di legittimità.

Ciò consente di precisare che il richiamo al principio dell’assorbimento non implica l’affermazione di una presunzione legale in senso tecnico ai sensi dell’art. 2728 c.c., come sostenuto da parte ricorrente, atteso che l’onere posto a carico del lavoratore non discende da una presunzione legale, bensì dalla necessità di allegare e dimostrare il fatto costitutivo della pretesa al mantenimento del superminimo quale emolumento non assorbibile, ossia la pattuizione, la clausola collettiva o il diverso titolo derogatorio invocato. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile.

Viene evocato il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. al di fuori dei limiti consentiti dalla rigorosa interpretazione della disposizione offerta dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014), che hanno espresso su tale norma i seguenti princìpi di diritto (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881/2014, n. 25008/2014, n. 417/2015, oltre che dalle Sezioni semplici): “a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; b) il nuovo testo introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4), c. p. c. – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso”.

Il motivo in esame risulta ampiamente irrispettoso di tali enunciati; in particolare, non enuclea, fra l’altro, un fatto storico realmente omesso nella sentenza impugnata avente caratura “decisiva”, non potendo ritenersi che il preteso “mancato  assorbimento del superminimo per almeno sei o dieci anni avrebbe condotto, con certezza, ad un esito diverso della lite. Tale circostanza, per come prospettata, non assume autonoma decisività nel senso richiesto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma costituisce un elemento del più ampio quadro indiziario relativo alla ricostruzione della volontà delle parti e alla configurabilità di una prassi aziendale, già valutato dalla Corte territoriale nel complessivo apprezzamento del rapporto. 2.3. Il terzo motivo non merita accoglimento, perché formalmente denuncia un errore di diritto ma nella sostanza contesta un accertamento di fatto in ordine alla sussistenza di una prassi aziendale.

Come noto, infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ricorre o non ricorre per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 22348/2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti.

Nella specie parte ricorrente, lungi dall’individuare realmente errores in iudicando in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, critica le valutazioni operate dal giudice che ha il dominio del merito e, nella sostanza, invoca un sindacato estraneo al controllo esercitabile da questa Suprema Corte di legittimità. Invero, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma, quindi al vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. (v. Cass. n. 35922/2023; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass. n. 10320/2018; Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 195/2016).

La configurabilità di un uso aziendale presuppone l’accertamento di una condotta datoriale favorevole, costante e generalizzata, idonea ad assumere rilevanza sul piano dei rapporti individuali; ma tale accertamento implica una valutazione del fatto che, nella specie, la Corte territoriale ha escluso, valorizzando la progressiva riduzione del superminimo e l’assenza di elementi univoci nel senso della invocata stabilizzazione del trattamento più favorevole. Pertanto, la censura, sotto la veste solo formale del vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., tende ad una inammissibile ricostruzione della vicenda storica diversa da quella accolta dal giudice cui compete il merito.

Per completezza va aggiunto che, anche a voler prescindere dal riferimento della sentenza impugnata alla mancanza di una scelta datoriale di portata generalizzata e volontaria, la ratio decidendi non si fonda esclusivamente sull’elemento soggettivo, ma sull’esclusione, in concreto, di una condotta oggettivamente costante, uniforme e generalizzata di non assorbimento, alla luce della progressiva riduzione del superminimo e degli ulteriori elementi valorizzati dalla Corte territoriale. Ne consegue che censura non coglie una decisiva erronea sussunzione della fattispecie astratta dell’uso aziendale, ma viene confermato che mira a rivalutare il materiale fattuale posto a fondamento dell’accertamento negativo compiuto dal giudice del merito. 2.4. L’ultimo mezzo di gravame non può essere accolto, dovendosi ribadire quanto già esposto nel respingere il primo motivo circa il principio che l’indagine ermeneutica sulla effettiva portata derogatoria, anche della contrattazione collettiva, alla regola generale dell’assorbimento è riservata al giudice del merito.

Nella specie, l’interpretazione offerta dalla Corte romana, secondo cui le disposizioni contenute nei contratti collettivi a partire dal 2008 non riguardassero i superminimi concessi precedentemente, è da condividere in quanto osservante delle regole dell’esegesi negoziale, non essendo in contrasto col senso letterale delle parole espresse nelle disposizioni richiamate ed essendo valutato il contesto complessivo del contratto nella sua portata non retroattiva. Invero, sul piano letterale, la clausola in controversia ha ad oggetto gli “aumenti dei minimi tabellari” previsti dal rinnovo collettivo e disciplina il rapporto tra tali aumenti e gli aumenti individuali o collettivi. Essa non contiene, tuttavia, una espressa previsione idonea ad attribuire alla disciplina sopravvenuta efficacia modificativa delle pattuizioni individuali già anteriormente perfezionate in ordine alla struttura della retribuzione e alla sorte del superminimo. La formula utilizzata dalle parti collettive non impone, dunque, di ritenere che ogni superminimo in precedenza riconosciuto, pur in difetto di un titolo individuale di non assorbibilità, sia divenuto automaticamente intangibile per effetto del rinnovo collettivo Né assume rilievo dirimente quanto valorizzato dai ricorrenti, secondo cui il riferimento agli aumenti individuali o collettivi che “siano stati concessi” o “siano stati riconosciuti” dimostrerebbe necessariamente l’applicazione della clausola ai superminimi già in godimento. Il tempo verbale, anche ove riferibile ad attribuzioni retributive già esistenti al momento in cui gli aumenti tabellari erano destinati ad operare, non appare di per sé solo sufficiente a fondare l’ulteriore conseguenza che la clausola collettiva abbia inteso incidere sulla qualificazione giuridica dei superminimi individuali pregressi, trasformandoli in emolumenti non assorbibili anche quando fossero sorti, secondo il titolo individuale, come eccedenze normalmente assoggettabili al principio dell’assorbimento. Dal punto di vista sistematico, poi, la clausola s’inserisce nella disciplina dei nuovi minimi tabellari e regola gli effetti degli aumenti stabiliti dal contratto collettivo, ma non manifesta in modo inequivoco una volontà degli stipulanti di incidere retroattivamente, o comunque in senso modificativo, sui singoli assetti retributivi individuali già costituiti. Infine, nel senso espresso dai giudici del merito, converge la successiva disciplina collettiva del 2016, nella quale la regolamentazione degli aumenti individuali viene espressamente coordinata con il momento del loro riconoscimento. Tale elemento appare confermativo dell’assunto secondo cui le parti collettive, quando hanno inteso regolare in modo specifico il rapporto tra aumenti tabellari e superminimi in funzione della data di attribuzione dell’emolumento, lo hanno fatto mediante previsioni espresse, non desumibili in via automatica dalla clausola dei precedenti rinnovi.

  1. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in euro 4.500,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Superminimi individuali e assorbibilità
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