Il datore di lavoro non può recedere anzitempo dal C.C.N.L.
Nota a Cass. (ord.) 18 giugno 2026, n. 20601
Fabrizio Girolami
Nel contratto collettivo di lavoro (quale il C.C.N.L. della sanità privata), la facoltà di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti (organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro). Al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal C.C.N.L. applicato – neppure con congruo preavviso e senza neanche deducendo l’eccessiva onerosità ex art. 1467 c.c. conseguente a una propria situazione di difficoltà economica – salva l’ipotesi di contratti aziendali stipulati direttamente con le rappresentanze sindacali locali.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, Sez. lav., con l’ordinanza n. 20601 del 18.6.2026, a conferma di un orientamento giurisprudenziale radicato in materia (per le sentenze più recenti, si richiama Cass. ord. 11.11.2025, n. 29737, in q. sito, con nota di R. FABOZZI).
Nel caso di specie, un’Associazione datrice di lavoro (Associazione LA NOSTRA FAMIGLIA) aveva “sostituito” il C.C.N.L. della sanità privata (stipulato nel 2005 e rinnovato l’8.10.2020) con un altro contratto (C.C.N.L. Residenze Sanitarie Assistenziali-RSA e Centri di Riabilitazione-CDR) prima della sua data di scadenza naturale.
La Cassazione, con l’ordinanza in commento, a conferma della sentenza della Corte d’Appello di Milano (sentenza n. 30/2025), ha rigettato il ricorso dell’Associazione, osservando quanto segue:
- i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell’autonomia negoziale dei sindacati stipulanti, operano esclusivamente entro l’ambito temporale concordato dalle parti. Come chiarito dalla Cassazione a Sezioni Unite (Cass. sez. un. 30.5.2005, n. 11325) l’opposto “principio di ultrattività” sino a un nuovo regolamento collettivo – secondo quanto prevede l’art. 2074 c.c. – ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto “con la garanzia prevista dall’art. 39 Cost.”;
- ciò posto, alla medesima autonomia collettiva è rimessa altresì la scelta “di stipulare un’eventuale clausola di ultrattività, in tal caso di natura pattizia e non eteronoma” (come accaduto nel caso di specie, in quanto l’art. 4, co. 2, C.C.N.L. della sanità privata, prevede la perdurante vigenza del contratto fino alla stipulazione di un nuovo regolamento collettivo);
- con detta clausola di ultrattività, le parti stipulanti hanno inteso apporre un termine di durata “chiaramente individuato in relazione a un evento futuro ma certo nell’an, benché privo di una precisa collocazione cronologica ossia incerto soltanto nel quando” (Cass. nn. 3671 e 3672/2021; Cass. n. 40409/2021; Cass. n. 33892/2022);
- trattandosi, dunque, di un termine di durata, ossia di efficacia del C.C.N.L. (c.d. termine finale), trova applicazione il principio giurisprudenziale (cfr., ex aliis, Cass. n. 21537/2019, in q. sito, con nota di J. DI FRANCESCO) per cui dal C.C.N.L. non è possibile recedere anticipatamente prima della scadenza del suddetto termine (se non per “giusta causa”, tuttavia ricorrente nel caso di specie);
- peraltro, nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma “provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta”;
- pertanto, al singolo datore di lavoro non è consentito “recedere unilateralmente dal contratto collettivo”, neppure adducendo la “eccessiva onerosità” dello stesso, ai sensi dell’art. 1467 c.c. conseguente a una propria situazione di difficoltà economica, salva l’ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori (Cass. n. 8994/2011; Cass. n. 3296/2002 e Cass. n. 15863/2002);
- ne deriva che non è legittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto collettivo applicato, seppure accompagnata “da un congruo termine di preavviso”;
- solo al momento della scadenza contrattuale, il datore di lavoro “potrà recedere dal contratto” e “applicarne uno diverso” (Cass. n. 25062/2013);
- va tuttavia precisato che, una volta scaduto il termine, il recesso del singolo datore di lavoro “non sarebbe neppure necessario”, essendo sufficiente – appunto – la scadenza del termine, salvo che il C.C.N.L. venga rinnovato dall’associazione imprenditoriale alla quale sia iscritto il singolo datore di lavoro, perché in tal caso quest’ultimo “sarà vincolato anche ad applicare il nuovo CCNL in virtù del principio di rappresentanza sindacale”;
- il recesso assumerebbe invece tutta la sua rilevanza soltanto nel caso in cui il C.C.N.L. “avesse una durata indeterminata”, ipotesi che tuttavia “non ricorre nella specie”.
CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 18 giugno 2026, n. 20601
Svolgimento del processo
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Milano, confermando il provvedimento del giudice di primo grado, ha accolto la domanda proposta dai lavoratori nei confronti dell’associazione LA NOSTRA FAMIGLIA, di applicazione del CCNL Sanità Privata (stipulato nel 2005, rinnovato l’8.10.2020, e sostituito dall’Associazione, a far data dall’1.2.2020 con il CCNL Residenze Sanitarie Assistenziali-RSA e Centri di Riabilitazione-CDR, modifica contrattuale peraltro sospesa con comunicazione del 18.2.2020 che aveva ripristinato l’applicazione del CCNL Sanità Privata) e di pagamento delle differenze retributive conseguenti alla illegittima disdetta unilaterale del CCNL Sanita Privata.
- La Corte territoriale ha, in sintesi, richiamato l’orientamento già espresso dalla Suprema Corte in relazione alla medesima vicenda e sottolineando (con riguardo all’art. 4 del CCNL Sanità privata) che la clausola di ultrattività apposta ai CCNL costituisce un termine di durata (ossia un termine finale dell’efficacia del contratto) con la conseguenza che non è possibile recedere anticipatamente prima della scadenza del termine (che, nel caso del CCNL Sanità privata corrispondeva alla data dell’8.10.2020);
che, comunque, la possibilità di disdetta dei CCNL spettava alle parti stipulanti (ossia alle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro), non essendo consentito al singolo datore di lavoro di recedere unilateralmente (salva l’ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con i sindacati locali); che risultava che l’associazione aveva continuato ad applicare il CCNL Sanità anche dopo detta scadenza (comunicando solamente il 10.12.2020 di voler applicare il CCNL CDR), con conseguente comportamento concludente circa la volontà il rinnovato CCNL Sanità privata; che, poi, il CCNL CDR era un diverso contratto collettivo, privo, pertanto, della finalità di sostituirsi, con effetto estintivo, al CCNL Sanità privata.
- Avverso tale sentenza l’associazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
I lavoratori hanno resistito con controricorso.
- La Consigliera delegata dal Presidente ha formulato una proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., evidenziando la manifesta infondatezza del ricorso sulla scorta di pronunce di legittimità che hanno scrutinato la medesima vicenda e analoghe questioni di diritto (Cass. nn. 26663, 26666, 26927, 26947, 26958, del 2024).
-
Con tempestiva istanza, la ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’udienza, ha depositato memoria.
-
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 4, co. 2, ccnl sanità privata 19/01/2005, 1322, 1353, 1362, 1363, 1372, 1373, 1375 c.c., 39 e 41 Cost., nonché della dichiarazione congiunta n. 1 CCNL IRCCS 08/10/2020 per avere la Corte territoriale qualificato la clausola di ultrattività del CCNL sanità privata del 19/01/2005 come relativa ad un termine di durata piuttosto che ad una condizione risolutiva, tale da trasformare il CCNL in uno a tempo indeterminato, con conseguente libera recedibilità di una delle parti dopo il 31/12/2005.
Tale definizione del “termine” di efficacia del contratto non può essere condivisa e contraddice i principi di libertà contrattuale e sindacale, posto che nell’attuale ordinamento non è previsto un obbligo a contrarre e, dunque, deve essere ammesso il recesso da vincoli perpetui.
1.1. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già affermato che i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell’autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l’ambito temporale concordato dalle parti. L’opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo – secondo quanto prevede l’art. 2074 cod. civ. -, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall’art. 39 Cost. (Cass. sez. un. n. 11325/2005).
Ciò posto, alla medesima autonomia collettiva è rimessa altresì la scelta di stipulare un’eventuale clausola di ultrattività, in tal caso di natura pattizia e non eteronoma. Ciò è quanto accaduto nella specie.
Come questa Corte ha già più volte affermato nei precedenti arresti citati dai giudici d’appello proprio con riferimento all’art. 4, co. 2, CCNL c.d. sanità privata, alla previsione della perdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazione dev’essere riconosciuto il significato della indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un evento futuro ma certo nell’an, benché privo di una precisa collocazione cronologica ossia incerto soltanto nel quando (Cass. nn. 3671 e 3672/2021; Cass. n. 40409/2021; Cass. n. 33892/2022).
Trattandosi, dunque, di un termine pur sempre di durata ossia di efficacia del CCNL (c.d. termine finale), trova applicazione il principio, affermato più volte da questa Corte (ex multis Cass. n. 21537/2019) e riconosciuto anche dalla ricorrente, secondo cui dal contratto non è possibile recedere anticipatamente prima della scadenza di quel termine (se non per giusta causa, nella specie non prospettata dalle parti e quindi estranea all’ambito del presente giudizio).
Peraltro, secondo consolidato insegnamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta.
Pertanto al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l’eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell’art. 1467 c.c. conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l’ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori (Cass. n. 8994/2011; già prima Cass. n. 3296/2002 e Cass. n. 15863/2002).
Ne consegue che non è legittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto collettivo applicato, seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso. Solo al momento della scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso (Cass. n. 25062/2013). Va tuttavia precisato che, una volta scaduto il termine, il recesso del singolo datore di lavoro non sarebbe neppure necessario, essendo sufficiente – appunto – la scadenza del termine, salvo che il CCNL venga rinnovato dall’associazione imprenditoriale alla quale sia iscritto il singolo datore di lavoro, perché in tal caso quest’ultimo sarà vincolato anche ad applicare il nuovo CCNL in virtù del principio di rappresentanza sindacale.
Nel caso di specie, dunque, il CCNL che aveva scadenza al 31/12/2005 in realtà ha avuto efficacia fino al suo rinnovo, avvenuto l’08 ottobre 2020, e pertanto fino a quella data era certamente vincolante nei confronti dell’odierna ricorrente, con conseguente inefficacia della sua disdetta del gennaio 2020.
- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 4, co. 2, CCNL sanità privata 19/01/2005, 1346, 1373, 1418, 1419 c.c. per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare la nullità della clausola di ultrattività pattizia del CCNL sanità privata del 19/01/2005 per la sua indeterminatezza, in violazione dell’art. 1346 c.c.
2.1. Il motivo è infondato.
La clausola non è di contenuto indeterminato, in quanto individua esattamente e specificamente l’evento (rinnovazione del CCNL) al quale è collegata la cessazione della durata (rectius dell’efficacia) del CCNL, che deve ritenersi certo nell’an – visto il sistema di relazioni industriali, nel quale la stipulazione ed il rinnovo del contratto collettivo rappresentano i principali strumenti dell’attività svolta dai soggetti collettivi ex art. 39 Cost. – ed incerto solo nel quando, incertezza connaturata all’inesistenza di obblighi a contrarre nell’ambito dell’attività sindacale e, in generale, nel nostro ordinamento (salve le eccezioni espressamente previste dal legislatore, nella specie insussistenti).
- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per illogicità e contraddittorietà fra i principi enunciati in materia di recesso dal CCNL e la decisione, in violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
In particolare denunzia la contraddittorietà di quel passo della motivazione, in cui i giudici d’appello hanno affermato: “ANLF avrebbe potuto recedere da esso (il CCNL Sanità Privata) solo ed esclusivamente nel momento in cui fosse venuto a scadenza (ovvero alla sottoscrizione del nuovo CCNL)”. Nessun comportamento concludente può ritenersi tenuto dall’Associazione quanto alla reiterata applicazione del CCNL Sanità privata, non ricorrendo i requisiti della spontaneità, della reiterazione, della non contestazione e del prolungamento nel tempo.
- Inoltre, con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 CCNL Sanità Privata, degli artt. 1 e 4 CCNL IRCCS e 1373, 1704, 1722 e 2069 c.c. per avere la Corte territoriale accertato un comportamento concludente invece inesistente.
-
I motivi sono infondati, poiché vi è perfetta coerenza fra il principio postulato – conforme a consolidata giurisprudenza di legittimità – e la decisione assunta. Quel passo della motivazione va soltanto corretto: come sopra si è detto, il recesso dal CCNL effettivamente non è necessario una volta che il termine finale sia scaduto.
Il recesso assumerebbe invece tutta la sua rilevanza soltanto nel caso in cui il CCNL avesse una durata indeterminata, ipotesi che tuttavia non ricorre nella specie.
Inoltre, la comunicazione dell’Associazione ricorrente del 27/01/2020 – ossia che dall’01/02/2020 avrebbe variato il CCNL applicato ai rapporti di lavoro delle controricorrenti – ha perduto la sua rilevanza a fronte del comportamento delle medesima associazione, accertato in punto di fatto dalla Corte d’Appello in termini di prolungata applicazione del CCNL sanità privata (ossia quello rispetto al quale era stata intimata la “disdetta” in data 27/01/2020) anche dopo la sua scadenza rappresentata dal suo rinnovo dell’08/10/2020. La Corte territoriale, con un apprezzamento di fatto, ha ritenuto questo un vero e proprio comportamento concludente contrario a quella comunicazione del 27/01/2020, idoneo come tale a neutralizzarne ogni possibile rilevanza. Dunque è esatto in via di principio, come afferma la ricorrente, che “quantomeno a decorrere dal 08.10.2020 ALNF era libera di applicare il CCNL CDR o anche di non applicarne nessuno, attesa l’efficacia e la validità del recesso/disdetta… comunicati tempestivamente” (v. ricorso per cassazione, p. 35).
Ma la Corte d’Appello ha accertato che questa libertà si è tradotta in una scelta ben precisa, effettuata mediante comportamento concludente, di continuare ad applicare proprio il CCNL sanità privata che era stato rinnovato l’88/10/2020.
In particolare il comportamento concludente è stato ravvisato nella continuata e prolungata applicazione di quel CCNL sanità privata anche dopo l’08/10/2020 e fino al 10/12/2020, quando intervenne la nuova dichiarazione dell’associazione di voler applicare il diverso CCNL CDR, dichiarazione a questo punto irrilevante, poiché ormai l’associazione “LA NOSTRA FAMIGLIA” – pur non essendo più iscritta ad ARIS, ossia ad una delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie anche del rinnovo del CCNL sanità privata, poi divenuto CCNL IRCCS – mediante quel comportamento concludente si era vincolata all’applicazione di quel CCNL.
I motivi sono, inoltre, per una parte inammissibili perché sollecitano a questa Corte una diversa valutazione dei comportamenti concreti tenuti e delle dichiarazioni rese dall’Associazione nel corso del tempo, interdetta in sede di legittimità in quanto riservata al giudice di merito. La Corte territoriale ha compiuto l’accertamento in fatto assegnando significato logico ed univoco ad una pluralità di comportamenti, quali la “sospensione” della disdetta del CCNL sanità per il periodo 01/02/2020 – 08/10/2020 e la continuata applicazione di quel medesimo CCNL per un apprezzabile periodo successivo alla scadenza, cioè dall’08/10/2020 (data del suo rinnovo, che integrava anche scadenza di quello precedente del 2005 e che quindi avrebbe legittimato la non applicazione di quel CCNL ormai scaduto) fino al 10/12/2020.
Infine l’esatta qualificazione giuridica di quel CCNL CDR del 2012 in termini di “accordo separato” rappresenta una questione priva di rilievo a fronte dell’accertamento – compiuto dalla Corte territoriale in punto di fatto – dell’avvenuta continuata applicazione del CCNL sanità privata 2005 anche per il periodo dal 2012 in poi e fino al 10/12/2020, dunque per un periodo più che apprezzabile, ritenuto concludente in quanto significativo della volontà dell’Associazione “LA NOSTRA FAMIGLIA” di mantenere ferma la disciplina collettiva contenuta in quel CCNL sanità privata e, quindi, di non applicare il CCNL CDR quand’anche “accordo separato”.
- In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
-
Sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., richiamato dall’art. 380 bis c.p.c., in quanto la motivazione della presente ordinanza è conforme alla proposta di decisione accelerata, indice sufficiente, secondo la previsione legislativa, per configurare un’ipotesi tipizzata di “abuso del processo”, per la quale è stata disciplinata la sanzione (cfr., sul punto, Cass. S.U. n. 27195/2023; Cass. n. 27947/2023).
-
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Condanna, altresì, parte ricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. al pagamento della somma di Euro 2.500,00 in favore delle parti controricorrenti e, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento della somma di Euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

