Il datore di lavoro può manifestare la propria opinione comunicandola direttamente ai lavoratori senza per questo porre in essere una condotta antisindacale.
Nota a Trib. Bologna 4 giugno 2026, R.G.L. n. 2652/2025
Assunta Falanga
Le comunicazioni dirette con i lavoratori compiute dal datore di lavoro durante una vertenza sindacale, con le quali egli manifesti ed esprima la propria posizione sulle iniziative e sulle scelte delle organizzazioni sindacali, non costituiscono condotta antisindacale. L’antisindacalità del comportamento datoriale si riscontra invece quando la comunicazione, valutata oggettivamente, travalichi i limiti di buona fede e correttezza e sia idonea a screditare il sindacato, ostacolarne l’attività, interferire con le trattative o comprimere la libertà sindacale o il diritto di sciopero.
In altre parole, l’art. 28 Stat. lav. non prescrive al datore un obbligo assoluto di neutralità o di silenzio, ma gli impone un limite di correttezza nella comunicazione e vieta l’interferenza lesiva nelle prerogative sindacali.
Questo, il principio espresso dal Tribunale di Bologna (4 giugno 2026, R.G.L. n. 2652/2025), secondo cui: “affinché la condotta datoriale possa considerarsi antisindacale devono ricorrere i seguenti presupposti: a) l’atto o il comportamento del datore di lavoro deve realizzare l’effetto di conculcare gli interessi collettivi di cui l’organizzazione sindacale è portatrice; b) è irrilevante l’intento lesivo del datore di lavoro dovendosi aver riguardo, esclusivamente, all’oggettiva lesione delle prerogative partecipative delle organizzazioni sindacali, indipendentemente dalle posizioni individuali dei lavoratori; c) la condotta antisindacale deve essere persistente, oppure, anche se esaurita nella sua materialità, produrre effetti durevoli nel tempo per la sua portata intimidatoria o per l’incertezza che ne deriva, sicché sussiste l’interesse ad una pronuncia giudiziale che mira a impedirne la reiterazione”.
Tali principi riflettono gli orientamenti della Corte di Cassazione, secondo cui la condotta antisindacale: 1) deve essere attuale (Cass. n. 13860/2019); 2) non necessita di uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro (Cass. n. 13726/2014; Cass. n. 9250/2007); 3) deve essere oggettivamente idonea, nel risultato, a limitare la libertà sindacale (Cass. SU. n. 5295/1997).
Sulla base di tali presupposti, il Tribunale non ha accolto il ricorso ex art. 28, l. 300/1970, presentato dal sindacato il quale aveva ritenuto antisindacale la condotta del datore di lavoro che, nel corso di trattative e dopo l’indizione di uno sciopero, si era rivolto direttamente ai lavoratori con una serie di comunicati affissi nelle bacheche aziendali, scavalcando l’organizzazione sindacale e limitando le prerogative del sindacato nonché causando un danno alla sua reputazione.
Al riguardo, i giudici hanno affermato che la critica all’attività svolta dal sindacato non può, da sola, configurare automaticamente una condotta antisindacale, qualora resti nei limiti della correttezza e del confronto dialettico e non è fondata la considerazione che la facoltà di rivolgersi ai lavoratori sia riservata, in via esclusiva, alle rappresentanze sindacali. Tale diritto va infatti riconosciuto anche al datore di lavoro che “deve poter manifestare la propria posizione ed i propri intendimenti” – seppur in maniera conforme al principio di buona fede e correttezza e senza ostacolare il regolare svolgimento delle trattative o recare pregiudizio o discredito alla parte sindacale -, “essendo ciò funzionale a che i lavoratori prendano conoscenza delle diverse e contrapposte visioni in gioco e maturino liberamente un proprio convincimento su ogni questione oggetto del dibattito sindacale”.
Trib. Bologna 4 giugno 2026, R.G.L. n. 2652/2025

