Un professionista commercialista può avere partita IVA ed essere formalmente un consulente ma, se concretamente opera come parte stabile dell’organizzazione aziendale e dirige un settore dell’impresa, il rapporto può essere qualificato come lavoro subordinato dirigenziale.

Nota a Cass. 17 agosto 2026, n. 24668

Silvia Rossi (Commercialista in Albinia – GR)

Nel lavoro intellettuale e soprattutto dirigenziale, la subordinazione può presentarsi in forma attenuata. Per accertarla assumono particolare rilievo gli indici sussidiari: continuità della prestazione, stabile inserimento nell’organizzazione aziendale, coordinamento con l’impresa, retribuzione periodica e assenza di rischio economico. Conta quindi la realtà concreta del rapporto più della sua qualificazione formale.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione in un caso relativo alla richiesta di trasformazione in lavoro subordinato di un rapporto di lavoro in cui un dottore commercialista aveva lavorato per una società risultando formalmente come consulente esterno, con partita IVA, iscrizione all’Albo, e fatturazione dei compensi, ma in realtà era stato inserito per anni nella struttura aziendale con funzioni stabili di direzione amministrativa e finanziaria.

I giudici hanno affermato che il cd nomen iuris attribuito dalle parti al contratto non rappresenta un criterio decisivo per caratterizzare un rapporto come subordinato. In altre parole, per escludere la subordinazione, non basta definire il rapporto come «consulenza professionale». È necessario, invece, verificare come il rapporto viene effettivamente svolto, valorizzando le modalità concrete di svolgimento, quali:

  • presenza quotidiana e continuativa in azienda;

  • stabile inserimento nell’organizzazione societaria;

  • utilizzo delle strutture e dei mezzi aziendali;

  • assenza di un vero rischio d’impresa a carico del professionista;

  • direzione dell’area amministrativa, contabile e finanziaria (anche la documentazione prodotta, comprese le e-mail e gli atti societari, confermava il ruolo del ricorrente in qualità di Direttore amministrativo e finanziario e la sua piena integrazione nella struttura organizzativa della società);

  • rapporto diretto con l’amministratore unico;

  • esercizio di funzioni direttive e rappresentative anche nei rapporti con soggetti esterni;

  • coordinamento del personale e degli uffici e più specificamente coordinamento funzionale della prestazione con gli obiettivi dell’organizzazione aziendale, idoneo a integrare la subordinazione tecnico-giuridica anche in un contesto di cosiddetta subordinazione attenuata (v. Cass. n. 3640/2020).

Ciò vale anche se nel lavoro dirigenziale la subordinazione è attenuata in quanto il dirigente gode di ampia autonomia decisionale e quindi non è necessario dimostrare che riceva continuamente ordini specifici o sia sottoposto a un controllo puntuale. La subordinazione infatti può emergere dal coordinamento funzionale dell’attività con gli obiettivi dell’impresa, dall’inserimento stabile nell’organizzazione e dall’assoggettamento a direttive generali del vertice aziendale.

Di conseguenza, partita IVA, iscrizione all’albo professionale, fatturazione e possesso di un proprio studio professionale non sono, da soli, sufficienti a dimostrare l’autonomia di un collaboratore.

CORTE DI CASSAZIONE  17 agosto 2026, n. 24668

Svolgimento del processo

1.Con ricorso depositato nel novembre 2013, A.A. conveniva in giudizio la società FANDANGO Spa (già Srl), deducendo di avere intrattenuto con la stessa, dal 1 gennaio 2004 al 31 maggio 2013, un rapporto formalmente qualificato come consulenza professionale, ma in realtà svolto con modalità proprie del lavoro subordinato, con funzioni di direzione dell’area amministrativa e finanziaria.

Esponeva che, pur in presenza di un contratto di consulenza stipulato in data 1 febbraio 2004 per la durata di un anno, il rapporto si era protratto in modo continuativo ed esclusivo, con stabile inserimento nell’organizzazione aziendale, assunzione di responsabilità gestionali e coordina   mento di uffici e risorse, nonché costante riferimento all’amministratore unico. Chiedeva, pertanto, accertarsi la natura subordinata del rapporto, con inquadramento dirigenziale, e la condanna della società al pagamento delle differenze retributive, dell’indennità sostitutiva del preavviso, del TFR e di ulteriori emolumenti, nonché al risarcimento conseguente all’asserita illegittimità del recesso.

La società convenuta contestava integralmente le domande, deducendo la natura autonoma del rapporto, in ragione del titolo contrattuale, della qualificazione professionale del ricorrente (dottore commercialista), delle modalità di remunerazione mediante fatturazione e dell’assenza di vincoli di subordinazione; in via subordinata, negava comunque la configurabilità di una posizione dirigenziale.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4862/2015, accertava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di natura dirigenziale nel periodo dedotto e condannava la società al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e del TFR, rigettando le ulteriori domande.

  1. Avverso tale decisione proponevano appello principale la società e appello incidentale il lavoratore; la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 12 ottobre 2017, rigettava entrambi i gravami, confermando la qualificazione del rapporto e le conseguenti statuizioni.

  2. Su ricorso per cassazione di entrambe le parti, la Suprema Corte, con ordinanza 19 novembre 2021, n. 35687, accoglieva, per quanto di ragione, il secondo motivo del ricorso principale della società, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame, rilevando carenza motivazionale in ordine alla valutazione del nomen iuris attribuito al rapporto.

  3. Riassunto il giudizio, in sede di rinvio, la Corte territoriale confermava nuovamente la natura subordinata e dirigenziale del rapporto, valorizzando le modalità concrete di svolgimento della prestazione, la continuità dell’inserimento nell’organizzazione aziendale, l’assoggettamento – sia pure attenuato – al potere direttivo e la mancanza di rischio d’impresa, ritenuti prevalenti rispetto alla qualificazione formale.

  4. Avverso tale ultima pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la società FANDANGO Spa, affidato a sei motivi. Resiste con controricorso A.A.

La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.

  1. Il Collegio ha indicato il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod. proc. civ.

Motivi della decisione

1.Con il primo motivo, si deduce violazione dell’art. 384 c.p.c. e del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, per avere la Corte territoriale, in sede di rinvio, disatteso il dictum rescindente, omettendo di attribuire il dovuto rilievo al nomen iuris del rapporto e alla volontà negoziale delle parti, nonostante la posizione paritaria e l’elevata qualificazione professionale del lavoratore.

1.1. Il motivo è infondato.

La Corte di cassazione ha annullato la precedente sentenza d’appello ritenendo insufficiente la motivazione sulla qualificazione del rapporto, poiché la Corte territoriale aveva valorizzato quasi esclusivamente gli elementi di eterodirezione emersi durante l’esecuzione del rapporto senza dare adeguata ragione della mancata valorizzazione del nomen iuris scelto dalle parti e, in particolare, della circostanza che fosse stato lo stesso A.A. a predisporre un contratto qualificato come consulenza professionale. La Corte di legittimità ha quindi richiesto di verificare rigorosamente se il contenuto del contratto si fosse tradotto in un comportamento coerente delle parti nel corso del rapporto.

In sede di rinvio, la Corte d’Appello ha esaminato il contratto del 1 febbraio 2004, che configurava una consulenza professionale autonoma, limitata a specifici interventi e da svolgersi con piena autonomia organizzativa, rilevando però che le risultanze istruttorie avevano evidenziato un netto scostamento tra l’assetto negoziale formalmente pattuito e quello concretamente attuato.

Dalle prove testimoniali e documentali era emerso, ad avviso del giudice del rinvio, che A.A. non svolgeva un’attività di consulenza occasionale o limitata a singole proposte, ma era stabilmente inserito nell’organizzazione aziendale, in cui dirigeva il settore amministrativo e finanziario, coordinava il personale dell’ufficio amministrativo, impartiva istruzioni ai dipendenti e operava come referente interno ed esterno della società.

La Corte ha inoltre valorizzato la presenza quotidiana di A.A. in azienda per circa nove anni, l’utilizzo esclusivo di strutture e mezzi della società, l’assenza di rischio imprenditoriale, la continuità della prestazione e il costante rapporto con l’amministratore unico B.B., dal quale riceveva direttive e al quale riferiva regolarmente l’attività svolta. Anche la documentazione prodotta, comprese le e-mail e gli atti societari, confermava il suo ruolo di Direttore amministrativo e finanziario e la sua piena integrazione nella struttura organizzativa della FANDANGO.

Sono stati invece ritenuti non decisivi gli elementi invocati dalla società, quali il possesso della partita IVA, l’iscrizione all’albo dei commercialisti, la titolarità di uno studio professionale e l’elevato compenso percepito, tutti considerati compatibili anche con un rapporto di lavoro subordinato di natura dirigenziale.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di lavoro intellettuale e dirigenziale, la Corte ha osservato che la subordinazione può manifestarsi in forme attenuate e deve essere accertata attraverso indici sussidiari quali la continuità della prestazione, il coordinamento con l’organizzazione aziendale, la retribuzione periodica, l’assenza di rischio d’impresa e l’inserimento stabile nella struttura produttiva. Alla luce di tali elementi ha concluso che il rapporto presentava tutti i caratteri del lavoro subordinato dirigenziale, attribuendo prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto rispetto alla qualificazione formale adottata dalle parti.

Dunque, avendo il giudice del rinvio valutato il nomen iuris attribuito all’atto negoziale alla luce dell’intero compendio probatorio, delle concrete modalità con le quali si è svolto il rapporto e della ritenuta non consequenziale concreta esplicazione del rapporto stesso nei termini contrattuali, non risulta violato il disposto di cui all’art. 384 cod. proc. civ., avendo la giurisprudenza di questa Corte (tra le altre Cass. S.U. n. 18303/2020) affermato che in caso di ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di rinvio per violazione della precedente statuizione di annullamento, il sindacato della S.C. si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice, poteri che, nell’ipotesi di rinvio per vizio di motivazione, si estendono non solo alla libera valutazione dei fatti già accertati, ma anche alla indagine su altri fatti, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedimento impugnato e con la preclusione rispetto ai fatti che il principio di diritto eventualmente enunciato presuppone come pacifici o accertati definitivamente.

  1. Con il secondo ed il terzo motivo, che si affrontano congiuntamente per la loro intima connessione, si denuncia, rispettivamente: con il secondo motivo, violazione ed erronea interpretazione dell’art. 1362 e segg. del c.c., dell’art. 2222 c.c., dell’art. 2229 c.c. e dell’art. 2094 c.c. per l’erronea qualificazione del rapporto siccome subordinato e l’utilizzazione di elementi di parametro giuridicamente non rilevanti o non esclusivamente riconducibili all’art. 2094 Cod. Civ.; con il terzo motivo, erronea interpretazione dell’art. 61 D.Lgs. 276/2003, omessa integrale valutazione dei presupposti giuridici relativi ad una qualificazione del rapporto come autonomo e/o come riconducibile ad una collaborazione coordinata e continuativa di lavoratore autonomo iscritto ad un albo professionale.

  2. Sostanzialmente si censura la decisione per avere la Corte d’Appello erroneamente qualificato come subordinato un rapporto che, secondo la prospettazione della ricorrente, presentava i caratteri propri della prestazione autonoma o, comunque, parasubordinata. La Corte avrebbe violato le norme in tema di qualificazione del rapporto e dei criteri distintivi tra subordinazione e autonomia, fondando la decisione su elementi ritenuti non decisivi o equivoci e trascurando invece circostanze rilevanti incompatibili con la subordinazione.

3.1. I motivi sono infondati.

In ragione della motivazione fornita, di cui si è dato atto sopra, la sentenza ha fatto corretta applicazione della regola elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui – ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale – nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia e il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell’emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente – il giudice di merito deve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione, l’esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell’organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica, anche se nell’ambito di un contesto caratterizzato dalla c.d. subordinazione attenuata (Cass. n. 3640 del 13/02/2020 (Rv. 657171 – 01).

Tale regola di giudizio è stata correttamente applicata. La doglianza, in definitiva finisce per censurare l’esito del giudizio medesimo, esulando del tutto dai limiti del controllo di legittimità sull’apprezzamento delle circostanze in fatto appurate dal giudice del merito.

Con specifico riferimento all’art. 61 del D.Lgs. cit, la Corte ha escluso la riconducibilità del contratto alla norma indicata per assenza di uno specifico progetto, sicchè anche la prospettazione dell’omesso esame si rivela infondata.

4.Con il quarto motivo, si deduce, in via subordinata, la violazione degli art. 2222 e 2229 c.c. e dell’art. 2094 c.c., per l’erronea valutazione della fattispecie e l’erronea equiparazione della disciplina giuridica relativa al periodo di vigenza annuale del contratto di consulenza sottoscritto nel gennaio 2004 con la disciplina del periodo successivo alla scadenza di detto contratto. Ai sensi dell ‘art. 360, primo comma n. 4 c.p.c., si denuncia la omissione totale di motivazione sul punto.

5.11 motivo è infondato. A pag. 17 e a pag. 23 della motivazione della sentenza impugnata si afferma che, ai fini della qualificazione del contratto e del rilievo da attribuire al nomen juris, il collegamento tra la scrittura del gennaio 2004 e il concreto atteggiarsi del successivo rapporto non sarebbe stato comunque possibile per il periodo successivo alla scadenza dello stesso (gennaio 2005), dovendosi considerare venuti meno gli effetti dell’accordo e dovendosi apprezzare il vincolo contrattuale nella sua esclusiva dimensione temporale. Tale considerazione risulta logicamente connessa all’accertamento degli indici della subordinazione di cui si è detto e costituisce idonea motivazione sul punto indicato nel motivo in esame.

6.Con il quinto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione della disciplina collettiva (CCNL dirigenti industria) e dei principi in tema di inquadramento, per avere la Corte riconosciuto la qualifica dirigenziale, in assenza- secondo la ricorrente – dei presupposti sostanziali e organizzativi che la giustificano.

6.1. Il motivo è infondato. In particolare, la Corte ha valorizzato: il rapporto diretto con l’amministratore unico Procacci, senza l’intermediazione di altri dirigenti; la responsabilità autonoma del settore amministrativo, contabile e finanziario dell’impresa; il coordinamento del personale amministrativo e l’esercizio di poteri organizzativi; la partecipazione alle riunioni aziendali insieme agli altri dirigenti e responsabili apicali; i rapporti diretti con banche, finanziarie ed altri soggetti esterni; l’esercizio di poteri che consentivano di impegnare la società verso i terzi e di spenderne il nome all’esterno; il possesso di procure e deleghe relative alla gestione dei rapporti bancari e finanziari.

Secondo la Corte, proprio la capacità di rappresentare e impegnare la società nei confronti dei terzi, unitamente alla direzione autonoma di un settore essenziale dell’impresa, costituiva il tratto distintivo rispetto alla figura del quadro, la quale rappresenta una categoria intermedia tra impiegati e dirigenti e non implica normalmente tali poteri di rappresentanza e decisione.

Per questo la Corte ha ritenuto che le mansioni concretamente esercitate da A.A. fossero incompatibili con l’inquadramento come quadro, secondo le previsioni del CCNL, e integrassero invece gli estremi della qualifica dirigenziale.

Si tratta di accertamento certamente valido al fine della corretta applicazione della regola di giudizio relativa all’inquadramento del dirigente, là dove, come nel caso di specie, il CCNL applicabile non prevede la qualifica dirigenziale, ma quella di quadro.

  1. Con il sesto motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2013 cod. civ. e dell’art. 2120 cod. civ. – erronea esclusione del t.f.r. e dell’indennità di mancato preavviso dalla retribuzione assorbibile in punto di conversione globale del rapporto, nonché vizio di motivazione e violazione dell’art. 2118 cod. civ. e 2120 cod. civ. e l’erronea inclusione, nella retribuzione considerata presupposto di quantificazione di istituti non assorbibili, di tutti i compensi erogati al dott. A.A., anche da terzi destinatari di autonome fatture o, pur percepiti dalla FANDANGO, ma riferibili incontestabilmente a compenso di lavoro autonomo.

In sostanza, si deduce la violazione dei principi in materia di assorbimento e di quantificazione del trattamento economico, per avere la Corte escluso l’assorbibilità delle somme corrisposte a titolo di compenso professionale rispetto alle indennità riconosciute (preavviso e TFR).

7.1. Il motivo è infondato. Correttamente è stato negato l’assorbimento del TFR nelle somme asseritamente versate in eccesso rispetto alle previsioni del Ccnl ritenuto applicabile, essendo stato affermato da questa Corte di cassazione (Cass. n. 5552 del 09/03/2011 Rv. 616448 – 01) che, in tema di determinazione del trattamento retributivo spettante al lavoratore subordinato, una volta accertata in giudizio l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in contrasto con la qualificazione del rapporto come autonoma operata dalle parti, il principio dell’assorbimento non trova applicazione per le indennità di fine rapporto che maturano al momento della cessazione del rapporto medesimo.

  1. Tale principio, come correttamente osservato dalla Corte di merito, riguarda dunque anche l’indennità di preavviso che pure matura al momento in cui il rapporto di lavoro si estingue.

  2. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro. 10.000,00 per compensi, Euro. 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Quando il commercialista diviene lavoratore subordinato
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