Secondo l’Agenzia delle Entrate, le somme rimborsate alla società datrice di lavoro per il personale posto in posizione di comando costituiscono corrispettivi soggetti ad IVA, al ricorrere degli ordinari presupposti dell’imposta, per gli accordi stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.
Nota a AdE Risp. 13 luglio 2026, n. 142
Ludovica Scarselli
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta in oggetto, si è occupata del trattamento ai fini IVA delle somme erogate da una struttura commissariale ad una società di capitali a titolo di rimborso degli emolumenti sostenuti per il personale posto in posizione di comando.
In termini generali, si ricorda che l’istituto del comando nell’ambito della Pubblica Amministrazione è disciplinato dall’art. 56, D.P.R. n. 3/1957, ai sensi del quale l’impiegato di ruolo può essere comandato, per un periodo determinato e in via eccezionale, a prestare servizio presso un’altra Amministrazione statale o presso enti pubblici, in presenza di riconosciute esigenze di servizio o qualora sia richiesta una speciale competenza. Tale disciplina è stata successivamente estesa, dall’art. 19, co. 9-bis, D.Lgs. n. 175/2016, anche ai dipendenti delle società a controllo pubblico.
Il dubbio alla base della Risposta n. 142/2026 riguardava il trattamento IVA dei rimborsi corrisposti da una struttura commissariale. In particolare, l’interpello era stato presentato da un Commissario di Governo (di seguito, l’“Istante”) che, non disponendo di personale di ruolo, operava esclusivamente mediante risorse provenienti da altre Amministrazioni o società, che venivano “comandate” presso la sua struttura, previo rimborso della retribuzione principale all’ente di appartenenza. Quest’ultimo, rimanendo titolare del rapporto di lavoro, continuava a corrispondere al dipendente la retribuzione principale e, nel caso esaminato, anche quella accessoria. Il rimborso posto a carico della struttura commissariale comprendeva la retribuzione e gli ulteriori oneri sostenuti, quali indennità di amministrazione e di responsabilità, straordinari, oneri contributivi a carico dell’ente e IRAP.
La questione veniva in rilievo alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 16-ter, D.L. n. 131/2024, conv. in L. n. 166/2024, che ha abrogato l’art. 8, co. 35, L. n. 67/1988. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 5/E del 16 maggio 2025, per effetto di tale modifica, le attività di distacco o prestito di personale effettuate a fronte di un corrispettivo pari al mero rimborso del relativo costo costituiscono, in relazione ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’IVA, al ricorrere degli ordinari presupposti dell’imposta.
Nel caso esaminato, il Commissario istante riteneva tuttavia che tale disciplina non fosse applicabile al caso di specie in cui si impiegava lo strumento del “comando” e non quello del distacco e del prestito del personale. Veniva evidenziato come, con il “comando”, il dipendente svolge la propria attività nell’interesse esclusivo dell’ente utilizzatore, che ne sostiene integralmente il costo. Secondo l’Istante, ciò avrebbe dovuto condurre a qualificare le somme corrisposte come mero rimborso delle retribuzioni anticipate dal datore di lavoro e, quindi, a escluderle dall’IVA ai sensi dell’art. 15, D.P.R. n. 633/1972.
L’Agenzia delle Entrate non ha condiviso tale impostazione. Richiamando i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19, San Domenico Vetraria, ha evidenziato che sussiste un nesso diretto tra la messa a disposizione del personale e il pagamento quando le due prestazioni si condizionano reciprocamente, ossia quando l’una è effettuata a condizione che lo sia anche l’altra. In presenza di tale nesso, la somma versata assume natura di corrispettivo della prestazione, con conseguente rilevanza dell’operazione ai fini IVA. Tali conclusioni non mutano se l’importo corrisposto è inferiore, pari o superiore ai costi sostenuti dal datore di lavoro, né se è assente un margine di lucro. In questi casi l’intero ammontare del corrispettivo, compresa l’eventuale quota imputata al rimborso dei costi sostenuti per il personale, costituisce la base imponibile IVA.
Nel caso concreto, l’Agenzia ha quindi ritenuto che le somme rimborsate dalla struttura commissariale alla società costituissero veri e propri corrispettivi, in quanto direttamente connesse alla messa a disposizione del personale comandato. A tale conclusione non osta la circostanza che il dipendente svolga la propria attività nell’interesse esclusivo della struttura utilizzatrice, trattandosi di una peculiarità del comando che non ne esclude la rilevanza ai fini IVA.

