La retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali (cd. minimale contributivo) è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi nel settore di attività effettivamente svolta dall’impresa ai sensi dell’art. 2070 c.c Nota a
Efficacia del contratto collettivo e art. 2070 c.c.
Non essendo più applicabile l’art. 2070 c.c. che collega l’inquadramento sindacale all’attività principale dell’impresa, il datore di lavoro applica il ccnl stipulato dal sindacato cui è iscritto o altro scelto volontariamente e la costante applicazione di un determinato contratto a

