Il recesso intimato al lavoratore disabile per sopravvenuta inidoneità psicofisica è nullo laddove l’imprenditore non provi di aver adempiuto all’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli o che l’inadempimento non sia a lui imputabile. Nota a Cass. 9 maggio 2025, n. 12270

