Le singole timbrature non registrano necessariamente ogni movimento del lavoratore e non consentono, in via automatica, la ricostruzione dell’intero tempo di lavoro straordinario. Nota a Cass. (ord.) 26 marzo 2026, n. 7293 Fabrizio Girolami
Personale infermieristico, tempo tuta e passaggio consegne
Il C.C.N.L. del comparto sanità riconosce agli infermieri – per le operazioni di vestizione, svestizione e passaggi di consegna – un tempo massimo di 15 minuti complessivi, purché risultanti dalle timbrature effettuate. Nota a Cass. 18 febbraio 2025, n. 4253
Primario ospedaliero: no all’orario minimo di lavoro
Il primario ospedaliero non è tenuto ad osservare un orario minimo di lavoro poiché la sua prestazione va valutata in relazione agli obiettivi raggiunti. Nota a Trib. Reggio Calabria 28 febbraio 2025, n. 354 Maria Novella Bettini
Timbratura del cartellino da parte di terzi
La condotta di chi in maniera truffaldina consegni ad altri il tesserino attestante la sua presenza in azienda, facendolo timbrare per risultare presente quando ancora non aveva raggiunto il luogo di lavoro, rappresenta un fatto oggettivamente grave che la Corte
Controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa privata
Il datore di lavoro può legittimamente rivolgersi a un investigatore privato per finalità di controllo di attività extralavorative del lavoratore. Nota a Trib. Padova ord. 4 ottobre 2019, n. 1774 Fabrizio Girolami
Rilevanza penale della falsa attestazione della presenza in servizio del pubblico dipendente
Il comportamento del dipendente comunale, destinatario di una misura cautelare perché imputato di truffa aggravata per essersi ripetutamente allontanato dal Comune senza timbrare il cartellino in uscita, costituisce reato anche se il danno è modesto e, nella fattispecie, acquista rilievo
Falsa attestazione della presenza in servizio tramite timbratura del cartellino
È passibile di licenziamento disciplinare il dipendente pubblico che timbri il cartellino in vece di altro lavoratore Nota a Cass. 25 ottobre 2017, n. 25374 Flavia Durval La “falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di
Falsa attestazione della presenza: non è necessario attendere la sentenza penale per poter licenziare
L’intento fraudolento del dipendente pubblico che fa timbrare il cartellino ad un proprio collega in sua vece può essere valutato dall’Amministrazione anche a prescindere da una sentenza penale di condanna per tali fatti. Nota a Trib. Milano, ord., 30
Mancata o falsa attestazione della presenza e licenziamento disciplinare
L’omessa timbratura del cartellino, in ingresso, in uscita ed intermedia, è condotta negligente che giustifica il licenziamento.
Licenziamento per mancata timbratura del cartellino
La falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza costituisce condotta fraudolenta che legittima il licenziamento. Mariapaola Boni

