Il lavoratore ha il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione NASpI (con relativo accredito contributivo) a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro da individuarsi, ai sensi dell’art. 189, Codice della crisi di impresa (D.lgs. n. 14/2019, come sostituito dal D.lgs. n.

