È quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 363 del 16 settembre 2020, avuto riguardo alle spese sostenute da imprese e professionisti per garantire la prevenzione e la salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza.

Nota a Risp. Agenzia delle Entrate 16 settembre 2020, n. 363

Stefano Quaranta

La questione oggetto del Parere in esame riguardava la richiesta, formulata da parte della società istante, di estendere il regime di cui all’art. 125 del D.L. n. 34 del 19 Maggio 2020, c.d. Decreto Rilancio, anche alle spese sostenute in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, progettazione degli ambienti di lavoro, addestramento e stesura di protocolli di sicurezza.

Più precisamente, l’art. 125 del predetto D.L., convertito dalla Legge n. 77 del 17 Luglio 2020, ha introdotto un credito d’imposta in misura pari al 60% della spesa per i costi sostenuti «nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti». Il comma 1 dell’articolo 125 stabilisce che la disposizione in esame trova applicazione nei riguardi di «soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, […] enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti».

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (che peraltro sostituisce il credito d’imposta già previsto dall’art. 64 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e quello previsto dall’art. 30 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro) è utilizzabile (in base al combinato disposto dell’art. 125, co. 3, del D.L. n. 34/2020 con l’art. 122, co. 2, lett. c), del medesimo decreto):

  • in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.LGS. 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

in alternativa,

  • entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Ciò precisato, e venendo al caso di specie, l’Agenzia ha fatto propria un’interpretazione restrittiva delle norme: richiamata la precedente Circolare 10 luglio 2020, n. 20/E e specificato che il co. 2 dell’art. 125 del Decreto Rilancio contiene un elenco esemplificativo (quindi non esaustivo) di fattispecie riferibili alle spese agevolabili, identificate nel co. 1, ha comunque ritenuto necessario che, per essere agevolabili, le spese sostenute devono essere, in ogni caso, riferibili alle attività menzionate nel co. 1. Si tratta, dunque, soltanto: della sanificazione degli ambienti (e degli strumenti utilizzati) e dell’acquisto di dispositivi di protezione individuale (e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti).

Alla luce di ciò, le spese oggetto della istanza esaminata (vale a dire: le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza) non possono essere considerate rilevanti ai fini del credito di imposta previsto dal Decreto Rilancio.

Non tutte le spese per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro sono agevolabili
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