L’erronea indicazione delle disposizioni violate nella lettera di contestazione non rileva ai fini della legittimità del licenziamento

In tema di licenziamento disciplinare, oggetto della contestazione dell’addebito, secondo la previsione di cui all’art. 7 L. n. 300/1970, è il fatto nei suoi elementi materiali, non anche le specifiche disposizioni legali o contrattuali che il fatto abbia violato. Nota a Cass. (ord.)