Svolgimento di attività lavorativa compatibile con l’assenza per malattia e mancata presenza al domicilio durante la visita fiscale

L’esecuzione, durante la malattia, di attività lavorative compatibili con l’infermità, così come l’assenza del dipendente, per motivi urgenti, alla visita fiscale non giustificano il licenziamento e comportano la reintegrazione del lavoratore. Nota a Trib. Campobasso 13 febbraio 2026 (R.G. N.

Idoneità temporanea alla mansione: licenziamento del lavoratore e omessa comunicazione della propria patologia all’atto dell’assunzione

Il provvedimento espulsivo irrogato al dipendente dichiarato temporaneamente idoneo alla mansione con limitazioni è discriminatorio e, in quanto tale nullo, ove l’imprenditore non provi di aver adempiuto all’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli o che l’inadempimento non sia a lui imputabile,