Il dirigente medico pubblico che svolge incarichi esterni non autorizzati è passibile di licenziamento per giusta causa.
Nota a App. Bologna 25 maggio 2026, n. 186
Maria Novella Bettini
Il dirigente medico del SSN in regime di esclusività che svolga in maniera stabile, continuativa e senza autorizzazione, un’attività professionale extramoenia retribuita, viola il regime delle incompatibilità del pubblico impiego. Quando la condotta, per durata, reiterazione e gravità, compromette irrimediabilmente il vincolo fiduciario, è legittimo il licenziamento disciplinare senza preavviso.
Lo afferma la Corte d’Appello di Bologna (25 maggio 2026, n. 186) in relazione al licenziamento senza preavviso di un dirigente medico ospedaliero che, pur lavorando in regime di esclusività, svolgeva una rilevante attività professionale esterna non autorizzata, finalizzata in particolare al rilascio/rinnovo delle patenti di guida presso strutture esterne e senza la necessaria autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. Il medico inoltre percepiva i compensi derivanti da questa attività mentre continuava a beneficiare dell’indennità di esclusività corrispostagli dall’azienda sanitaria. Egli aveva peraltro dichiarato nel contratto di assunzione di “non svolgere alcuna attività oltre a quella di lavoro dipendente” e “di impegnarsi a comunicare ogni possibile variazione che dovesse intervenire una volta assunto il servizio”, nonché “di essere consapevole che lo svolgimento di una doppia attività in contrasto con le norme sopra indicate costituisce giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro”.
Il dirigente era stato sospeso e sottoposto a procedimento disciplinare (con l’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un mese). La situazione, però, non si era esaurita e l’amministrazione aveva infine disposto il licenziamento disciplinare senza preavviso, successivamente impugnato dal dirigente medesimo. Il Tribunale ha respinto il ricorso e la vicenda è stata sottoposta all’esame della Corte d’Appello che, nel confermare la legittimità del licenziamento, ha ribadito l’obbligo di esclusività del pubblico impiego e il correlato regime delle incompatibilità.
I punti centrali della decisione sono essenzialmente due.
1) Il principio di esclusività del pubblico impiego e, in particolare, il regime delle incompatibilità previsto per il dirigente medico. Il dipendente pubblico infatti non può svolgere liberamente incarichi retribuiti per altre amministrazioni o per soggetti privati quando tali incarichi siano incompatibili con il rapporto di lavoro o non siano stati preventivamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza (v. artt. 97 e 98 Cost. e art. 53, D.Lgs. n.165/2001; artt.15-quater, 15-quinquies e sexies, D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 229/1999; art.1, co. 4 e 5, L. n. 662/1996; art. 72, L. n. 448/1998; D.P.C.M. 27 marzo 2000; C.C.N.L. di settore (8 giugno 2000 e 3 novembre 2005), nonché Il Regolamento aziendale che prevedeva espressamente l’incompatibilità di incarichi. In giurisprudenza, v. Cass. n. 26928/2024 e Cass. n. 26934/2024, sul caso di un dirigente medico di una A.U.S.L. che aveva svolto attività di guardia medica presso una Casa Circondariale ed era stato licenziato proprio per questo motivo; Cass. n. 12973/2024, in q. sito con nota di P. PIZZUTI; n. 20880/2018, annotata in q. sito da A. TAGLIAMONTE).
Nella fattispecie si trattava di un’attività non esterna occasionale o marginale, bensì caratterizzata da continuità, sistematicità e quantità delle prestazioni; requisiti che evidenziavano l’esistenza di una vera e propria attività professionale extramoenia incompatibile con il regime di esclusività.
Peraltro, il medico aveva continuato a percepire l’indennità di esclusività, collegata proprio alla scelta di operare nel regime esclusivo del SSN. Tale comportamento, secondo i giudici, aveva anche leso l’immagine dell’azienda sanitaria, considerata la qualifica dirigenziale del lavoratore e le responsabilità connesse alla funzione di dirigente medico.
2) La proporzionalità del licenziamento. La Corte ha infatti considerato la pluralità, la reiterazione e la gravità delle condotte talmente rilevanti da rompere definitivamente il rapporto fiduciario con l’amministrazione, anche indipendentemente dalla recidiva. E, pertanto, ha affermato la proporzionalità della massima sanzione disciplinare, cioè del licenziamento senza preavviso, considerando i seguenti elementi: a) posizione di dirigente medico; b) attività extramoenia stabile e continuativa; c) reiterazione delle condotte; d) elevato numero di prestazioni; e) percezione dei relativi compensi; f) contemporanea percezione dell’indennità di esclusività; g) compromissione del rapporto fiduciario e lesione dell’immagine dell’amministrazione; h) mancata richiesta di un’autorizzazione formale a determinare il licenziamento.
App. Bologna 25 maggio 2026, n. 186
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del lavoro rigettava il ricorso proposto da B.M. nei confronti di Azienda O.U. con cui aveva impugnato il licenziamento irrogato allo stesso.
In particolare come ben riassunto dal giudice di primo grado in tale ricorso B.M. “affermava di essere stato dipendente dell’Azienda O.U.D.B. in qualità di Dirigente Medico, dal 13-01-2001 al 20-06-2024, data in cui era stato licenziato per asserita giusta causa. Precisava di essere stato in regime di lavoro esclusivo, dalla data di assunzione fino al 31-12-2022, e di avere poi optato per il regime di non esclusività, a far data dal 01-01-2023.
Affermava poi che in data 19-04-2022, l’Azienda O.U. convenuta aveva ricevuto la segnalazione da parte di un’altra dipendente, tale signora M.M., con la quale la stessa comunicava di aver eseguito in data 29-03-2022, presso l’A. di C.M.. Bologna, una visita medica per idoneità alla guida per il rinnovo della patente, a seguito della quale aveva corrisposto al Medico che l’aveva eseguita, il dott. M.B., tramite pagamento con pos, la cifra di 25,00 Euro.
Precisava che a fronte di tale segnalazione, la stessa l’Azienda O.U. convenuta, rilevato che il dott. B. aveva optato per il regime di esclusività, gli aveva contestato disciplinarmente tale condotta, con contestazione disciplinare del 14-06-2022, ed in particolare gli aveva contestato disciplinarmente “di avere eseguito, in data 29-03-2022, una prestazione professionale medica dietro compenso, pur avendo optato fin dall’inizio della propria attività, per il regime di esclusività, con conseguente mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e del regolamento aziendale in materia di espletamento di attività libero professionale, nonché la violazione del codice disciplinare e del codice di comportamento aziendale”.
Precisava che nelle more del procedimento disciplinare, l’Azienda O.U.D.B., aveva segnalato ai NAS, in data 24-06-2022, “che il Dott. B.M., dipendente del S.S.N. in qualità di Dirigente Medico con rapporto di lavoro esclusivo ed in regime di libera professione intramoenia, con corresponsione dell’indennità economica di esclusività, avrebbe esercitato, in almeno un episodio, attività medica all’esterno dell’Azienda (extramoenia), omettendo di comunicarlo ed incassando personalmente il compenso della visita, avvenuta presso un ambulatorio medico privato di un’autoscuola nel Comune di Castel Maggiore”.
Proseguiva affermando che lo stesso ricorrente, sentito a propria difesa in data 02-08-2022, aveva allegato di aver svolto l’attività contestata in maniera assolutamente occasionale per venire incontro ad un collega e amico militare che gli aveva chiesto di sostituirlo per alcuni giorni, di non aver chiesto alcuna autorizzazione anche nella convinzione di poter svolgere questa attività in considerazione del suo pregresso servizio di oltre 10 anni come ufficiale medico presso il Ministero della Difesa, nonché di essersi limitato a rinnovare la patente a qualche collega o amico, precisando che nell’ipotesi di persona conosciuta non vi una reale necessità di visitarla, ma sufficiente acquisire i dati, la foto e la firma e collegarsi al sito del portale per l’inserimento dei dati.
Aveva allegato altresì di aver svolto tale attività solo presso il proprio studio, nel corridoio dell’Ospedale o a casa propria, aggiungendo in un secondo momento di essersi recato talvolta anche presso l’A..
Affermava ancora che, all’esito del procedimento disciplinare iniziato con la contestazione disciplinare del 14-06-2022, l’Azienda O.U. convenuta, gli aveva irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un mese.
Precisava che all’esito del procedimento disciplinare, con comunicazione del 7 novembre 2022, il ricorrente aveva comunicato all’Azienda O.U. datoriale, di optare per il rapporto di lavoro non esclusivo con effetto dall’1 gennaio 2023 per lo svolgimento di attività libero professionale extramuraria presso alcuni Uffici dell’A. e le Agenzie indicate nella richiesta redatta dal medesimo ricorrente.
Proseguiva affermando dalle indagini svolte dai NAS a seguito della segnalazione dell’Azienda O.U. convenuta, era scaturito il procedimento penale N.9999/2022 R.G.N.R., pendente innanzi al Tribunale di Bologna, ed il verbale di tale procedimento era stato consegnato all’Azienda O.U. convenuta, che, acquisiti gli atti del procedimento penale, gli aveva contestato disciplinarmente: “di aver svolto stabile e continuativa attività lavorativa extramoenia, in costanza di rapporto di lavoro in regime di esclusiva, effettuando migliaia di prestazioni professionali mediche finalizzate al rinnovo o al conseguimento delle patenti di guida presso ambulatori privati, presso decine di ambulatori medici di autoscuole ubicate in comuni in provincia di Bologna, Ferrara e Ravenna, incassandone personalmente il compenso.
Come emerso in sede di indagine penale, dalla consultazione del Portale dell’Automobilista, gestito dal Ministero delle Infrastrutture, risulta che Lei abbia inserito, in qualità di medico certificatore, al termine di ogni visita medica per il rilascio della patente di guida, l’esito della stessa, effettuando dal 1 gennaio 2014 al 30 Settembre 2022, numero 24.091 visite mediche, a cui vanno aggiunte ulteriori 59 visite mediche nell’anno 2012 ed altre 15 nell’anno 2013, non inserite nel portale, in quanto all’epoca non obbligatorio”.
Nonché “Di aver percepito pertanto illegittimamente l’indennità di esclusività corrisposta dall’Azienda in tale periodo, inducendo cos l’Ente in errore, e procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per l’amministrazione e per il Servizio Sanitario Nazionale, in aperto contrasto con gli obblighi inerenti il rapporto di lavoro in regime di esclusività previsti dalle norme di legge e contrattuali disciplinate nell’Atto Aziendale in materia di espletamento di attività libero professionale”.
Ed ancora “di aver leso l’immagine aziendale, tenuto conto del ruolo e della posizione di Dirigente Medico nonché delle connesse responsabilità, tanto più che all’opzione connessa la corresponsione dell’indennità di esclusività che stata percepita nel medesimo periodo, in ragione del regime di intramoenia, senza soluzione di continuità.
Ai fini della contestazione della recidiva si precisa che Lei risulta essere stato sottoposto a precedente procedimento disciplinare a seguito del quale, con atto decisorio N.33859 del 28.9.22, stato sanzionato con 30 giorni di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione”.
Precisava che all’esito di tale ultimo procedimento disciplinare, l’Azienda O.U. convenuta, con comunicazione del 20 giugno 2024, gli aveva irrogato la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, ai sensi dell’art. 49, comma 10 n. 2 del CCNL/2024 Area Sanità triennio 2019-2021.
Eccepiva l’illegittimità del licenziamento in tronco intimato, per i motivi indicati in ricorso.
In particolare, eccepiva in primo luogo l’asserita consunzione del potere disciplinare dell’Azienda O.U. e l’asserita violazione del principio del ne bis in idem, posto che i fatti oggetto della seconda contestazione disciplinare i medesimi già fatti oggetto della prima contestazione disciplinare, poi sfociata nella sanzione conservativa della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un mese.
Eccepiva poi che l’Azienda O.U. avrebbe dovuto sospendere il primo procedimento disciplinare, in attesa delle indagini dei Nas. Eccepiva ancora l’asserita esecuzione in buona fede del rapporto di lavoro e l’asserita insussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito disciplinare.
Sul punto precisava che il ricorrente era sempre stato convinto di poter svolgere le contestate visite mediche per il rinnovo e il rilascio di patenti di guida in via contestuale con il proprio rapporto di lavoro di dirigente medico radiologo, in essere con l’Azienda O.U.D.B., anche per la circostanza che il proprio consulente fiscale che lo aveva rassicurato circa compatibilità e liceità delle due attività, nonché per la circostanza che le visite in oggetto, avvenivano al di fuori dell’orario di lavoro, ed i proventi delle stesse erano sempre stati dichiarati fiscalmente, con conseguente inconsapevolezza dell’antigiuridicità della condotta tenuta.
Da ultimo eccepiva la insussistenza di recidiva, posto che i fatti oggetto della seconda contestazione disciplinare, erano antecedenti temporalmente a quello oggetto della prima contestazione disciplinare, poi sfociata nella sanzione conservativa irrogata all’esito del primo procedimento disciplinare.
Chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse l’illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato, e condannasse l’Azienda O.U. convenuta alla reintegra del ricorrente ed al risarcimento del danno, in misura pari alle retribuzioni mensili globali di fatto dovute e non corrisposte dal giorno del licenziamento a quello di reintegra. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla mora al saldo e con vittoria di spese di giudizio.”
Si costituiva in giudizio l’Azienda O.U.P.S.O. contestando il ricorso proposto dal dott. B.M. e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Bologna sezione lavoro decideva come sopra indicato.
- Proponeva appello B.M..
Con il primo motivo di appello deduceva erronea, insufficiente ed illogica motivazione della sentenza in ordine alla ritenuta esclusione della violazione del principio del ne bis in idem.
Sosteneva, infatti, che nel primo procedimento disciplinare si faceva formalmente riferimento ad una “visita medica per idoneità alla guida per il rinnovo della patente eseguita in data 29.3.2022”, ma che già in tale sede l’azienda aveva inviato una segnalazione ai N.A.S. e aveva nel decidere su tale sanzione ritenuto di non credere alla “saltuarietà della prestazione” sanzionandolo per violazione degli obblighi correlati al rapporto di lavoro esclusivo.
Deduceva che dato che nella seconda contestazione si faceva riferimento alle visite effettuate dal 1 gennaio 2014 al 30 settembre 2022 e a quelle effettuate nel 2012 e nel 2013 fosse stato contestato il medesimo fatto e, cioè, l’effettuazione di visite per rinnovo della patente nonostante avesse un rapporto di lavoro in regime di esclusiva con il Servizio Sanitario Nazionale.
Con il secondo motivo di appello deduceva erronea, insufficiente ed illogica motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito disciplinare.
Sosteneva che, lungi dall’agire con il proposito di violare gli obblighi inerenti al rapporto di lavoro in regime di esclusività con il SSN alle dipendenze dell’azienda, aveva ritenuto di poter svolgere legittimamente le contestate visite mediche per il rinnovo ed il rilascio della patente insieme al suo lavoro alle dipendenze dell’Azienda O.U.D.B. e di essersi all’uopo confrontato anche con il suo consulente fiscale che lo aveva rassicurato sulla compatibilità e liceità delle due attività.
Con il terzo motivo di appello deduceva l’erroneità della sentenza in relazione all’intervenuto rigetto dell’eccezione relativa all’insussistenza della recidiva.
Sosteneva che erroneamente il giudice di primo grado avesse ritenuto la sussistenza della recidiva dal momento che le condotte contestate allo stesso erano proseguite anche dopo la prima contestazione disciplinare del 14 giugno 2022 e si erano protratte fino al 30 settembre 2022.
Deduceva, infatti, che, a differenza di quanto indicato dal giudice di primo grado, dopo la prima contestazione disciplinare e l’irrogazione della sanzione della sospensione, aveva comunicato all’azienda di optare per il rapporto di lavoro non esclusivo.
Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “In via principale: – accertata e dichiarata l’illegittimità, annullabilità e/o nullità della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso inflitta al Dott. B.M. dall’Azienda O.U.) per i motivi esposti in narrativa,
- annullare o comunque dichiarare nulla e/o inefficace e comunque annullare la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso irrogata al Dott. B.M. e condannare l’Azienda O.U. in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del Dott. B.M. nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino all’effettiva reintegrazione nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura di legge, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 L. n. 300 del 1970.
In via subordinata:
-accertata e dichiarata la sproporzionalità, l’ingiustizia e l’inadeguatezza della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso inflitta al Dott. B.M. dall’Azienda O.U.) rispetto ai fatti che hanno costituito oggetto del procedimento disciplinare per i motivi esposti in narrativa,
- annullare la sanzione disciplinare irrogata al Dott. B.M. e rideterminarla, in misura più lieve, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 63, comma 2 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 con ogni consequenziale condanna dell’Azienda O.U. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell’indennità risarcitoria, ai sensi di legge, sia in termini contributivi che retribuitivi.”
Si costituiva con memoria depositata in data 6 ottobre 2025 l’Azienda O.U.D.B. contestando i motivi di appello e chiedendo il rigetto dell’appello.
La causa istruita con la produzione di documenti veniva discussa e decisa all’udienza del 26 marzo 2026 mediante lettura del dispositivo.
Il primo motivo di appello è infondato.
Come risulta chiaramente dalla lettura delle due contestazioni disciplinari le stesse sono differenti in quanto la prima si riferisce ad un unico fatto ben determinato e, cioè, a una visita effettuata in data 29 marzo 2022, mentre la seconda ad una serie di visite, effettuate in un lungo lasso temporale in violazione del regime di esclusività, di cui varie sono anche successive a quella oggetto della prima contestazione disciplinare.
Né in contrario rileva che l’appellata possa aver ipotizzato, considerata la numerazione della fattura, che la condotta fosse stata tenuta altre volte e non solo il 29 marzo 2022 e che abbia inviato la segnalazione al NAS dal momento che la contestazione ha ad oggetto chiaramente solo detto episodio.
Si legge, infatti, nella prima contestazione disciplinare del 14 giugno 2022: “…Premesso che: Lei risulta aver optato per l’esercizio della libera professione intramoenia; non risulta agli atti dell’Azienda alcuna richiesta di autorizzazione né Lei risulta aver modificato l’opzione per l’esercizio della libera professione da intramoenia ad extramoenia; Essendo tuttavia emerso dalla documentazione in atti che: Lei risulta aver svolto una prestazione professionale medica dietro compenso, in data 29.3.22, al di fuori del regime della libera professione intramuraria per cui Lei ha optato ed in violazione degli obblighi correlati al rapporto di lavoro esclusivo,
Richiamati: D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 15 quater “Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario” e 15 quinquies “Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari”; nonché l’Atto Aziendale per la definizione delle modalità organizzative dell’attività libero professionale medica e delle altre professionalità dei dirigenti del ruolo sanitario, Le viene conseguentemente contestato, in relazione a quanto sopra esposto, il mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e del regolamento aziendale in materia di espletamento di attività libero professionale, nonché la violazione del codice disciplinare e del codice di comportamento aziendale, come sotto specificato…”
Nella contestazione disciplinare del 5 luglio 2023, invece, si legge: “Con lettera Prot. n. (…) del 12.6.23 il Direttore f.f. della U.O.C. Radiologia Lovato, Dott. L.L., trasmetteva allo scrivente Ufficio documentazione che La riguarda, nello specifico il “Verbale di conoscenza del procedimento e d’identificazione, dichiarazione e/o elezione di domicilio ai sensi degli arti. 349,161 c.p.p.” – redatto a Suo carico – per gli adempimenti conseguenti, ritenendo sussistere condotte da Lei poste in essere riconducibili ad infrazioni di competenza dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.
Si riporta di seguito il contenuto del citato verbale: Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Bologna OGGETTO: Verbale di conoscenza del procedimento e d’identificazione, dichiarazione e/o elezione di domicilio ai sensi degli arti. 349,161 c.p.p. redatto a carico di B.M.
La persona presente viene quindi avvertita di essere persona sottoposta ad indagine nell’ambito del procedimento penale n.9999/2022 R.G.N.R. Mod. 21 iscritto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Bologna Ufficio del P.M Dott.ssa C.M., in ordine al seguente reato, riportato nell’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari notificato in data odierna, con atto a parte, alla persona qui presente. delitto p. e p. dagli artt. 81 – 640 co. 2 n.1 c.p – 61 n. 7 ., in quanto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri, e segnatamente omettendo di dichiarare all’ amministrazione di appartenenza (Azienda O.S.D.B.) e presso la quale prestava servizio come Dirigente Medico presso il Reparto di Radiodiagnostica con rapporto di lavoro esclusivo ed in regime di libera professione intramoenia lo svolgimento di stabile e continuativa attività lavorativa extramoenia, che avrebbe comportato la perdita della periodica indennità economica di esclusività (in particolare lo svolgimento di stabile e continuativa attività di collaborazione con l’A.D.C.M., con l’Autoscuola AU.RA. Auto di Ravenna e altre autoscuole dell’Emilia Romagna mediante lo svolgimento di visite mediche – per il rinnovo o il rilascio di patenti di guida), inducendo cos l’ente pubblico in errore, si procurava un ingiusto profitto con pari danno per il Servizio Sanitario Nazionale. In particolare, conseguiva dal mese di marzo 2017 fino al 30.12.2022 (oltre a somme precedenti, conseguite mensilmente dall’anno 2001 fino al mese di febbraio 2017, in relazione alle quali risulta maturata la prescrizione) la somma mensile di Euro 1.065,96 dal 2017 al 2020 e di curo 1353,78 dal 2021 al 2022 (alla quale veniva aggiunto il corrispondente importo a titolo di tredicesima nel mese di dicembre di ciascun anno), per un importo complessivo di Euro 88.496,28. Con l’aggravante di avere cagionato all’ente pubblico p.o. un danno di particolare entità. In Bologna da marzo 2017 al 30.12.2022″.
Orbene la seconda contestazione che è seguita alle indagini del NAS e all’avvio del procedimento penale riguarda una molteplicità di violazioni sia anteriori che posteriori all’unica condotta contestata nel primo procedimento disciplinare.
E’, quindi, evidente che si tratta di una contestazione disciplinare che ha ad oggetto fatti diversi per cui non è possibile ritenere che vi sia stata una violazione del principio del “ne bis in idem” e una consumazione del potere disciplinare del datore di lavoro.
La censura di parte appellante alla sentenza di primo grado deve, quindi, essere disattesa.
In relazione al secondo motivo di appello si deve, innanzitutto, richiamare la motivazione della sentenza del giudice di primo grado.
Nella stessa si legge: “Con riferimento all’eccezione di parte ricorrente, inerente un’asserita insussistenza dell’elemento soggettivo, anche la stessa appare infondata, posto che l’obbligo di esclusiva trovava fondamento nelle norme di legge e nelle norme contrattuali sopra indicate, con la conseguenza che l’asserita buonafede si sarebbe sostanziata in una ignorantia legis, non scriminante.
A ciò si aggiunge che in sede di sottoscrizione del contratto di lavoro, il ricorrente ha espressamente dichiarato di “non svolgere alcuna attività oltre a quella di lavoro dipendente” e “di impegnarsi a comunicare ogni possibile variazione che dovesse intervenire una volta assunto il servizio”, nonché “di essere consapevole che lo svolgimento di una doppia attività in contrasto con le norme sopra indicate costituisce giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro”, e ciò evidenzia la piena consapevolezza in capo al ricorrente, della offensività delle condotte tenute.”
Richiamata la suddetta motivazione che si condivide si evidenzia, altresì, che, come si evince dalla documentazione in atti, l’appellante ha continuato ad effettuare visite per il rilascio/rinnovo della patente, nonostante il regime di esclusività, anche dopo aver ricevuto la prima contestazione disciplinare.
In particolare lo stesso ha effettuato visite in regime extramoenia addirittura il pomeriggio dell’audizione relativa a tale contestazione e successivamente quando aveva sicuramente ben presente che stava commettendo un illecito disciplinare.
Si legge, infatti, tra l’altro nell’informativa del N.A.S.: “Merita di essere evidenziato come, nonostante il giorno 02 agosto u.s., presso gli Uffici dell’Azienda O.U.D.B., si sia tenuta la seduta disciplinare per consentire al Dott. B. l’esercizio del diritto di difesa, la persona sottoposta ad indagine, al termine della seduta, sia tornata, quello stesso pomeriggio, presso l’A. di Castel Maggiore dove effettuava altre 17 visite mediche di rinnovo patenti. Tale attività durata almeno sino al 30 settembre 2022; quindi neanche a fronte di una chiara contestazione di addebito disciplinare, il Dott. B. ha interrotto le sue visite mediche in “extramoenia”.
Né in contrario può rilevare la sola dichiarazione del dott. M.B. commercialista dell’appellante considerata, peraltro, la sua genericità in quanto nella stessa nulla viene indicato in relazione al regime di rapporto di lavoro in esclusiva dell’appellante.
La condotta dell’appellante risulta, quindi, sia da un punto di vista oggettivo per la reiterazione delle condotte, sia da un punto di vista soggettivo, per quanto sopra detto, di una gravità tale da giustificare l’irrogata sanzione del licenziamento senza preavviso.
Si ritiene, quindi, che il giudice di primo grado abbia correttamente motivato sul punto e che anche questo motivo di appello vada rigettato.
In relazione al terzo motivo di appello si osserva quanto segue.
Anche questo motivo di appello risulta infondato.
Si evidenzia, infatti, che, come sopra detto, l’appellante, anche dopo la prima contestazione disciplinare, in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione in data 28 settembre 2022, ha continuato a svolgere visite mediche extramoenia, pur essendo in rapporto di lavoro esclusivo, e solo in data 7 novembre 2022 con decorrenza dal 1 gennaio 2023 ha optato per il rapporto di lavoro non esclusivo.
Si evidenzia, peraltro, che stante la pluralità di condotte e la loro gravità anche in assenza della recidiva sussisterebbero i presupposti per l’irrogato licenziamento senza preavviso.
Da quanto sopra esposto deriva che l’appello deve essere rigettato e deve essere confermata la sentenza appellata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Stante il rigetto dell’appello si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d’appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.445/2025 R.G. A. così provvede:
1) Rigetta l’appello
2) Condanna B.M. a rifondere a Azienda O.U.) le spese del presente grado di giudizio che liquida nella somma di Euro 4000,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 se dovuto.

