Obbligazione civilistica e obbligo fiscale attengono a piani distinti: la mancata emissione della fattura non impedisce la nascita o l’esigibilità del credito contrattuale quando questo deriva già dal rapporto civilistico sottostante. Perciò anche in mancanza di fattura, esiste ed è pignorabile il credito relativo ai canoni di affitto d’azienda.
Nota a Cass. (ord.) 15 settembre 2026, n. 25368
Daniele Magris
La fattura documenta un adempimento fiscale, ma non crea il credito: nell’affitto d’azienda il canone è dovuto in forza del contratto e del godimento del bene, anche se la fattura non viene emessa. Di conseguenza, il credito relativo ai canoni di affitto d’azienda sussiste ed è pignorabile anche se non è stata emessa la fattura
Questo, il principio sancito dalla Corte di Cassazione (ord. 15 settembre 2026, n. 25368) in una fattispecie in cui un lavoratore, dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo contro la propria ex datrice di lavoro a titolo di risarcimento per licenziamento illegittimo, aveva avviato, per recuperare la somma, un pignoramento presso terzi.
Nel frattempo, la società debitrice aveva concesso in affitto la propria azienda ad una società Ittica che avrebbe dovuto versare un canone mensile (pari a €4.000). Quest’ultima sosteneva di non essere debitrice dei canoni, perché il contratto prevedeva che il diritto al pagamento del suddetto canone sorgesse solo con l’emissione della fattura, che non era stata emessa dal concedente. Per cui escludeva che il credito fosse esigibile nei propri confronti.
Il Tribunale di Agrigento aveva accolto questa impostazione ritenendo il credito non esigibile, evidenziando che, per effetto della risoluzione consensuale del contratto di affitto, successivamente intervenuta, l’azienda Ittica non poteva esser definita debitrice di alcuna somma.
La Cassazione si pronunzia diversamente e, nell’accogliere il ricorso, precisa che:
a) “è incontestata tra le parti, oltre che documentalmente provata, l’esistenza di un contratto d’affitto d’azienda il cui sinallagma è analogo al contratto di locazione per cui il locatore consegna il bene e l’affittuario corrisponde, in conseguenza della disponibilità del bene, il canone concordato;
b) nella specie non vi è contestazione circa il godimento del bene o anche la natura del contratto di locazione stesso; le parti controvertono se il pagamento del canone sia o meno subordinato all’emissione della fattura nella specie non verificatasi”;
c) l’obbligo di pagare il canone non deriva dall’emissione della fattura bensì dal contratto e dal godimento del bene. Ciò, in quanto, ai sensi dell’art. 1571 c.c., il sinallagma contrattuale consiste nello scambio tra godimento/disponibilità del bene e pagamento del corrispettivo, mentre la fattura riguarda il profilo fiscale del rapporto. Tale “disposizione prevede la corresponsione del corrispettivo dietro il godimento del bene, mentre il profilo fiscale relativo all’emissione della fattura a seguito del pagamento del canone non permea il sinallagma negoziale di cui alla citata disposizione, avendo rilevanza esterna al contratto ed assolvendo una diversa finalità”;
d) l’obbligazione civilistica e l’obbligo fiscale operano su piani distinti: la violazione della normativa fiscale (nel caso concreto, la mancata emissione della fattura) rileva sul piano tributario, ma non incide sulla validità o efficacia del contratto né rende inefficace l’obbligazione civilistica di pagamento del canone (cfr. Cass. 7282/2008; e Cass. n. 13621/2004);
e) la mancata emissione della fattura non impedisce la nascita o l’esigibilità del credito contrattuale già derivante dal rapporto civilistico sottostante. Pertanto, nella fattispecie, il credito relativo ai canoni di affitto d’azienda sussiste ed è pignorabile anche se non è stata emessa la fattura.
CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 settembre 2026, n. 25368
Licenziamento illegittimo – Risarcimento danno – Violazione della normativa fiscale – Carenza di dichiarazione positiva presso terzi – Accoglimento
Fatti di causa
1.B.C., con procedimento monitorio aveva richiesto ed ottenuto, mediante decreto ingiuntivo, la condanna della società A.L. – datrice di lavoro dell’istante dal 2011 al 2015 – al pagamento, in suo favore, della somma di euro 78.328,79 a titolo di risarcimento del danno derivante da licenziamento illegittimo.
Il decreto ingiuntivo, portato in esecuzione, previo esperimento dell’azione di pignoramento presso terzi rimaneva di fatto insoddisfatto, per carenza di dichiarazione positiva presso terzi.
Ed invero tra la società Azienda Ittica S.G. società agricola e la società A. intercorreva un contratto di affitto d’azienda in virtù del quale la società Acquacoltura-locatrice era tenuta a corrispondere al conduttore – Azienda Ittica-, un canone mensile di euro 4000,00 per il contratto di affitto d’azienda.
Nel processo esecutivo di pignoramento presso terzi svoltosi innanzi al tribunale dell’esecuzione di Agrigento, Azienda Ittica non aveva reso la dichiarazione in tempo utile per la prima udienza, il processo veniva quindi rinviato e il creditore B., in virtù della omessa dichiarazione del terzo, chiedeva che fosse ritenuto esistente il credito nei confronti di azienda Ittica S.G.
Il Giudice dell’esecuzione, rinviando, fissava un ulteriore termine al terzo affinché rendesse la dichiarazione, di fatto non resa.
Il terzo – azienda Ittica dichiarava di non essere debitrice di alcun importo nei confronti della società A. in quanto il contratto di affitto prevedeva che il diritto alla corresponsione del canone di affitto sorgesse solo con l’emissione della fattura da parte del concedente, fattura che, nella specie, non era stata emessa, per cui si escludeva che il credito della società A. fosse esigibile nei confronti della società Ittica stessa.
2.Il Giudice dell’esecuzione, in assenza di dichiarazione da parte del terzo pignorato azienda Ittica, assegnava al creditore procedente solo il credito dichiarato dall’altro terzo pignorato.
Avverso l’ordinanza di assegnazione parziale il signor B. ha promosso giudizio di opposizione agli atti esecutivi concluso, nella fase cautelare, con ordinanza di rigetto e concessione di un termine per l’introduzione del giudizio di merito.
A seguito dell’introduzione del giudizio di merito, ex art. 618 bis c.p.c., affidato a sei motivi di ricorso, il tribunale di Agrigento confermava la ricostruzione compiuta dal Giudice dell’esecuzione evidenziando che, ai sensi dell’articolo 4 del contratto stipulato tra Azienda Ittica e Acquacoltura, l’insorgenza del credito fosse collegata all’emissione della fattura nella specie assente.
Nella motivazione il giudice evidenziava, in estrema sintesi, che per effetto della risoluzione consensuale del contratto di affitto, intervenuta nel mese di dicembre 2019, la società Azienda Ittica non poteva esser definita debitrice di alcuna somma nei confronti della società A.L.
3.La sentenza n. 512/2023 era impugnata dal signor B. con ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
Resisteva con controricorso la società Azienda Ittica S.G. Rimaneva intimata A.L. s.r.l. società agricola.
4.Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie.
5.Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo parte ricorrente deduce, testualmente, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1571 e 1587 c.c. in relazione al disposto di cui all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso eccepisce la violazione delle disposizioni indicate in rubrica, in quanto l’obbligo per il conduttore del pagamento del canone sarebbe correlato al godimento del bene e non già alla emissione della fattura.
Precisa che la fattura è un documento che rileva ai soli fini fiscali e non già in relazione ai terzi, perché inerente il profilo interno alla gestione della società.
2.Con il secondo motivo eccepisce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 548 e 553 c.p.c. in relazione al disposto di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c.
La sentenza è viziata perché il canone è esigibile, e quindi pignorabile, indipendentemente dalla fattura stante l’esistenza del credito.
L’istante evidenzia come la sentenza, escludendo l’esigibilità del credito in quanto condizionato all’emissione della fattura, abbia fatto malgoverno degli artt. 548 e 533 del codice di rito.
3.Con il terzo motivo viene invocata la violazione dell’art. 416 e 420 c.p.c. in relazione all’articolo 360 n. 3 c.p.c.
Secondo parte ricorrente l’autorizzazione della produzione del documento del 16/12/2019, compiuta dal giudice all’esito dell’udienza del 06/10/2020, sarebbe illegittima perché viola le disposizioni processuali indicate in rubrica relative alla tempestività degli oneri di allegazione e produzione che si applicano al rito lavoro operante nella specie.
In altri termini il giudice non avrebbe dovuto autorizzare il deposito tardivo della scrittura privata attestante la risoluzione del contratto di affitto ante tempus proprio perché, immotivatamente, prodotta tardivamente.
- Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1, n. 4 c.p.c. per mancato esame di due motivi di opposizione.
Secondo la ricostruzione di parte ricorrente non sarebbero stati esaminati i motivi n. 5 e n. 6 relativi alle violazioni di cui agli artt. 548 c.p.c. e 549 c.p.c.
Nel primo caso la sentenza sarebbe affetta da un errore procedurale perché, ai sensi dell’articolo 548 c.p.c., laddove il creditore non compaia all’udienza, il credito pignorato all’azienda Ittica doveva considerarsi documentato esistente ed esigibile, per questo, assegnato.
Nel secondo caso vi sarebbe una violazione per irregolarità, in quanto non sarebbe stato aperto il procedimento di cui all’articolo 549 c.p.c.
Entrambi i motivi secondo l’assunto del ricorrente non sono stati esaminati all’interno della sentenza impugnata; il ricorrente, rimarca come nonostante la rituale notifica dell’ordinanza, il terzo tenuto a rendere la dichiarazione, non la rendeva ed anzi il processo esecutivo era stato rinviato ai sensi dell’articolo 548 c.p.c. (all’udienza di maggio del 2019).
La dichiarazione del terzo, giunta nel maggio del 2019, non fu seguita dai chiarimenti richiesti da parte del giudice nonostante la notifica del provvedimento all’udienza del settembre del 2019.
- Con il quinto motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2556 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3 c.p.c. e, al contempo, n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo.
Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non ha evidenziato che il contratto di risoluzione, ai fini della opponibilità, deve essere trascritto alla Camera di Commercio.
- Con il sesto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2917 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3 c.p.c.
La risoluzione non era opponibile al creditore pignorante in quanto il debitore del creditore pignorante non può risolvere il contratto.
7.Con il settimo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonché travisamento della prova, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 4 c.p.c.
Secondo la ricostruzione del ricorrente l’azienda Ittica S.G. avrebbe dichiarato di non dover corrispondere nulla alla società locataria in quanto la fatturazione è condizione per la corresponsione del canone d’affitto.
Nel corso del rapporto contrattuale nessun canone è stato corrisposto e, quindi, come risulta dalla documentazione acquisita al processo, il credito dovuto al debitore è pari all’importo indicato nel contratto di locazione dalla stipula sino alla risoluzione.
- Il primo motivo è fondato e deve essere accolto, con assorbimento dei motivi ulteriori.
8.1. È incontestata tra le parti, oltre che documentalmente provata, l’esistenza di un contratto d’affitto d’azienda il cui sinallagma è analogo al contratto di locazione per cui il locatore consegna il bene e l’affittuario corrisponde, in conseguenza della disponibilità del bene, il canone concordato.
Nella specie non vi è contestazione circa il godimento del bene o anche la natura del contratto di locazione stesso; le parti controvertono se il pagamento del canone sia o meno subordinato all’emissione della fattura nella specie non verificatasi.
8.2. Orbene osserva il Collegio che la sentenza impugnata, valorizzando la previsione negoziale, sia incorsa nel vizio della violazione di legge e, segnatamente, dell’art. 1571 c.c.
Ed invero, la disposizione prevede la corresponsione del corrispettivo dietro il godimento del bene, mentre il profilo fiscale relativo all’emissione della fattura a seguito del pagamento del canone non permea il sinallagma negoziale di cui alla citata disposizione, avendo rilevanza esterna al contratto ed assolvendo una diversa finalità.
8.3. Del resto, al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la violazione della normativa fiscale non incide sulla validità o efficacia di un contratto ma ha rilievo esclusivamente tributario (cfr. Cass. n. 13621/2004) con la conseguenza che, anche laddove si volesse attribuire rilevanza alla previsione negoziale, così come statuito in sede di merito, giammai il profilo fiscale avrebbe potuto incidere sulla validità del contratto di locazione, con la conseguenza che l’Azienda Ittica S.G. s.r.l. non può che ritenersi debitrice nei confronti dell’A.L. s.r.l. agricola.
8.4. Tale principio è stato affermato, in sede di legittimità anche successivamente, allorquando è stato affermato che con riguardo ai contratti locatizi aventi ad oggetto immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, la violazione della normativa fiscale non incide sulla validità del contratto, ma ha rilievo esclusivamente tributario. (cfr. Cass. 7282/2008).
8.5. In conclusione, il primo motivo va accolto con assorbimento delle ulteriori doglianze; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito e provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure ritenute fondate e rinvia al tribunale di Agrigento, in diversa composizione, anche per le spese.

