La L. n. 104/1992, non attribuisce automaticamente al caregiver una precedenza assoluta nei trasferimenti; la tutela può essere graduata dalla contrattazione collettiva e va distinta dall’accomodamento ragionevole, che riguarda invece la concreta situazione individuale.

Nota Cass. 17 luglio 2026, n. 23386

Kevin Puntillo

Il caregiver ex art. 33 L. 104/1992 non gode di un diritto assoluto alla precedenza nella mobilità territoriale. L’espressione «ove possibile» consente il bilanciamento tra tutela della persona disabile, esigenze organizzative del datore di lavoro e interessi degli altri lavoratori; pertanto, la contrattazione collettiva può graduare le precedenze, purché utilizzi criteri predeterminati, trasparenti e non discriminatori.

Questo, il principio stabilito dalla Corte di Cassazione (17 luglio 2026, n. 23386) nel caso di un docente, che assisteva il genitore con disabilità grave (ex art. 3, co. 3, L. 104/1992, cit.) e chiedeva di ottenere una precedenza assoluta nella mobilità interprovinciale. Il CCNI sulla mobilità 2016/2017, però, non riconosceva al figlio caregiver tale precedenza per i trasferimenti definitivi tra province diverse, pur prevedendo altre forme di tutela, in particolare per la mobilità infraprovinciale e le assegnazioni provvisorie. Tribunale e Corte d’Appello di Genova avevano dato ragione al lavoratore, ritenendo la disciplina contrattuale incompatibile con l’art. 33 L. n.104/1992, cit.

La Cassazione invece, rigetta la domanda del docente sul presupposto che l’art. 33, co. 5, L. 104/1992, cit.  non attribuisce al caregiver un diritto assoluto e incondizionato alla precedenza nella scelta della sede. La legge utilizza infatti l’espressione «ove possibile», che consente di bilanciare l’interesse del lavoratore che presta assistenza con le esigenze organizzative del datore di lavoro e con gli interessi degli altri lavoratori coinvolti nella mobilità. Anche l’art. 601, D.Lgs. 297/1994 deve essere letto insieme all’art. 33 L. 104 e, quindi, non introduce una precedenza assoluta per il personale scolastico; Detta cioè “per il personale della scuola una disciplina che è priva di carattere di specialità, nel senso che non differenzia né accentua la tutela della disabilità rispetto a quella generale che vale nei rapporti privati e negli altri comparti dell’impiego pubblico”.

Di conseguenza, è legittima la contrattazione collettiva che gradua l’intensità della protezione e le precedenze in funzione, tra l’altro, del rapporto tra caregiver e persona disabile, della gravità della situazione e del ruolo concretamente svolto dal lavoratore nel nucleo familiare. La tutela della persona disabile deve essere conciliata con il buon andamento dell’amministrazione e con la necessità di organizzare in modo ordinato la mobilità del personale.

Nel caso concreto, il CCNL 2006 (art. 13) non esclude la tutela del caregiver perché, al contrario, prevede forme di favore per il docente che assiste il genitore disabile, attraverso precedenze in talune fasi della mobilità e soprattutto nelle assegnazioni provvisorie (successivamente il CCNL mobilità 2025-2028 ha esteso al figlio che assiste il genitore disabile la precedenza anche nei trasferimenti interprovinciali – non un diritto assoluto alla sede richiesta -).

La norma pattizia “ha adottato soluzioni al contempo di tutela del caregiver e delle esigenze di sostenibilità e buon operato dell’amministrazione (in coerenza con l'”ove possibile” legislativamente previsto). D’altra parte, la suddetta locuzione “ove possibile” inequivocamente rimanda all’esigenza di bilanciare interessi confliggenti, contemperando l’esigenza di tutelare il disabile con le esigenze economiche ed organizzative della parte datoriale” (v. Cass. n. 585/2016).

Quanto al contesto europeo, la Cassazione sottolinea che non vi è discriminazione diretta o indiretta ai sensi della direttiva 2000/78/CE. I giudici, infatti, rilevano che “è proprio la Corte di giustizia a lasciare spazio al bilanciamento organizzativo, perché il diritto dell’Unione non impone un unico modello di tutela. L’organizzazione degli organici scolastici, la sequenza dei trasferimenti provinciali e interprovinciali e la distribuzione dei posti vacanti sono aspetti che rientrano nella discrezionalità degli Stati membri e delle parti collettive. Nello specifico, la scelta di sistema è stata nel senso che la mobilità provinciale precede quella interprovinciale e solo alcune categorie specificamente individuate godono di una precedenza generalizzata in tutte le fasi. Una tale scelta appare espressione di un bilanciamento organizzativo che il diritto dell’Unione non vieta. Né può dirsi sussistente una discriminazione diretta ai sensi della direttiva 2000/78/CE poiché la graduazione delle precedenze non è fondata sul fatto che l’assistito sia disabile, bensì sul diverso titolo assistenziale riconosciuto dal contratto collettivo”.

Di rilievo anche la distinzione tra tutela generale prevista dalla legge/contrattazione collettiva e l’accomodamento ragionevole. Quest’ultimo, secondo i giudici, deve essere valutato rispetto alla situazione concreta del singolo lavoratore; non può essere utilizzato per trasformare la disciplina generale dell’art. 33 L. 104 in un diritto astratto e assoluto alla precedenza. Nel caso concreto il docente aveva fondato la domanda sulla presunta illegittimità del CCNL, senza allegare elementi specifici relativi alla propria situazione tali da imporre un particolare accomodamento ragionevole.

CORTE DI CASSAZIONE 17 luglio 2026, n. 23386

Svolgimento del processo

1.Il MIUR ha appellato la sentenza del Tribunale di Genova che, nell’accogliere il ricorso di A.A., ha disapplicato le clausole della contrattazione collettiva integrativa nazionale per la mobilità nell’a.s. 2016/2017 (art. 13) nella parte in cui non prevedevano, in caso di mobilità interprovinciale, alcun diritto di precedenza assoluta nella sede di destinazione al personale docente che, come il ricorrente, dovesse assistere il genitore affetto da handicap ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

  1. Il giudice di primo grado ha ritenuto che vi fosse un contrasto tra l’art. 13 del CCNI con l’art. 601 D.Lgs. n. 297 del 1994 e con l’art. 26 della Carta dei diritti dell’Unione europea.

  2. La Corte d’Appello di Genova, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 305/2019, ha rigettato l’impugnazione, ritenendo che la contrattazione citata, non prevedendo il diritto del figlio che assiste il genitore alla precedenza assoluta in caso di mobilità coinvolgente province diverse, si ponesse in contrasto con l’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 e dovesse, pertanto, essere disapplicata.

  3. Il MIUR ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

  4. A.A. si è difeso con controricorso.

  5. Con ordinanza interlocutoria n. 34608/2024 del 27/12/2024 questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, in attesa delle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea sollecitate dai rinvii pregiudiziali formulati dalla Sezione Lavoro con le ordinanze nn. 1788 e 24336 del 2024, reputando necessario verificare se e in quale misura i principi eurounitari in tema di disabilità, discriminazione indiretta e accomodamenti ragionevoli incidessero sul contenzioso in esame.

  6. Sono, poi, intervenute la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 settembre 2025, causa C-38/24 sulla discriminazione indiretta del caregiver sul posto di lavoro e sugli accodamenti ragionevoli, e la sentenza del 12 marzo 2026, causa C-597/24, concernente il sistema nazionale di mobilità professionale e territoriale dei docenti con disabilità.

  7. È stata, quindi, fissata l’odierna udienza di discussione.

  8. Il Procuratore Generale ha depositato memoria concludendo per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

1.L’art. 13 del CCNI 2016 non esclude la tutela del caregiver perché, al contrario, prevede forme di favore per il docente che assiste il genitore disabile, attraverso precedenze in talune fasi della mobilità e soprattutto nelle assegnazioni provvisorie.

Non si è, dunque, in presenza di un trattamento deteriore o di esclusione della categoria dei caregivers, ma di una disciplina che gradua l’intensità della protezione.

Ed è proprio la Corte di giustizia a lasciare spazio al bilanciamento organizzativo, perché il diritto dell’Unione non impone un unico modello di tutela.

  1. L’organizzazione degli organici scolastici, la sequenza dei trasferimenti provinciali e interprovinciali e la distribuzione dei posti vacanti sono aspetti che rientrano nella discrezionalità degli Stati membri e delle parti collettive.

Nello specifico, la scelta di sistema è stata nel senso che la mobilità provinciale precede quella interprovinciale e solo alcune categorie specificamente individuate godono di una precedenza generalizzata in tutte le fasi.

Una tale scelta appare espressione di un bilanciamento organizzativo che il diritto dell’Unione non vieta.

  1. Né può dirsi sussistente una discriminazione diretta ai sensi della direttiva 2000/78/CE poiché la graduazione delle precedenze non è fondata sul fatto che l’assistito sia disabile, bensì sul diverso titolo assistenziale riconosciuto dal contratto collettivo.

Neppure è configurabile una discriminazione indiretta.

Non è sostenibile che la regola contrattuale (nel complesso considerata) abbia posto i caregivers dei genitori affetti da disabilità in una situazione di particolare svantaggio, senza che tale svantaggio sia giustificato da finalità legittime e mezzi appropriati, dovendo, al contrario, sottolinearsi che vi è stata la necessità di salvaguardare prioritariamente la mobilità provinciale, il corretto governo degli organici, la tutela dell’affidamento degli altri aspiranti, l’esigenza di garantire una gestione uniforme delle operazioni di trasferimento, finalità tutte oggettive e ragionevoli.

  1. Il controricorrente invoca a fondamento della sua domanda il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 601.

Tale norma, intitolata “tutela dei soggetti portatori di handicap”, al comma 1, prevede che: “Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico” ed al comma 2 che: “Le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.

  1. Diversamente da quanto assume il controricorrente, secondo il quale l’art. 601 del D.Lgs. n. 297/1994 non farebbe alcuna distinzione tra le fasi di mobilità, i due commi della disposizione vanno, invece, coordinati tra loro e ciò porta ad escludere che la precedenza di cui al comma 2 possa essere intesa in termini assoluti, giacché il rinvio operato alla L. n. 104 del 1992, art. 33, implica anche il richiamo del comma 5, che, attribuendo il diritto di precedenza “ove possibile”, consente l’apprezzamento ed il bilanciamento degli opposti interessi delle parti del rapporto di impiego.

Quindi, l’art. 601 del D.Lgs. n. 297 del 1994 detta per il personale della scuola una disciplina che è priva di carattere di specialità, nel senso che non differenzia né accentua la tutela della disabilità rispetto a quella generale che vale nei rapporti privati e negli altri comparti dell’impiego pubblico.

  1. Va anche in questo caso ribadito che il complesso delle norme dettate dal legislatore con l’art. 33 e con l’art. 601 si inscrive nell’ambito delle azioni positive di cui all’art. 7 della direttiva e, in quanto generale ed astratta, esula dal diverso ambito degli accomodamenti ragionevoli, che, invece, si devono sempre misurare sulle singole situazioni concrete e restano limitati ad esse.

  2. La legittimità di questa disciplina potrebbe essere messa in dubbio qualora si ponesse in contrasto con il principio di non discriminazione che la Corte ha ritenuto applicabile anche alle differenziazioni fra categorie di disabili (e quindi di caregivers per la ritenuta equiparazione degli stessi ai disabili quanto alle tutele accordate dalla direttiva) ma, sotto questo profilo, sussistono ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento e la graduazione delle tutele in funzione delle caratteristiche soggettive del disabile al quale l’assistenza deve essere prestata e di quelle oggettive del vincolo con il caregiver.

Non vi è dubbio che le parti collettive, quanto alla diversa tutela accordata al docente disabile, hanno evidentemente apprezzato le caratteristiche oggettive della disabilità idonee ad incidere con diversa intensità sulla necessità di ravvicinamento al luogo di residenza o di cura.

  1. A fronte di una organizzazione come quella sopra decritta, la norma pattizia, dettando una disciplina diversa per le assegnazioni provvisorie e per i trasferimenti definitivi, distinguendo solo per questi ultimi tra mobilità infraprovinciale e interprovinciale ha adottato soluzioni al contempo di tutela del caregiver e delle esigenze di sostenibilità e buon operato dell’amministrazione (in coerenza con l'”ove possibile” legislativamente previsto).

D’altra parte, la suddetta locuzione “ove possibile” inequivocamente rimanda all’esigenza di bilanciare interessi confliggenti, contemperando l’esigenza di tutelare il disabile con le esigenze economiche ed organizzative della parte datoriale (v. Cass. n. 585/2016).

  1. Né è configurabile una qualche violazione dei principi espressi dalla Carta di Nizza, atteso che quella attuata dall’amministrazione scolastica non è una forma di discriminazione categoriale, bensì una distinzione, fra situazioni solo in parte comparabili, offrendo differenti gradi di protezione al fine di salvaguardare altri valori di rango costituzionale e di assicurare una soluzione che tenga conto anche delle esigenze organizzative dell’amministrazione, per di più nel caso di specie già preventivamente scrutinate attraverso la contrattazione sindacale.

L’art. 33 della legge n. 104/1992, nel riconoscere il diritto di precedenza “ove possibile”, non limita il bilanciamento alle sole esigenze organizzative intese in senso stretto e riferite unicamente all’opportunità o meno di coprire una sede vacante, bensì legittima l’apprezzamento degli altri interessi dei quali il datore di lavoro si deve fare interprete e, pertanto, lascia spazio a graduazioni della precedenza, comunque riconosciuta, che tengano conto anche del legame esistente con la persona affetta da disabilità e che valorizzino, secondo un criterio di normalità, il ruolo che l’aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare, senza alcun riferimento alla stabilità o meno dell’assegnazione presso la sede di lavoro, conformemente alla temporaneità della situazione cui la tutela è funzionale (art. 33, comma 7 bis, legge n. 104/1992.

Il criterio di graduazione delle precedenze si ispira all’evidente ratio di regolamentare le operazioni di mobilità del personale stabilendo un ordine di priorità, in base alle categorie dei soggetti menomati, all’entità delle menomazioni, al tipo di legame esistente tra costoro e i soggetti chiamati ad assisterli in tal modo “assegnando a ciascuna situazione, in relazione alla sua gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, una giusta considerazione ai fini del trasferimento” (v. Cass. n. 585/2016 cit.).

  1. Nel comparto scuola, in un sistema di assunzione fondato su base regionale e provinciale, in cui il fabbisogno anche pluriennale del personale viene stabilito in relazione a tali ambiti territoriali, un indiscriminato riconoscimento del diritto ad ottenere il trasferimento interprovinciale, anche per il caregiver del genitore disabile, metterebbe davvero in crisi tutto il complesso di ripartizione delle risorse, a differenza del trasferimento infraprovinciale, per sua natura più gestibile dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali interessati.

Così le scelte trasfuse nella contrattazione integrativa, e cioè nel mezzo privilegiato per la soluzione di ogni potenziale conflitto, riflettono anche dati di comune esperienza come ad esempio scelte a monte già fatte al momento della prima assunzione in sedi diverse e anche lontane dal luogo di residenza ovvero, di contro, in sedi la cui distanza geografica tra sede di lavoro e abitazione familiare sia rimasta percorribile quotidianamente in tempi brevi, così da risultare un punto di equilibrio tra contrapposte esigenze di natura diversa, non solo dei caregivers (che ben possono provenire da percorsi riflettenti scelte individuali variegate non egualmente denotanti la sussistenza di un rapporto sommamente stringente tra il caregiver e l’assistito) ma anche degli altri aspiranti alla mobilità interprovinciale.

A fronte di tali dati di comune esperienza, giova ribadire che non viene negato al figlio che assiste il genitore gravemente disabile il beneficio del diritto di precedenza negli spostamenti in generale ma esclusivamente in quelli di natura definitiva ed a carattere interprovinciale, restando, di fatto, pieno negli spostamenti da effettuarsi nell’ambito e per la provincia.

E con specifico riguardo agli spostamenti tra province diverse si giustifica la disciplina negoziale che, nell’ottica di graduare le più svariate esigenze di mobilità di tutto il personale e di bilanciare i molteplici e confliggenti interessi in gioco, ha previsto per il figlio di genitore disabile la possibilità di fruire della precedenza esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria. Con tale istituto, di carattere temporaneo che impone di anno in anno la valutazione da parte dell’Amministrazione datrice di lavoro della sussistenza delle condizioni concrete per l’espletamento dell’attività lavorativa in una piuttosto che in altra sede, il docente che assiste il genitore disabile grave può beneficiare della precedenza prevista dal CCNI, purché ricorrano i requisiti contrattualmente stabiliti.

  1. Coerentemente con dette premesse, mentre nell’ambito dei trasferimenti interprovinciali, la precedenza accordata al genitore o al coniuge che assista, rispettivamente, il figlio o l’altro coniuge, si spiega e si giustifica alla luce della sussistenza di un rapporto sommamente stringente tra il caregiver e l’assistito tale da far presumere un’ineludibile onere di assistenza a carico del lavoratore, ordinariamente non delegabile né suscettibile di essere altrimenti soddisfatto, la diversa situazione del referente per l’assistenza al genitore o ad altro parente disabile esige, a dimostrazione di una pari necessarietà dell’assistenza, la presenza congiunta delle diverse condizioni previste dall’art. 13 CCNI (“1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi; 2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico…. 3. essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza…”).

Solo ricorrendo tali condizioni, la sua operatività appare correttamente circoscritta agli ambiti che ne assicurino l’effettiva funzionalizzazione ad imprescindibili esigenze di assistenza, che si presentano laddove non vi siano altri soggetti, nella cerchia familiare, in grado di prestare assistenza e laddove tale relazione assistenziale sia di fatto già sussistente, dando luogo, tra l’altro, al riconoscimento dei permessi retribuiti mensili, finalizzati all’assistenza medesima.

  1. La giusta tutela del caregiver non può legittimare uno stravolgimento delle operazioni di trasferimento.

La normativa nazionale e contrattuale come detto già prevede un trattamento di favore per i docenti che assistono un genitore disabile tramite l’attribuzione di punteggi aggiuntivi e della precedenza nelle operazioni di assegnazione provvisoria e di trasferimento infraprovinciale.

Nelle operazioni di trasferimento del personale che coinvolgano una pluralità di dipendenti fra i quali anche soggetti titolari del diritto di precedenza di cui al cit. art. 33 comma 5 l’amministrazione, nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e trasparenza nonché dei canoni generali di correttezza e buona fede, è tenuta ad adottare criteri predeterminati e trasparenti al fine di bilanciare gli interessi, tutti egualmente meritevoli di tutela, degli aspiranti alla mobilità, criteri che ben possono essere oggetto di contrattazione collettiva.

  1. Ed allora va ribadito che non si pone in contrasto con l’art. 33 della legge n. 104/1992 la contrattazione collettiva che, nel disciplinare le modalità di attuazione della mobilità territoriale, definitiva o provvisoria, operi una graduazione in ragione del legame esistente con la persona affetta da disabilità, sulla base di valutazioni, espresse secondo un criterio di normalità, che tengano conto non della sola gravità delle condizioni di salute dell’assistito, ma anche del ruolo che l’aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare.

Né si ravvisano evidenti profili di discriminazione dei docenti caregiver (né diretta, né indiretta, né associata) ai richiamati principi di diritto dell’Unione Europea in punto di tutela (ad ampio spettro) della disabilità sul luogo di lavoro.

  1. Non porta argomenti a sostegno della tesi del lavoratore la circostanza che il nuovo CCNI mobilità 2025-2028 (art. 13) abbia esteso la precedenza del figlio che assiste il genitore disabile anche ai trasferimenti interprovinciali, superando il precedente assetto più restrittivo.

Si tratta, come è di tutta evidenza, di una precedenza contrattualmente disciplinata, che non implica il diritto assoluto ed incondizionato all’assegnazione della sede richiesta, tale da travolgere ogni ordine delle operazioni di mobilità.

Il più recente intervento delle parti collettive (che fa riferimento ad una precedenza – non ad una posizione di prevalenza assoluta -, non trasforma il figlio caregiver in una categoria sovraordinata a tutte le altre operazioni, continua a collocare il beneficio all’interno del sistema contrattuale della mobilità) assume significato proprio perché amplia una tutela che, nel precedente assetto contrattuale, non era riconosciuta, senza che ciò integrasse discriminazione alcuna.

In sostanza, l’art. 13 del CCNI mobilità 2025-2028 (punto IV, lett. c), nel disciplinare le precedenze per l’assistenza al familiare disabile, ha espressamente esteso ai trasferimenti interprovinciali la precedenza del figlio che assiste il genitore in situazione di gravità. Tale innovazione contrattuale assume valore sistematico significativo, poiché conferma che il riconoscimento della precedenza nell’ambito della mobilità interprovinciale non costituiva un effetto automaticamente discendente dall’art. 33 della legge n. 104 del 1992 e dall’art. 601 del D.Lgs. n. 297 del 1994, ma richiedeva una specifica scelta conformativa delle parti collettive. Diversamente, la modifica del CCNI sarebbe risultata sostanzialmente priva di autonoma portata precettiva.

  1. Ed allora, la sentenza della Corte d’Appello di Genova che ha confermato la fondatezza del ricorso del lavoratore, ritenendo che la norma pattizia si ponesse in contrasto con gli artt. 33 della L. n. 604/1992 e 601 del D.Lgs. n. 297/1994, asseritamente prevedenti il diritto del caregiver di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, ha finito sostanzialmente per confondere i due piani di cui al punto sub 12, che precede, traslando al piano interpretativo della norma generale ed astratta (che in quanto tale secondo la Corte di Giustizia non rientra nell’ambito delle soluzioni ragionevoli) costituita dall’art. 33 (richiamato dall’art. 601), la problematica del ragionevole accomodamento che invece attiene al singolo rapporto ed alla singola situazione concreta, in relazione alla quale nulla era stato dedotto (secondo quanto si legge nella sentenza impugnata e nell’esposizione dei fatti di causa riportata negli scritti difensivi) dalla parte ricorrente che aveva fondato il suo diritto unicamente sull’asserita nullità della contrattazione, insussistente per le ragioni sopra esposte. La Corte territoriale si è limitata ad affermare che sarebbe stato onere del MIUR dimostrare la sussistenza di valide ragioni ostative all’accoglimento della domanda volta ad ottenere la precedenza nella scelta della sede (affermazione di per sé erronea una volta esclusa la nullità delle disposizioni contrattuali sulla base delle quali le operazioni di mobilità erano state effettuate), senza accertare se fosse stata richiesta (ed eventualmente ottenuta) l’assegnazione provvisoria e senza svolgere alcuna indagine sulle modalità di prestazione dell’assistenza nel periodo in cui pacificamente il docente aveva espletato servizio in altra sede (secondo i dati di comune esperienza di cui sopra si è detto), il che esclude che la soluzione data, lo si ribadisce giustificata dalla insussistente nullità della contrattazione, possa essere ricondotta al ragionevole accomodamento di cui al citato art. 5 della direttiva.

  2. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.

Non essendo necessari altri accertamenti in fatto, poiché anche in questa sede ed all’esito delle pronunce della Corte UE di cui si è dato conto nulla ha dedotto l’originario ricorrente sulla sua personale posizione e su quanto caratterizzante la situazione concreta, la causa può essere decisa nel merito (ex art. 384 cod. proc. civ.) con il rigetto dell’azionata domanda.

  1. La complessità delle questioni trattate ed i sopravvenuti interventi della Corte di Giustizia consentono di compensare tra le parti le spese dell’intero processo.

  2. In considerazione della natura della controversia, venendo in rilievo dati sensibili, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 196 del

2003, va disposto l’oscuramento di ufficio delle generalità di A.A.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’azionata domanda; compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di A.A.

 

 

 

Caregiver, legge 104/1992 e mobilità dei docenti
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