Nel pubblico impiego la prescrizione impedisce al medico di recuperare determinate retribuzioni arretrate, ma queste ultime vanno comunque calcolate per determinare il trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore.

Nota a Cass. (ord.) 23 settembre 2026, n. 25716

Flavia Durval

Nel pubblico impiego contrattualizzato, anche quando un rapporto formalmente autonomo venga successivamente riconosciuto come subordinato, i crediti retributivi si prescrivono durante il rapporto. Il diritto al TFR, invece, sorge alla cessazione del rapporto e deve essere calcolato considerando anche le retribuzioni relative a periodi ormai prescritti.

Questo il rilevante principio sancito dalla Cassazione (ord. 23 settembre 2026, n. 25716) con riguardo al ricorso di una dottoressa specialista in oftalmologia che aveva lavorato (dal 2008 al 2018) presso il Policlinico Umberto I di Roma, mediante ripetuti contratti di collaborazione autonoma.

Dal momento che l’ente aveva escluso dalla base di calcolo del TFR gli importi retributivi maturati oltre il quinquennio, in quanto prescritti, la lavoratrice chiedeva il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, il pagamento delle differenze retributive, del TFR e il risarcimento del danno.

Il Tribunale accoglieva integralmente le domande mentre la Corte d’Appello di Roma (n. 1324/2025), pur confermando la natura subordinata del rapporto, dichiarava prescritti i crediti retributivi anteriori al 18 febbraio 2014.

La Cassazione, cassando parzialmente la sentenza e rinviando alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo calcolo del TFR, precisa che, nel pubblico impiego contrattualizzato, la prescrizione dei crediti retributivi decorre anche durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, ossia dalla loro maturazione e non dalla cessazione del rapporto. Ciò, pure nel caso in cui tale rapporto, formalmente autonomo, sia successivamente riconosciuto come subordinato.

Nel settore pubblico, infatti, non è configurabile, per il lavoratore, il timore, giuridicamente rilevante, di perdere il posto qualora rivendichi i propri diritti (così, Cass. SU n. 36197/2023, in q. sito con nota di F. GIROLAMI; Cass. n. 35676/2021). Tale principio si applica anche ai rapporti a termine e alla successione di più contratti.

Ma se il diritto alle differenze retributive può estinguersi per prescrizione durante il rapporto, ciò non accade per il diritto al TFR. Quest’ultimo costituisce un diritto autonomo rispetto ai singoli crediti retributivi e sorge soltanto alla fine del rapporto di lavoro, conservando, nella propria base di calcolo, anche le retribuzioni relative a periodi prescritti.

Come specificano i giudici, “il diritto al trattamento di fine rapporto, che ha autonomia strutturale rispetto ai singoli crediti retributivi, sorge alla cessazione del rapporto di lavoro e solo da questa data decorre il termine di prescrizione, mentre concorrono a determinarne l’ammontare anche gli accantonamenti relativi a retribuzioni per le quali il diritto sia ormai prescritto, poiché quelle retribuzioni rilevano solo come base di computo del TFR e non come componenti del relativo diritto” (v. Cass. n. 11579/2014 e già e Cass. n. 6645/1999).

In altri termini, la prescrizione del diritto al TFR decorre dalla cessazione del rapporto e nel calcolo dell’istituto vanno considerate anche le retribuzioni relative a periodi per i quali i crediti retributivi sono ormai prescritti. La prescrizione delle differenze retributive non elimina cioè la loro rilevanza quale base di calcolo del TFR. Ed infatti le retribuzioni relative a periodi per i quali il corrispondente credito retributivo si sia ormai prescritto, vengono in rilievo non come crediti autonomamente esigibili, ma esclusivamente come base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

CORTE DI CASSAZIONE (ord.) 23 settembre 2026, n. 25716

FATTI DI CAUSA

1.Br.Al., medico, premesso di aver lavorato presso il Policlinico Umberto I quale specialista in oftalmologia, in forza di plurimi contratti di collaborazione più volte reiterati nel periodo 2008-2018, adiva il Tribunale di Roma chiedendo il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, il pagamento di differenze retributive e TFR, il risarcimento del danno.

  1. Il Tribunale accoglieva integralmente il ricorso.

  2. La Corte d’Appello accoglieva parzialmente il gravame dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria. Per quanto qui rileva, confermate le statuizioni del Tribunale in merito alla natura giuridica effettiva del rapporto (qualificato come rapporto di lavoro subordinato), riteneva prescritti i crediti antecedenti al 18.2.2014. Affermava, infatti, che, nel pubblico impiego contrattualizzato, pur in presenza di contratti autonomi aventi in realtà carattere subordinato, manca ogni aspettativa di stabilità dell’impiego e manca quindi il metus relativo alla continuazione del rapporto, con conseguente decorrenza della prescrizione estintiva del credito in costanza di rapporto. Condannava il Policlinico al pagamento della minor somma di Euro 199.452,93 a titolo di differenze retributive e TFR in luogo di quella di Euro 353.322,54 determinata in primo grado, oltre accessori ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 con decorrenza dalla data di maturazione di singoli crediti.

  3. Avverso la pronuncia d’appello la dr.ssa Br.Al. propone ricorso per cassazione con 2 motivi, illustrati da memoria; resiste il Policlinico con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dell’art. 3, comma 1-bis, D.Lgs. n. 502/92 e dell’art. 36 Cost. (art. 360, n. 3, c.p.c.). Sostiene che nel caso di specie è applicabile la sospensione della prescrizione durante lo svolgimento del rapporto, essendo le ASL qualificate dalla legge come enti pubblici economici che agiscono in base alle norme di diritto privato. Inoltre, argomenta che la lavoratrice non avrebbe comunque potuto esercitare i propri diritti patrimoniali prima che venisse dichiarata giudizialmente la natura subordinata del rapporto, il che impedisce la decorrenza della prescrizione per mancata conoscenza della sussistenza del diritto. Assume, altresì, che la tesi dell’insussistenza di metus sulla continuazione del rapporto nel pubblico impiego non tiene conto della prassi della reiterazione dei contratti a temine, oltre che dell’impossibilità di reintegrazione in caso di cessazione illegittima del rapporto.

  1. Il motivo non è fondato.

  2. Questa Corte ha chiarito che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell’ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela.

  3. Ciò in quanto, in particolare, la privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato. Permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte Costituzionale, in relazione al previgente regime dell’impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 51, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e, all’attualità, art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001), che in punto di eccezionalità del lavoro a termine (secondo la disciplina speciale dell’art. 36 D.Lgs. n. 165/2001). Il principio del decorso della prescrizione in costanza del rapporto di lavoro va esteso all’ipotesi, qui ricorrente, di contratto di lavoro stipulato con la pubblica amministrazione con la veste formale di lavoro autonomo, di cui sia in seguito accertata la reale natura subordinata, ricorrendo le medesime ragioni in generale evidenziate per il settore del lavoro pubblico privatizzato a termine, concernenti la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela (cfr. Cass. n. 35676/2021, parr. 42, 45 della motivazione; v. anche Cass. n. 1701/2023, n. 20696/2022, n. 24389/2022).

  4. Detta opzione ermeneutica è stata confermata da Cass. S.U. n. 36197/2023, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., riaffermando che la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato – sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine – decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un’apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.

  5. L’arresto delle Sezioni Unite è intervenuto proprio a seguito della prospettata necessità di una rimeditazione, da parte della Suprema Corte nella sua massima composizione, della questione, in ragione dell’evoluzione socio-economica dei rapporti di lavoro, dei significativi mutamenti normativi che hanno interessato la materia del pubblico impiego, per effetto della sua contrattualizzazione, dell’incidenza sugli assetti normativi interni dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato e delle decisioni della Corte di Giustizia UE.

  6. Le Sezioni Unite hanno reputato che debba essere negata una piena parificazione dei rapporti di lavoro privato e pubblico contrattualizzato. Nonostante l’evoluzione socio-economica dei rapporti di lavoro e dei significativi mutamenti normativi che hanno interessato la materia del pubblico impiego, per effetto della sua contrattualizzazione, la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato non può che continuare a muoversi nel segno della continuità rispetto alle linee tracciate, in primis, da Cass. S.U. 16 gennaio 2003, n. 575 e successivamente da Cass. 28 maggio 2020, n. 10219 e dalla consolidata giurisprudenza conforme (tra le altre: Cass. 24 giugno 2020, n. 12443; Cass. 30 novembre 2021, n. 37538; Cass. 29 dicembre 2022, n. 38100; Cass. 18 luglio 2023, n. 20793).

  7. Con il secondo motivo, parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2120 e 2935 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.). Sostiene che la Corte territoriale ha erroneamente utilizzato come base di calcolo del TFR le sole retribuzioni non coperte da prescrizione quinquennale, mentre avrebbe dovuto includervi l’intera retribuzione, posto che il diritto all’accantonamento della quota destinata al trattamento di fine rapporto non si prescrive durante lo svolgimento del rapporto, trattandosi di diritto diverso e distinto da quello alla corresponsione della retribuzione.

  8. Il motivo è fondato.

  9. Il diritto al trattamento di fine rapporto, che ha autonomia strutturale rispetto ai singoli crediti retributivi, sorge alla cessazione del rapporto di lavoro e solo da questa data decorre il termine di prescrizione, mentre concorrono a determinarne l’ammontare anche gli accantonamenti relativi a retribuzioni per le quali il diritto sia ormai prescritto, poiché quelle retribuzioni rilevano solo come base di computo del TFR e non come componenti del relativo diritto (Cass. n. 11579/2014 e già prima Cass. n. 11470/1997 e Cass. n. 6645/1999; si vedano anche Cass. n. 12868/2024, sull’autonomia dei diversi diritti patrimoniali maturati nel rapporto e sulla separata consistenza delle singole situazioni creditorie nonché Cass. n. 21584/2025, che ha distinto tra i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data).

  10. A tale principio non risulta essersi conformata, nel ricalcolare il TFR, la sentenza impugnata.

  11. Per tale ragione essa deve essere cassata limitatamente al secondo motivo, e la causa va rinviata alla Corte d’Appello indicata in dispositivo, per procedere a nuovo calcolo del TFR dovuto al medico ricorrente, tenendo conto del principio di diritto ora ricordato, nonché per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Calcolo del TFR del medico nel pubblico impiego: si computano anche le retribuzioni per le quali il credito è prescritto
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