Nei giudizi previdenziali e assistenziali, il reddito familiare deve essere valutato applicando le maggiorazioni previste per i componenti conviventi del nucleo familiare. Pertanto, anche chi perde la causa può essere esonerato dal pagamento delle spese processuali e della CTU, purché ricorrano i requisiti reddituali di legge e, per quanto concerne la CTU, la domanda non sia manifestamente infondata e temeraria.

Nota a Cass.  (ord.) 13 ottobre 2026, n. 26751

Daniele Magris

Nei giudizi previdenziali e assistenziali, ai fini dell’esonero dalle spese processuali previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c., il limite reddituale deve essere incrementato per ciascun componente convivente del nucleo familiare, secondo quanto stabilito dall’art. 92 del D.P.R. n. 115/2002.

L’esonero riguarda anche le spese di CTU, salvo il caso di pretesa manifestamente infondata e temeraria.

Lo afferma la Corte di Cassazione ord. 13 ottobre 2026, n, 26751, che accoglie il ricorso presentato dai genitori di una minore per ottenere l’indennità di frequenza, respinto dal Tribunale di Napoli (R.G.N. 16554/2024) per insussistente del requisito sanitario. Il Tribunale aveva anche condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, considerando il reddito familiare superiore al limite previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c.

I genitori ricorrevano in Cassazione, sostenendo che i giudici non avevano applicato la maggiorazione del limite reddituale prevista dall’art. 92, D.P.R. n. 115/2002 per ciascun componente convivente del nucleo familiare.

La Corte, alla luce del principio di solidarietà sociale tutelato dall’art. 38 Cost., precisa che nei giudizi previdenziali e assistenziali, il limite reddituale per beneficiare dell’esonero dalle spese processuali va aumentato per ogni componente convivente del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 92, D.P.R. n. 115/2002 (nel caso concreto, il reddito dichiarato era di 31.876,26 euro, inferiore alla soglia di esenzione di 36.005,15 euro, calcolata considerando la composizione del nucleo familiare.

Quanto alle spese della consulenza tecnica d’ufficio (CTU), le stesse, nei procedimenti di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., non possono essere poste a carico del ricorrente che possiede i requisiti reddituali previsti dall’art. 152 disp. att. c.p.c.. Ciò, con l’eccezione del caso in cui la domanda sia manifestamente infondata e temeraria, circostanza che deve essere verificata dal giudice. Nello specifico, infatti, i giudici affermano che “in materia di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., le spese di consulenza tecnica di ufficio non possono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria, tale circostanza dovrà, altresì, essere verificata da parte del giudice del merito.”( v. Cass. n. 30147/24, Cass. n. 16902/2022, n. 16515/2016).

La Corte cassa pertanto il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, per una nuova valutazione delle spese processuali e di CTU.

CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza. 13 ottobre 2026, n. 26751

Svolgimento del processo

Con decreto di omologa del 15.7.2025, il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso, ex art. 445 bis c.p.c., proposto da A.A. e B.B. n.q. di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore C.C., avendo accertato la insussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell’indennità di frequenza e condannava la parte alle spese di lite, perché il reddito familiare dei ricorrenti superava il limite di legge, per l’esenzione dal pagamento delle spese di lite, ex art. 152 disp. att. c.p.c.

Avverso tale decreto, i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura.

L’INPS ha resistito con controricorso.

Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.

Motivi della decisione

Con il motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 152 disp. att. c.p.c. e dell’art. 76 commi 1, 2 e 3 e dell’art. 92 del D.P.R. n. 115/02, dell’art. 91 c.p.c., degli artt. 3 e 24 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché il Tribunale aveva condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, nonostante la allegazione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. e perché la Corte del merito aveva ritenuto di non poter applicare la maggiorazione di Euro 1032,91 di cui all’art. 92 del D.P.R. n. 115/2002, per ogni componente del nucleo familiare.

Il motivo è fondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nei processi civili promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, ai fini dell’esonero dal pagamento delle spese legali di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., si applica l’innalzamento del limite reddituale per ogni componente convivente del nucleo familiare previsto dall’art. 92 del D.P.R. n. 115 del 2002, che risponde alla fondamentale esigenza di solidarietà sociale tutelata dall’art. 38 Cost. (cfr. Cass. n. 23916/25, 6752/19, 22345/16).

Nella presente vicenda, l’Inps si è rimesso alla decisione della Corte (cfr. p. 4 del controricorso), chiedendo solo di andare esente dalle spese, quindi non ha contestato i fatti, dedotti dai ricorrenti e relativi alla soglia reddituale dichiarata di Euro 31.876,26 e il numero dei componenti del nucleo familiare (5 + 1), circostanza che giustificava l’esonero dalle spese di lite (infatti, nella specie, la soglia reddituale per beneficiare dell’esenzione dalle spese era di 36.005,15, cfr. p. 12 del ricorso).

Tuttavia, mancando del tutto una statuizione del Tribunale, andrà verificato da parte del giudice del merito, anche l’anno a cui si riferisce l’attestazione reddituale, che è quello precedente all’anno della pronuncia del decreto di omologa (cfr. art. 152 disp. att. c.p.c.).

In riferimento alle spese di CTU, è principio di diritto consolidato (per tutte cfr. Cass. n. 30147/24, Cass. n. 16902/2022, n. 16515/2016) che “in materia di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., le spese di consulenza tecnica di ufficio non possono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria”, tale circostanza dovrà, altresì, essere verificata da parte del giudice del merito.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Napoli, il quale si uniformerà ai principi sopra esposti, in riferimento alla regolamentazione delle spese di lite e di CTU.

In caso di diffusione della presente pronuncia, vanno oscurati i nomi delle parti private, venendo in rilievo dati sensibili per la natura della patologia di cui sono affette.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato.

Ai sensi dell’art. 52 comma 5 del D.Lgs. n. 196/03, in caso di diffusione, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

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Esonero dalle spese processuali nei giudizi previdenziali e assistenziali e limiti reddituali
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